Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

ID 19455 | 21.07.2023 / In allegato Decreto in GU - Bozza Decreto Lavoro e nota completa
Il decreto-legge Lavoro 2023 apporterà nuove disposizion...

INAIL, 04 Gennaio 2019
Rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicura...

ID 13534 | 13.05.2021 / Scheda allegata
Con la Legge 6 maggio 2021 n. 61, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024