Nota MLPS prot. n. 14184 del 5 agosto 2013
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Nota MLPS prot. n. 14184 del 5 agosto 2013
Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell’agricoltura e del commercio - indicazioni operative per il personale ispettivo - ulteriori precisazioni.
Questo Ministero, con lett. circ. prot. 37/0010478 del 10 giugno 2013, ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in ordine all'impiego di collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio e alla conseguente attività di accertamento.
Sulla base di richieste pervenute in particolare dall'INAIL, fermo restando il contenuto della predetta nota, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni, con particolare riferimento ai connessi obblighi di natura assicurativa dei collaboratori e al corretto utilizzo del potere di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare va precisato che le indicazioni contenute nella predetta nota sono evidentemente riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.
In relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, notoriamente più stringenti restano ferme le indicazioni già fomite dall'Istituto che, a prescindere dal settore in cui open il collaboratore, hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.
Al fine tuttavia di fornire, anche in tal caso, un parametro di carattere oggettivo si ritiene possibile, in via orientativa e d'intesa con l'INAIL, considerare “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
Ciò premesso, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 occorre tenere presente che:
- la base numerica su cui calcolare il totale dei “lavoratori presenti sul luogo di lavoro" al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente" e cioè i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL:
- ai fini dell'individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell'anzidetto provvedimento non vanno computati, evidentemente, i lavoratori non assicurabili all’INAIL secondo le indicazioni di cui alla presente nota.
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