Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013
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Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.
1. CONTENUTI MINIMI DELL'INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M. 11.04.2011)
ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)
L' indagine supplementare consiste nell' attivita finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell 'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonche a stabilire la vita residua in cui la macchina potra ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.
Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.
Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina e stata mediamente sottoposta. Per ii completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Piu in particolare si evidenzia:
a) Esame visivo: L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo puo essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).
b) Prove non distruttive: A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuita nei componenti strutturali.
c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali: Dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc .
d) Prove funzionali: Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operativita.
e) Prove di funzionamento: Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovra essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale.
f) Esito dell'ispezione: Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successive riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verra stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di Iavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.
2. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITA' DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624
II regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attivita di cui al D.Lgs. n. 624/1996, per le quali continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.
3. CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
- sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),
- sollevamento persone con cestello/piattaforma;
tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11, il numero di matricola è assegnato alla macchina base.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro ), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di piu accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura.
Le matricole gia assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverra l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui dette attrezzature siano gia state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.
4.PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEV ANTI SU COLONNE (PLAC)
A seguito della comunicazione di messa in servizio, verra assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro -piattafonna principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -, da una o piu colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso.
Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
5.SCALE PER TRASLOCHI
Con riferimento all'assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi", alle disposizioni dell' articolo 71, comma 11, del D .Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, si ribadisce preliminarmente quanto gia precisato al punto 7 della circolare n. 23/2012, ovvero che "le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell 'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse gia soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo ii caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D. Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)".
Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per ii sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro", destinate a consentire l'accesso in quota di uno o piu operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attivita lavorativa.
Quanto sopra può desumersi dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 547/55, dell'articolo 54 D.P.R. 164/56 e del modello D del D.M. 12.09.1959 ("Esito def collaudo Tenuta conto di quanto rilevato, la scala di costruzione........................n...............di fabbrica e n..................di matricola può essere messa in uso alle seguenti condizioni:................inclinazione max.......................gradi con carico di persone n.....................più 20 Kg.... "), nonche dall'inclusione delle scale aeree ad inclinazione variabile nel gruppo SP (sollevamento persone) del citato D.M. 11.04.2011.
Ne consegue che le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008.
6. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEi VERIFICATORI E DEi RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI SOSTITUTI
Fermo restando il punto 7 della circolare n. 21/2011 di questo Ministero, ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da piu Soggetti Abilitati, si ravvisa l'opportunita che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generate (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione.
Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte dei Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 11.04.2011, o del datore di lavoro nel caso di cui all 'articolo 2, comma 8, dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.
F.to
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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