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Con sentenza 14 agosto 2013, la Corte d'appello di Ancona rigettava l'appello di I.B. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 22 aprile 2011 dalla datrice Imap Group s.p.a., per avere, non ottemperando a precedenti richiami del superiore gerarchico, fumato in ambiente di lavoro con materiali infiammabili.
Preliminarmente rilevate l'idonea affissione del codice disciplinare alle bacheche degli accessi allo stabilimento in prossimità della timbratrice e la presenza all'interno dello stesso di visibili segnali di divieto di fumare, la Corte territoriale riteneva la giusta causa del licenziamento intimato, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie. Ed infatti, il lavoratore, già recidivo, era stato sorpreso a fumare nell'ambiente di lavoro, procurando (indipendentemente dalla verificazione di un danno, non avvenuta), per i materiali infiammabili presenti, quali legno e solventi, una situazione di pericolo che il divieto violato mirava a prevenire, in funzione della sicurezza dell'ambiente di lavoro; ed essa era sanzionata dall'art. 81, lett. m) del CCNL Legno industria con il licenziamento in tronco. Sicchè, la sanzione espulsiva doveva considerarsi proporzionata alla gravità della condotta reiterata, idonea all'irrimediabile rottura del legame fiduciario tra le parti. Con atto notificato il 17 febbraio 2014, I.B. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste Imap Group s.p.a. con controricorso.

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