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P.C. chiedeva l'accertamento del nesso causale esistente tra l'attività lavorativa svolta (operario metalmeccanico addetto alla verniciatura, con esposizione a vernici e solventi) e la malattia da cui era affetto (carcinoma alla vescica), con conseguente attribuzione delle prestazioni di legge con riferimento ad un danno biologico pari al 65%.
Rigettata la domanda e proposto appello dall'assicurato, la Corte d'appello di Torino con sentenza dell'11.05.11 rigettava l'impugnazione relativa alla sussistenza del nesso causale, riformava la prima sentenza solo in punto di spese ed escludeva il nesso causale in base alle considerazioni svolte dei due consulenti tecnici d'ufficio, di primo e secondo grado; il secondo, in particolare, ricollegava la malattia all'elevato grado di tabagismo dell'assicurato, riscontrando prove non attendibili circa i livelli di esposizione a vernici e solventi (contenenti ammine) dallo stesso subiti nella vita lavorativa; che propone ricorso P.C. con due motivi illustrati da memoria.
L'Inail resiste con controricorso.

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