Regolamento (CE) n. 416/2007
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Regolamento (CE) n. 416/2007
della Commissione del 22 marzo 2007 concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
GU L 105/88 del 23.04.2007
Entrata in vigore: 23.04.2007
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Articolo 1
Il presente regolamento fissa le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti. Le specifiche tecniche sono riportate nell’allegato.
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ALLEGATO Avvisi ai naviganti
INDICE
1. Introduzione
2. Standard dei dati
3. Informazioni idrometriche
4. Modalità di diffusione
5. Procedura per la modifica delle tavole di riferimento e dello schema XML degli avvisi ai naviganti
6. Struttura dei messaggi e impiego dei formati XML
6.1. Struttura degli avvisi ai naviganti
6.1.1. Generalità
6.1.2. Presentazione della definizione XML
6.1.3. Spiegazione dei marcatori (tag)
6.1.4. Spiegazione dei codici
6.1.4.1. Codici relativi all’oggetto degli avvisi ai naviganti
6.1.4.2. Spiegazione dei codici relativi al ghiaccio
6.1.4.3. Codifica della durata di restrizione
Appendice — Esempi per la compilazione degli avvisi ai naviganti
Tavole di riferimento
XML Schema (XML_v2_7.xsd)
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Tradizionalmente i FIS sono forniti in forma, ad esempio, di segnaletica alla navigazione, avvisi ai naviganti su supporto cartaceo, bollettini via etere e mediante telefoni fissi presso le conche. La telefonia mobile basata sullo standard GSM ha schiuso nuove possibilità di comunicazione vocale e trasferimento di dati, ma non è tuttavia disponibile ovunque e in ogni momento. I FIS personalizzati possono essere forniti mediante servizio radiotelefonico sulle vie navigabili interne, servizi Internet o carte nautiche elettroniche (ad esempio ECDIS Interno con ENC).
Le seguenti specifiche tecniche per gli avvisi ai naviganti stabiliscono le norme per il trasferimento telematico di informazioni sulle vie navigabili attraverso servizi Internet.
La standardizzazione degli avvisi ai naviganti mira a:
-consentire la traduzione automatica del contenuto essenziale degli avvisi nelle lingue di tutti gli Stati partecipanti,
- fornire una struttura normalizzata dei dati di tutti gli Stati partecipanti, facilitando l’integrazione degli avvisi nei sistemi di pianificazione del viaggio,
- fornire uno standard per le informazioni idrometriche,
- assicurare la compatibilità degli avvisi ai naviganti con la struttura di dati dell’ECDIS interno, per agevolarne l’integrazione in tale sistema,
- agevolare lo scambio di dati tra i vari paesi,
- utilizzare un vocabolario uniforme abbinato a liste di codici.
Non sarà possibile standardizzare tutte le informazioni riportate negli avvisi ai naviganti. Parte di queste saranno trasmesse in forma di «testo libero», senza traduzione automatica. La parte standardizzata del testo dovrebbe
comprendere tutte le informazioni che sono:
- importanti per la sicurezza della navigazione (ad esempiopiccolo natante affondato sul lato destro del canale navigabile del Danubio, al km 2 010),
- necessarie per la pianificazione del viaggio (ad esempiochiusura di conche, riduzione del tirante d’aria, ecc.).
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Modifiche:
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032