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1. Il sig. M.I. ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/05/2014 del Tribunale di Benevento che l'ha condannato alla pena di tremila euro di ammenda per il reato p. e p. dagli artt. 71 e 87, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature di lavoro conformi ai requisiti prescritti dall'art. 70, d.lgs. n. 81 del 2008, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere (in particolare i torni catalogati T07-T08-T09 non erano dotati di protezione fissa o mobile del pezzo in lavorazione e non erano dotati di protezione dell'organo mobile di lavorazione); fatto contestato come commesso in Calvi il 20/07/2009.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., non essendo possibile individuare, alla luce - testualmente - "dell'incarto processuale", il criterio adottato nella valutazione della prova.
1.2. Con il secondo eccepisce che il pagamento della sanzione amministrativa è comunque avvenuto, anche se tardivamente.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce la manifesta mancanza di motivazione, perché il Tribunale non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad affermare la sua responsabilità, sotto ogni profilo.
1.4. Con il quarto motivo eccepisce l'incongruità della pena, eccessiva e sproporzionata, avuto riguardo all'aumento per la continuazione la cui determinazione è priva di qualsiasi giustificazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024