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Roma, 30 aprile 2002
Oggetto: D.P.R. n. 360/2001 e circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002. Ponti sollevatori.
Si fa riferimento al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 per fornire, a parziale modifica ed integrazione di quanto già rappresentato con circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002, le seguenti precisazioni.
1) Condizione necessaria ai fini dell'accettazione di un apparecchio di sollevamento per veicoli a due ruote è la marcatura CE con la quale il costruttore dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive CEE in vigore.
Per effetto della predetta norma il controllo tecnico sulla idoneità della attrezzatura, propedeutico al rilascio della autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, così come successivamente modificato ed integrato, non terrà conto degli specifici requisiti di sicurezza previsti alla lettera e), punti 2, 3, 4 dell'art. 3 del D.P.R. n. 360 del 5 giugno 2001, essendo quelli i requisiti essenziali di sicurezza già coperti dalla dichiarazione CE di conformità. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro delle ASL, con particolare riguardo alla installazione ed all'uso delle attrezzature di lavoro.
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