Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione di C.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che le aveva respinto la domanda proposta nei confronti delI'Inail per l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti, pari almeno al 6%, per l'infortunio occorsole il 27.11.2003 e per il conseguimento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito.
La Corte di merito ha spiegato che non si era avuta la prova che le lesioni denunziate fossero la conseguenza di un trauma verificatosi durante la prestazione lavorativa.
Per la cassazione della sentenza ricorre la C.M.C. con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l'Inail.
Norme generali per l'igiene del lavoro.
(GU n.105 del 30.04.1956 - SO)
Atto abrogato da: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Resta in vigore l'Art. 64:
[box-note]Art. 64.
Gli ispettori d...
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
(GU n. 109 del 5-5-1956 - SO)
[box-note]D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
...
Capo I - Disposizioni gene...
ID 14451 | 02.09.2021
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024