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Circolare ML 27 febbraio 1996 n. 25

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Circolare Min. lavoro 27 febbraio 1996 n. 25

ID 22615 | 25.09.2024 / In allegato

Circolare Min. lavoro 27 febbraio 1996 n. 25-  Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'istituto della cosiddetta "prescrizione obbligatoria", della "diffida" e della "disposizione". Aspetti operativi.

_________ 

I capi I e II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 contengono le norme più significative delle innovazioni apportate dallo stesso decreto al diritto penale del lavoro. Per la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono state inasprite le sanzioni con il precipuo intento di indurre i destinatari delle norme stesse, attraverso la prospettazione di pene più gravi, a rispettare le disposizioni dettate a tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori ma nel contempo, si è riconosciuto che lo stesso scopo ultimo di osservanza delle norme a tutela dei prestatori di lavoro può essere conseguito mediante meccanismi finalizzati ad incentivare i comportamenti di regolarizzazione della condotta inadempiente. Il decreto legislativo in questione attribuisce, pertanto, al comportamento riparatore rilevanza giuridica estintiva dell'illiceità penale ed introduce un'articolata procedura (artt. 20 - 24) per l'attuazione di tale comportamento riparatore sotto il controllo dell'autorità amministrativa (organo di vigilanza) e di quella giudiziaria (pubblico ministero).

Almeno, per la materia della sicurezza ed igiene del lavoro ha trovato quindi una sistemazione organica quell'intervento autoritativo degli organi di vigilanza, che si esprimeva attraverso la "diffida" (art. 9, D.P.R. n. 520 del 1955), di cui erano controversi gli effetti sospensivi sul processo penale e le conseguenze sulla punibilità del reato. Si richiamano, comunque, al riguardo le direttive impartite da questo Ministero (circolare n. 73/1993 del 26 luglio 1993), che si riportano alle conclusioni cui, dopo notevoli contrasti, è pervenuta la Cassazione penale, a sezioni unite, secondo la quale la diffida non sospende l'azione penale e l'ottemperanza ad essa non estingue il reato (sentenza n. 1228 del 6 novembre 1992).

La "prescrizione", disciplinata dall'art. 20 e seguenti del decreto legislativo in esame, ha, di conseguenza, sostituito il su richiamato istituto della diffida, pur mantenendone sostanzialmente la finalità principale, costituita dallo scopo di eliminare la situazione di fatto che determina la violazione. Detta diffida resta, comunque, come potere affidato agli ispettori del lavoro in settori diversi da quello, ora espressamente regolato, della sicurezza ed igiene del lavoro (così come resta il potere di "disposizione" di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), con le limitazioni e le modalità di applicazione cui si accennerà in seguito. Premesso quanto sopra occorre far subito rilevare che l'art. 19 del decreto legislativo n. 758 fornisce la definizione delle nozioni di "contravvenzione" e di "organo di vigilanza", ai limitati ed esclusivi effetti dell'applicazione delle nuove norme dettate a proposito della "prescrizione di regolarizzazione".

[...] Segue in allegato

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