Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 7668 | 20 Febbraio 2019
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Caduta mortale dal lucernario durante l'impermeabilizzazione della copertura
Responsabilità del legale rappresentante, direttore tecnico, capo cantiere della appaltatrice e del CSE della committente
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7668 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 06/02/2019
1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato F.P., in qualità di legale rappresentante della appaltatrice Cogit s.p.a., F.P., in qualità di direttore tecnico della appaltatrice Cogit s.p.a., S.A., capo cantiere della appaltatrice Cogit s.p.a., N.L., in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per conto della committente GH., L.S., in qualità di responsabile di lavori per conto della committente GH., R.P., in qualità di legale rappresentante della sub-appaltatrice Cover Tech e datore di lavoro di C.P., responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen., perché, con condotte tra loro indipendenti, cagionavano il decesso di C.P., precipitato da un lucernaio sito ad altezza di circa mt 10, per colpa consistita nell'omettere, ciascuno per il proprio ruolo, che la vittima usasse, nell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della copertura, le misure di prevenzione consistenti nelle cinture di sicurezza ex art. 10 del d.P.R. n. 164 del 1956, nonché nell'omettere di apprestare sottopalchi o opere similari per prevenire il rischio di caduta dall'alto ex art. 70 del d.P.R. n. 164 del 1956 (1° agosto 2007), con conseguente condanna, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di R.P. e S.A. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, F.P. e N.L. alla pena di anni uno di reclusione, F.P. e L.S. alla pena di mesi dieci di reclusione, concessa a tutti la sospensione condizionale e la non menzione a F.P., F.P., L.S. e N.L.. La sentenza di secondo grado ha altresì confermato la condanna di tutti gli imputati, in solido con le responsabili civili Cogit s.p.a., GH. s.r.l., Cover Tech s.r.l., al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, nei confronti delle parti civili OMISSIS, con la previsione di una provvisionale di euro 50.000,00 per ciascuna parte civile.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, tutti gli imputati ed i responsabili civili GH. s.r.l. e Cogit s.p.a.
3. F.P., F.P., S.A. (rispettivamente legale rappresentante, direttore tecnico, capo cantiere della appaltatrice) e N.L., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per conto della committente GH. s.r.l., hanno dedotto, con distinti ricorsi: 1) la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale e per la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia tecnica in ordine alla presenza, al momento del sinistro, di funi in acciaio e/o pali di metallo ancorati al corpo di fabbrica), la cui istanza è stata respinta con argomentazione apodittica ed errata, reputando "irrilevante se il dispositivo di sicurezza suindicato vi fosse stato in passato o lo sarebbe stato in futuro nel corso dei lavori di realizzazione della multisala" e superando le deposizioni dei dipendenti della Cover Tech, pure ritenuti attendibili, con eccessiva valorizzazione della deposizione del teste L.; 2) e 3) la nullità della sentenza per erronea indicazione dei nomi, delle funzioni e dei ruoli degli imputati e per erronea identificazione del locus commissi delicti, con violazione dell'art. 546 cod.proc.pen. - ad esempio, R.P. è stato indicato come amministratore unico della Cover Tech s.r.l. nella prima pagina della sentenza di appello; si è omesso ogni riferimento al legame professionale di N.L. con la GH. s.r.l.; non si comprende se il sinistro sia avvenuto a Via Bozzano 1 o a Via Bastioni Carlo V, 35, sede della Cogit s.p.a.; 4) l'erronea interpretazione degli artt. 10 e 68 d.P.R. n. 164 del 1956 e l'erronea applicazione dell'art. 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, atteso che, come emerso dalla deposizione del teste CO., erano presenti, nel caso di specie, parapetti persino tra una sezione e l'altra del solaio, che rendevano non obbligatorie le cinture di sicurezza; 5) l'inattendibilità del teste L., il quale ha dichiarato di aver visto stendere bitume sul lastricato solare, al posto della coibentazione con materiale plastico, nonostante l'omesso sopralluogo sul lastrico solare e la lacunosa documentazione fotografica, in relazione all'art. 198 cod.proc.pen., e le sue ricadute sulla ricostruzione storica del fatto e sulla esatta descrizione dei luoghi; 6) l'omessa disamina dei motivi di appello e la confusione tra i singoli atti di impugnazione; 7) l'omessa disamina di un elemento fondamentale ai fini della decisione e, cioè l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, disposto dal giudice di primo grado, per procedere contro il responsabile della sicurezza del datore di lavoro e l'omessa giustificazione dell'estensione della responsabilità a figure lontane dalla vittima, mentre risulta provato che la Cover Tech s.r.l. avesse assunto l'onere della sicurezza sulla di lavoro assegnatale in via esclusiva (solaio), ove è avvenuto il sinistro, stante l'esclusività del lavoro da svolgere; 8) la nullità della sentenza per omessa disamina delle condotte dello stesso infortunato, che, considerata anche la consolidata professionalità e provata anzianità lavorativa, sembra aver tenuto un comportamento se non abnorme, quanto meno del tutto singolare ed esorbitante dall'incarico conferitogli, essendo stato rinvenuto senza cintura di sicurezza e con le scarpe da lavoro slacciate; 9) la nullità della sentenza per omessa disamina della circostanza di fatto, causalmente rilevante, dell'assunzione, da parte della vittima, di farmaci idonei a determinare capogiri, sonnolenza, stanchezza, disturbi visivi; 10) le lacune ed omissioni nella definizione delle esatte condotte contestate ai soggetti coinvolti, che, peraltro, incide anche sulla quantificazione della pena.
4. S.A. ha, inoltre, lamentato 11) la mancata concessione del beneficio della non menzione, nonostante la propria incensuratezza all'esito della riabilitazione relativa al precedente penale per furto militare, di cui era gravato (v. sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 9 luglio 2002).
5. L.S., responsabile dei lavori per conto della committente GH. s.r.l., ha dedotto 1) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato condannato l'imputato L.S. per una violazione colposa non presente nel capo di imputazione (e, cioè, per il difetto di coordinamento tra le diverse maestranze presenti nel cantiere, peraltro, inesigibile in quanto gravante su altro soggetto) e la motivazione apparente e contraddittoria sul punto; 2) la violazione degli arti. 113 e 589 cod.pen. e 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 494 del 1996, non essendo emersa dall'istruttoria una effettiva possibilità di intervento di tale imputato a favore del lavoratore, atteso che L.S. non era presente sul cantiere il giorno del sinistro, benché vi si recasse con cadenza periodica, e che egli non era a conoscenza del subappalto alla Covertech dei lavori di impermeabilizzazione dei solai, di cui non era stato informato, in quanto il p.o.s. di tale impresa non era stato portato alla sua attenzione, come prescritto, ma all'attenzione di N.L., al quale soltanto è imputabile una negligente comunicazione, da cui non può, invece, desumersi un suo colposo limite nell'assumere informazioni sull'andamento del cantiere; 3) la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. nella ricostruzione dell'evento, avvenuta solo in base alla testimonianza del teste M., tralasciando le contraddizioni di tale teste con gli altri e pervenendo, in questo modo, alla versione poco verosimile della scopertura dell'apertura, da parte di un soggetto non identificato, alle dipendenze di altra impresa e conseguentemente alla compresenza di più imprese in procinto di lavorare sul tetto, di cui L.S. avrebbe omesso il coordinamento, nonostante indicazioni contrarie emerse dall'istruttoria, oltre alla valutazione del rischio di caduta dall'alto come generico, nonostante le caratteristiche dell'opera, che presentava aperture consistenti sul tetto (normalmente inesistenti) e il livello di alta specializzazione dell'appaltatore e del subappaltatore; 4) la violazione dell'art. 41 cod.pen., non essendo stato compiuto un giudizio controfattuale in grado di dimostrare che la scellerata rimozione delle copertura del lucernaio avrebbe potuto essere evitata dal coordinamento di L.S., che non era, invece, tenuto alla costante presenza e vigilanza sul cantiere; 5) la violazione dell'art. 513 cod.proc.pen., non essendo transitate nel fascicolo per il dibattimento, nonostante l'espressa richiesta, le dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, con l'assistenza del difensore, da N.L. (che ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza di maestranze sulla copertura), e dell'art. 603 cod.proc.pen., non avendo la Corte provveduto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione di tali dichiarazioni; 6) la violazione dell'art. 62 bis cod.pen., non essendo stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, nonostante l'incensuratezza dell'imputato ed il suo riconosciuto atteggiamento collaborativo, con conseguente applicazione di una pena sproporzionata.
6. R.P., legale rappresentante della Cover Tech s.r.l., ha dedotto la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo agli arti. 40 e 589 cod.pen. ed il travisamento della prova, atteso che la sua responsabilità è stata fondata esclusivamente sul dato formale della sua carica di legale rappresentante della società subappaltatrice, senza tener conto dei ruoli effettivamente ricoperti dai vari soggetti coinvolti - in particolare del ruolo di responsabile della sicurezza della subappaltatrice, con una vera e propria delega di funzioni, rivestito da S.R., a cui era stato interamente delegato il settore anti-infortunistico, con reali poteri di spesa, e di quello di effettivo titolare dei poteri di rappresentanza della società subappaltatrice, rivestito dal socio A.M. - in particolare il ricorrente ha sottolineato che il piano operativo di sicurezza della Cover Tech s.r.l. è stata redatto congiuntamente da A.M. e S.R., oltre che vidimato da N.L.; che S.R. si è occupato personalmente del cantiere in oggetto e che da anni svolge attività di prevenzione per conto della Cover Tech s.r.l.; che S.A. ha riferito di essersi sempre interfacciato con S.R. e che anche gli operai della Cover Tech s.r.l. hanno confermato il ruolo di S.R..
7. La GH. s.r.l. ha dedotto 1) la violazione dell'art. 185 cod.pen., in quanto la propria responsabilità civile ex art. 2049 cod.civ. è stata affermata nonostante non sussistesse alcun rapporto organico con L.S. e N.L.; 2) la violazione dell'art. 41 cod.pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, avendo il giudice di secondo grado negato il concorso causale della vittima, a differenza di quello di prime cure; 3) la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell'art. 185 cod.pen., in quanto la condanna della committente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili prescinde dall'avvenuto accertamento, nel corso del processo, dell'impossibilità per la GH. s.r.l. di fare alcunché per impedire l'evento, essendo stati rispettati tutti i requisiti di diligenza e prudenza previsti dalla legge (la scelta di un appaltatore che forniva le più ampie garanzie, la predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento efficace e particolareggiato con contestuale attribuzione al responsabile del cantiere del compito di verificare prima dei lavori le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto, la inesistenza di situazioni di pericolo di immediata percepibilità).
8. La Cogit s.p.a. ha dedotto: 1) l'inosservanza e erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione, essendo stata rigettata l'istanza di accertamento tecnico in ordine alla presenza, al momento del sinistro, di funi e/o pali sul lastrico solare cui ancorare le cinture di sicurezza da parte dell'infortunato, in base ad argomentazioni apodittiche e illogiche e con travisamento della prova, e, cioè, in base alla dichiarazione del teste L., riferita esclusivamente al mancato rinvenimento del dispositivo di sicurezza individuale (cintura di sicurezza), la cui fornitura competeva a L.S., responsabile dei lavori, e a N.L., coordinatore della sicurezza, e ritenendo in modo illogico incerta la presenza nel cantiere dei dispositivi collettivi di sicurezza, pur avendone ammesso la presenza nelle prime fasi di lavorazione e dopo il dissequestro; 2) la violazione degli artt. 113 e 589 cod.pen., atteso che la responsabilità dell'evento letale è stata attribuita all'appaltatrice ed al suo legale rappresentante, nonostante si tratti della realizzazione di un rischio specifico della fase di lavorazione affidata alla sub- appaltatrice Cover Tech, di cui deve rispondere, dunque, unicamente quest'ultima, unitamente alla committente, che si è ingerita nell'esecuzione e che ha un dovere di vigilanza.
1. I ricorsi di F.P., F.P., S.A. (rispettivamente legale rappresentante, direttore tecnico, capo cantiere della appaltatrice) e N.L., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per conto della committente GH. s.r.l., possono essere esaminati congiuntamente, proponendo uguali censure - fatta eccezione per l'ultimo motivo di S.A. , che è personale, riguardando la concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen., e sarà esaminato all'esito).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come chiarito da Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 ud. - dep. 31/08/2017, Rv. 270936 - 01, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. A ciò si aggiunga che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale (nel caso di specie, tramite l'assunzione della nuova prova richiesta) qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 ud. - dep. 13/07/2018, Rv. 273577 - 01). Nel caso di specie, non si coglie quale lacuna o manifesta illogicità delle sentenze di merito l'accertamento peritale dovrebbe consentire di superare, atteso che nella sentenza di primo grado, a p. 22, si legge "il R.P. non aveva con sé alcuna cintura di sicurezza, rispetto alla quale, peraltro, è dubbio che fossero sul lastrico solare gli appositi cavi di acciaio o, almeno, i pali cui andavano allacciati i cavi di acciaio, per consentire l'aggancio della stessa in condizioni di sicurezza (l'imputato R.P. lo ha sostenuto e sembra fornirgli riscontro il teste S., che ha riferito di avere lavorato sul lastrico solare agganciandosi con la cintura di sicurezza; tuttavia, dalle foto prodotte all'odierna udienza dall'imputato emerge che i pali con i cavi di acciaio erano presenti nella prime fasi di lavorazione del prefabbricato ed erano presenti dopo il dissequestro del cantiere successivamente al sinistro, ma non è affatto certo che vi fossero nel corso della lavorazione eseguita dal C.P.. Al riguardo, deve rilevarsi che lo Spesal elevava un'apposita prescrizione sul punto che veniva adempiuta, come emerge dalla stessa comunicazione che effettuava la Cogit s.p.a. allo Spesal in data 30 agosto 2007, dove testualmente si legge, fra l'altro, che si era provveduto a realizzare funi di trattenuta propedeutiche all'utilizzo di sistema anticaduta .... e ciò dimostrerebbe che sicuramente non vi erano almeno i cavi di acciaio sul lastrico solare per consentire eventuali agganci della cintura di sicurezza". Il giudice di primo grado ha, dunque, preso in considerazione gli elementi istruttori, indicati dai ricorrenti quale prova della presenza di dei cavi e delle funi di aggancio delle cinture di sicurezza (la deposizione del teste S.), ma li ha superati, con una motivazione esaustiva, logica e priva di contraddizioni, in base agli indizi contrari desumibili dalla contestazione elevata dall'ente di controllo (contestazione che non risulta smentita) e dalla comunicazione della stessa Cogit s.p.a. A sua volta, il giudice di appello, con una motivazione altrettanto congrua, ha evidenziato la possibilità della presenza del dispositivo di sicurezza in esame nelle prime fasi di lavorazione dell'opera ed in quelle successive rispetto alla realizzazione dell'Impermeabilizzazione della copertura, fase durante la quale si è verificato l'infortunio: ipotesi che non può essere esclusa in considerazione della vetustà delle funi in acciaio e dei pali di metallo (che, peraltro, è condizionata dagli anni ormai trascorsi) e dall'unicità con il corpo di fabbrica, su cui, comunque, possono essere stati realizzati interventi all'esito delle prescrizioni del Spesal, sicché correttamente è pervenuto al giudizio di non decisività dell'accertamento peritale sollecitato.
3. Il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi in esame denunciano mere irregolarità formali, che non incidono né sulla complessiva motivazione né sul dispositivo e sono, dunque, del tutto irrilevanti. Del resto, come si ricava dall'art. 546, terzo comma, cod.proc.pen., la nullità della sentenza deriva soltanto dall'assenza della motivazione, in base al rinvio all'art. 125, terzo comma, cod.proc.pen., dalla mancanza e incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali ovvero dalla mancata sottoscrizione del giudice. A ciò si aggiunga che dalla lettura complessiva dei provvedimenti si evince con certezza l'identificazione degli imputati e delle loro funzioni, la condotta agli stessi contestati e che non è neppure contestata la verificazione dell'infortunio, con le modalità descritte, sicché il luogo esatto di collocazione del fabbricato in esame non assume rilevanza.
4. Il quarto motivo, che denuncia l'erronea interpretazione degli artt. 10 e 68 d.P.R. n. 164 del 1956 e l'erronea applicazione dell'art. 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, è infondato. I ricorrenti sembrano sostenere l'applicazione esclusiva, nel caso di specie, dell'art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956, ai sensi del quale le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio, escludendo, invece, l'applicazione degli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, ai sensi dei quali rispettivamente nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta, e, prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego, per cui nel caso in cui .sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Invero, deve osservarsi che il rapporto tra le disposizioni indicate, che prevedono regole precauzionali del tutto compatibili tra di loro, non è di specialità, non essendovi alcun elemento letterale o sistematico in tale senso, per cui esse si applicano congiuntamente laddove ne sussistono i presupposti e, cioè, in caso di lavori che espongano al rischio di cadute dall'alto ed in presenza di aperture e/o lucernai. In questo senso, peraltro, si è espressa Sez. 4, n. 9247 del 20/05/1993 ud. - dep. 12/10/1993, Rv. 195855 - 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 70, comma secondo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e quella dell'art. 10 d.P.R. detto prevedono l'uso di cinture di sicurezza con un diverso scopo e, pertanto, hanno un differente oggetto, tutelando situazioni diversificate tra loro, atteso che, mentre la prima norma fa riferimento ai lavori da eseguirsi sui lucernai, tetti, coperture e simili relativamente a condizioni di scarsa resistenza, che il datore di lavoro deve verificare, e prescrive l’adozione di apprestamenti vari con l'uso di cinture di sicurezza, la seconda disposizione stabilisce tale uso, in via assoluta, per l'esecuzione di lavori che espongano al rischio di cadute dall'alto allorquando non sia possibile predisporre opere di riparo, sicché le due contravvenzioni concorrono tra loro (v. anche Sez. 4, n. 2676 del 24/01/1990 ud. - dep. 26/02/1990, Rv. 183481 - 01, secondo cui, a riguardo della prevenzione di infortuni sul lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura delle disposizioni di cui agli artt. 10, 16 e 70 del d.P.R. 27 aprile 1956, n. 164, considerate nel più vasto ambito della norma di chiusura di cui all'art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", è estraibile il principio generale per il quale incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa - fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di cadute dell'alto degli addetti ai lavori).
Deve, inoltre, rilevarsi che nella formulazione della censura i ricorrenti sostengono la presenza di parapetti tra una sezione e l'altra del solaio dell'edificio, al fine di escludere la necessità delle cinture di sicurezza. Tuttavia, nella sentenza di primo grado, a p. 22, si legge che "non era stato predisposto un ponteggio (tipo sottopalco) che consentisse all'operaio, una volta caduto dal lucernaio, di precipitare a terra" e che "il lucernaio in quel momento non era protetto né con pedane metalliche né con un parapetto", sicché si sarebbe dovuto censurare, tramite la denuncia di un eventuale vizio motivazionale, tale accertamento di fatto.
5. Il quinto motivo, avente ad oggetto l'asserita verificata inattendibilità del teste L., è destituito di fondamento e tende a proporre le valutazioni degli imputati, senza, tuttavia, evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento dei fatti, che, peraltro, è avvenuto non soltanto in base alla deposizione di tale teste, ma in base ad una molteplicità di elementi istruttori, complessivamente valutati, tra cui le deposizioni degli altri testi e i documenti acquisiti (ad esempio, la contestazione elevata dall'ente di controllo e la lettera con cui la Cogit s.p.a. ha comunicato il proprio adempimento).
Va, del resto, ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 ud. - dep. 23/01/2018, Rv. 272152 - 01). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno individuato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbe per il teste L., estraneo alla verificazione dell'infortunio, dalla ricostruzione dei fatti e quale interesse avrebbe, dunque, a mentire.
6. La sesta censura, con cui si lamenta l'omessa disamina dei motivi di appello, è del tutto generica, in quanto non sono state indicate le argomentazioni degli appellanti che sarebbero state ignorate e ci si è limitati a lamentare l'inversione nell'ordine di elencazione dei motivi. Sul punto è sufficiente ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 ud.- dep. 25/02/2014, Rv. 258962 - 01).
6. Il settimo motivo, con cui si denuncia l'omessa disamina di un elemento fondamentale ai fini della decisione e, cioè l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, disposto dal giudice di primo grado, per procedere contro il responsabile della sicurezza del datore di lavoro e l'omessa giustificazione dell'estensione della responsabilità a figure lontane dalla vittima, pur risultando provato che la Cover Tech s.r.l. aveva assunto l'onere della sicurezza sul luogo, oggetto del lavoro assegnatale in via esclusiva (solaio), ove è avvenuto il sinistro, può essere esaminato unitamente al decimo motivo, che concerne le asserite lacune ed omissioni nella definizione delle esatte condotte contestate ai soggetti coinvolti, rilevante anche ai fini della quantificazione della pena.
Tali motivi non meritano accoglimento.
In primo luogo, il mancato coinvolgimento nel processo di ulteriore soggetto, sui cui possa incombere, in virtù della sua posizione di garanzia e del ruolo svolto, la responsabilità penale per l'evento letale, non esclude quella degli odierni ricorrenti, fondata su proprie condotte omissive, specificamente individuate dai giudici di merito.
In particolare, per quanto concerne il legale rappresentante della società appaltatrice e sub-committente (F.P.), il suo direttore tecnico ( F.P.) e il suo capo cantiere (S.A. ), nella ricostruzione dei giudici di merito, tali soggetti si sono ingeriti nell'esecuzione dei lavori da parte della sub-appaltatrice, di cui era dipendente la vittima (v. sentenza di primo grado, p. 17 "la ditta appaltatrice aveva addirittura posto il suo capo cantiere nella sostanziale direzione dei lavori oggetto di sub-appalto"). Da tale premessa è derivata l'affermazione della loro responsabilità, in quanto, tenuto conto della loro ingerenza, avrebbero dovuto assicurare la predisposizione di idonei dispositivi di sicurezza, di cui si è, invece, accertata l'assenza, e avrebbero dovuto vigilare sull'adozione di tali dispositivi, prevenendo eventuali situazioni di pericolo. La decisione risulta, dunque, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente (a cui è equiparabile l'appaltatore, che assuma il ruolo di sub-committente), dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015 Ud. - dep. 02/11/2015, Rv. 264974 - 01). Con particolare riferimento, poi, al capo cantiere dell'appaltatrice, a cui, nella ricostruzione dei giudici di merito, si interfacciava la sub-appaltatrice, con i suoi operai, va ricordato che, in tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem", come appunto quella di lavorare sulla copertura, nei pressi di lucernai, senza adeguate protezioni e con la possibilità di rimuovere la copertura dei lucernai (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015 Ud. - dep. 02/02/2016, Rv. 265977 - 01). A ciò va aggiunto, invece, per quanto riguarda F.P., direttore tecnico dei lavori, che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 Ud. - dep. 26/10/2007, Rv. 237879 - 01). Peraltro, come segnalato nella sentenza di primo grado, F.P. e S.A. , come N.L., erano presenti sul cantiere il giorno dell'infortunio, per cui, considerata la loro ingerenza nelle attività della sub-appaltatrice, sicuramente rispondono per l'omessa vigilanza nell'adozione di adeguate misure precauzionali nello svolgimento dell'attività di impermeabilizzazione della copertura.
Per quanto concerne N.L., coordinatore per la sicurezza, nominato dal committente, deve ricordarsi che, in tema di infortuni sul lavoro, tale figura è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS - v. Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 ud. - dep. 05/10/2017, Rv. 271026 - 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di specie, più volte, i giudici di merito hanno ribadito la lacunosità del piano operativo di sicurezza della sub- appaltatrice, specificamente sottoscritto anche da N.L., nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza, relativamente al rischio di cadute dall'alto, al contrario, specificamente contemplato nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla committente (ad esempio, p. 13 sentenza di primo grado): tale lacunosità è già da sola, dunque, fonte di responsabilità del coordinatore, considerato che l'evento letale ha costituito proprio la concretizzazione del rischio non adeguatamente valutato dalla sub- appaltatrice.
7. L'ottavo ed il nono motivo, che denunciano l'omessa disamina delle condotte e delle condizioni della vittima, non possono trovare accoglimento.
Invero nella sentenza di primo grado è espressamente riconosciuta l'imprudenza del lavoratore deceduto, "il quale, nonostante la presenza di vento forte e l'altezza del lastrico solare, svolgeva l'attività lavorativa senza alcun dispositivo individuale di sicurezza (a parte il casco) idoneo ad escludere il rischio caduta e, nonostante la presenza, nel corso dell'attività lavorativa, di un lucernaio aperto, vi si avvicinava". Si è, tuttavia, precisato che il comportamento di C.P. rientrava perfettamente nelle sue mansioni e nei lavori che era stato chiamato a svolgere, non potendosi qualificare come del tutto imprevedibile ed esorbitante dagli stessi "e ciò anche nell'ipotesi in cui, come paventato da alcune difese, fosse stato direttamente il prefato a rimuovere i pannelli posti sul lucernaio, vuoi per svolgere al meglio le sue mansioni, vuoi per ragioni istruttive rispetto all'altro operaio che lavorava con lui".
L'assunzione di farmaci, da parte della vittima, che possano aver determinato capogiri o perdita d'equilibrio, è, invece, circostanza prospettata dai ricorrenti, ma che, tuttavia, non è stata oggetto di alcun accertamento, anche in considerazione della sua irrilevanza, visto che i presidi di sicurezza, che sono stati omessi, avrebbero dovuto prevenire anche i rischi di eventuali malori.
La decisione non presenta, dunque, alcuna lacuna motivazionale e risulta conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009 Ud. - dep. 04/02/2010, Rv. 246643 - 01); il datore di lavoro (ma più in generale tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori, destinatari delle norme antinfortunistiche) sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. - dep. 14/02/2018, Rv. 272222 - 01).
8. In ordine al motivo formulato dal solo S.A. e relativo alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., deve rilevarsi che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod.pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e l'art.175, primo comma, cod. pen., non introduce alcuna deroga al riguardo (Sez. 3, n. 1623 del 28/10/2015 ud. - dep. 18/01/2016, Rv. 266348 - 01). Il motivo va, dunque, accolto e la sentenza annullata sul punto, con concessione del beneficio negato, direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. I cod.proc.pen., atteso che, dalla sentenza di appello, si evince che il diniego è stato giustificato solo dall'esistenza del precedente penale per cui ormai è intervenuta la riabilitazione.
Per completezza occorre sottolineare che l'intervenuta riabilitazione è un'informazione concernente l'imputato e che la richiesta di notizie e informative concernenti gli imputati e l’acquisizione delle stesse al fascicolo processuale, unitamente al certificato di rito ed a quello del casellario giudiziale, non concretano l’esplicazione da parte del giudice di un'attività di carattere istruttorio, non concernendo l'assunzione delle prove del reato per cui si procede (Sez. 3, n. 8536 del 26/04/1974 ud.- dep. 15/11/1974, Rv. 128558 - 01). Del resto, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento giudiziario di riabilitazione va iscritto nel casellario (così Sez. 1, n. 45581 del 25/10/2012 cc. - dep. 21/11/2012, Rv. 254046 - 01; Sez. 3, n. 35708 del 04/07/2003 Cc. - dep. 04/09/2003, Rv. 225980 - 01), certificato che confluisce nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. g cod.proc.pen. e di cui, anche in sede di legittimità, si può prendere visione, sicché la verifica della riabilitazione intervenuta prescinde dalla sentenza prodotta dal ricorrente.
9. All'esito dell'esame del ricorso del legale rappresentante della società appaltatrice e sub-committente, si può esaminare il ricorso del responsabile civile la Cogit s.p.a., che risulta infondato.
Per quanto concerne il primo motivo, con cui si denuncia l'inosservanza e erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di accertamento tecnico, può rinviarsi a quanto già esposto al punto 2 e ribadirsi la manifesta infondatezza di tale censura.
Relativamente al secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione degli artt. 113 e 589 cod.pen., atteso che la responsabilità dell'evento letale è stata attribuita all'appaltatrice ed al suo legale rappresentante, nonostante si tratti della realizzazione di un rischio specifico della fase di lavorazione affidata alla sub-appaltatrice Cover Tech, di cui deve rispondere, dunque, unicamente quest'ultima, deve osservarsi che la Cogit s.p.a., che riveste la posizione di appaltatore nei confronti della GH. s.r.l., che le aveva commissionato la realizzazione di una struttura polifunzionale, costituita da cinema multisala, superfici commerciali, tavola calda, opere di sistemazione esterna, a sua volta, aveva affidato in sub-appalto la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione della multisala alla Cover Tech s.r.l., sicché nei confronti di quest'ultima la Cogit s.p.a. ha assunto la posizione di committente. In proposito va ricordato che l'esenzione del datore di lavoro committente (o sub-committente), ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del d.lgs. n. 626 del 1994, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore (o sub-appaltatore) per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005 ud. - dep. 19/08/2005, Rv. 231658 - 01). Più recentemente Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015 ud. - dep. 24/03/2015, Rv. 262757 - 01 ha precisato che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, escludendo che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio (v. anche Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008 ud. - dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01, che ha affermato lo stesso principio in una fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza). Risulta, dunque, corretta, nel caso di specie, la qualificazione del rischio di caduta dall'alto come generico e non specifico, in quanto relativo alla realizzazione delle opere di copertura del fabbricato, a prescindere dalle specifiche procedure di lavorazione da adottare e da particolari competenze tecniche.
Va, inoltre, sottolineato che il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni specifiche su cui è stata fondata la responsabilità del legale rappresentante della Cogit s.p.a., che vanno desunte non solo dalla sentenza impugnata, ma anche da quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme. In primo luogo deve ricordarsi che i giudici di merito hanno affermato un'ingerenza della società appaltatrice nelle attività dell'appaltatrice, il cui dipendente è deceduto, sottolineando che gli operai della sub- appaltatrice si interfacciavano con il capo-cantiere nominato dalla società appaltatrice. A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado si è specificamente soffermato sui compiti di coordinamento e cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte di tutte le ditte sub-appaltatrici, che incombevano su F.P., quale legale rappresentante della Cogit s.p.a., e sulla rilevanza causale di tali inadempimenti
nella causazione del sinistro, essendo derivato l'evento letale dalla mancata adozione di dispositivi di sicurezza idonei a prevenire la caduta dal lucernaio (sottopalco, pali a cui collegare le funi e le cinture di sicurezza) e presumibilmente anche dall'interferenza tra le varie maestranze presenti sul cantiere, con rimozione della copertura mobile del lucernaio.
10.11 ricorso proposto da R.P., che, quale legale rappresentante della Cover Tech s.r.l., è il datore di lavoro di C.P., non può trovare accoglimento.
Con la censura proposta il ricorrente lamenta il vizio motivazionale ed il travisamento della prova, non essendo stata valutata la situazione effettiva, in cui egli rivestiva una situazione meramente formale, mentre i soggetti che si sono occupati del cantiere sono il socio A.M. e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione S.R., titolare di una vera e propria delega di funzioni.
Invero, in materia di infortuni sul lavoro, la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, atteso che tale soggetto svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 ud. - dep. 19/05/2017, Rv. 270286 - 01) e l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018 ud. - dep. 28/03/2018, Rv. 272318 - 01). Alla luce di tali principi, richiamati e correttamente applicati dai giudici di merito, le deduzioni difensive del ricorrente sono del tutto inidonee a scalfire la logicità e coerenza della valutazione espressa dalla Corte di appello, che si fonda sulla circostanza che R.P. era non solo il legale rappresentante della Cover Tech s.r.l., ma anche formalmente il capo cantiere della società e che non ha fornito alcuna prova di aver delegato a S.R. gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti su di lui (v. anche sentenza di primo grado, p. 17, "al di là di quanto affermato da R.P., egli rivestiva non solo la figura del datore di lavoro, ma anche formalmente quella del direttore di cantiere, anche se di fatto, in cantiere non si recava mai") - ad esempio, non ha dedotto e dimostrato le rilevanti dimensioni dell'impresa, che avrebbero imposto la ripartizione delle funzioni, a prescindere dalla delega formale (così, tra le altre, Sez. 4, n. 11358 del 06/10/2005 ud. - dep. 31/03/2006, Rv. 233660 - 01, secondo cui, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, soltanto ove sia interessata una impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare, ai fini dell'individuazione della persona responsabile, l'effettiva situazione delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli).
11. Il ricorso di L.S., responsabile di lavori per conto della committente GH. s.r.l., non merita accoglimento.
Il primo motivo è destituito di fondamento, atteso che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (principio confermato da Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014 ud. - dep. 19/08/2014, Rv. 260161 - 01, in una fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori).
Parimenti non possono essere accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente.
In proposito occorre premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, da un lato, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e, dall'altro, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, viene trasferita a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto), mentre il committente (o in sua vece il responsabile dei lavori) rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013 ud. - dep. 13/09/2013, Rv. 256636 - 01). Tale impostazione trova il suo fondamento letterale, nella disciplina applicabile al caso di specie, nell'art. 6 della l. n. 494 del 1996, ai sensi del quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a) - art. 4, comma 1, che stabilisce che "durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93; art. 5, comma 1, lett. a, che stabilisce che "durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro". In conclusione, la posizione di garanzia del committente e del responsabile dei lavori è sicuramente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, ma, comunque, agli stessi non competono direttamente i compiti del coordinatore nominato, ma spetta, invece, accertate che egli adempia agli obblighi su di lui incombenti - così Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015 ud. - dep. 02/04/2015, Rv. 263014 - 01, in una fattispecie in cui ha affermato la responsabilità per le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo aN'amministratore unico della società appaltante per non aver verificato l'adeguatezza sia del piano generale di sicurezza e coordinamento sia del piano operativo di sicurezza.
Alla luce di tali principi, la decisione dei giudici di merito, che hanno evidenziato la carente vigilanza del responsabile dei lavori L.S. sull'operato del coordinatore per la sicurezza N.L., risulta immune da censure, tenuto conto, peraltro, della circostanza che l'evento letale si è verificato in conseguenza di carenze strutturali del cantiere (assenza di sottopalchi che neutralizzassero il rischio derivante dalla possibile rimozione delle coperture dei lucernai e più in generale il rischio interferenziale; assenza di pali a cui collegare le cinture di sicurezza): carenze che erano percepibili dal responsabile dei lavori "ictu oculi" ed anche a prescindere dalla sua presenza giornaliera sul luogo di lavoro. La vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza, ove correttamente espletata, tramite lo svolgimento di riunioni, la richiesta di informazioni e qualche sopralluogo sul cantiere, avrebbe fatto emergere le deficienze del cantiere e consentito, pertanto, di porre rimedio a quella situazione di generale pericolosità, in conseguenza della quale si è verificato l'evento letale.
Né la ricostruzione dei fatti, avvenuta alla luce del complessivo esame di tutti gli elementi istruttori raccolti, presenta alcuna lacuna, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Parimenti deve rigettarsi il quinto motivo, in quanto, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 ud. - dep. 12/03/2014, Rv. 259893 - 01), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Il sesto motivo è destituito di fondamento, atteso che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 Cc., dep. 13/03/2018, Rv. 272460 - 01) - circostanze che non possono esaurirsi in quelle stesse che hanno giustificato la concessione delle attenuanti. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 ud. - dep. 26/06/2017, Rv. 270450 - 01).
12. Per quanto concerne il ricorso della GH. s.r.l., il primo motivo è infondato in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015 ud. - dep. 26/11/2015, Rv. 265663 - 01). D'altronde, negli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità, è pacifico che, in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (Sez. civ. 3 n. 25373 del 12/10/2018 -Rv. 651162 - 01).
Relativamente alla seconda censura occorre premettere nei procedimenti per reati colposi il giudice, qualora ritenga un concorso di colpa da parte della vittima, ha l'obbligo di determinarne l'entità non solo al fine d'una corretta commisurazione della pena, ma anche allo scopo d'indicare, stante la costituzione di parte civile, la misura entro la quale risulta dovuto il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 4019 del 15/01/1974 ud. - dep. 05/06/1974, Rv. 127099 - 01; nello stesso senso, anche se con riferimento ai reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017 ud. - dep. 02/08/2017, Rv. 271024 - 01, secondo cui il giudice del merito deve procedere all'accertamento e alla graduazione delle colpe concorrenti dell'autore del reato e della persona offesa, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133 cod. pen., sia perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sulla quantificazione del risarcimento). Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non si è lamentato della mancata quantificazione dell'entità della colpa della vittima: doglianza che, peraltro, non essendo stata formulata in appello, non avrebbe potuto essere denunciata in sede di legittimità, trattandosi di questione ormai rimessa al giudice civile al fine della liquidazione del danno. Invero, la GH. s.r.l. ha piuttosto prospettato un'esclusione, da parte del giudice di secondo grado, del concorso colposo della vittima. In proposito deve ricordarsi che a p. 25 della sentenza di primo grado si è affermato che la responsabilità degli imputati "non può essere esclusa in relazione all'imprudenza mostrata dal lavoratore deceduto, il quale, nonostante la presenza di vento forte e l'altezza del lastrico solare, svolgeva l'attività lavorativa senza alcun dispositivo individuale di sicurezza (a parte il casco) idoneo a escludere il rischio caduta e, nonostante la presenza .... di un lucernaio aperto, vi si avvicinava tanto da cadere". Vi è, dunque, un esplicito riconoscimento di una condotta colposa della vittima rilevante nella causazione dell'infortunio. Nella sentenza di secondo grado, invece, si legge che "un'eventuale (non provata ma possibile) rilevanza causale nella verificazione del sinistro letale del comportamento imprudente della vittima non escluderebbe la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere del fatto" (v. sentenza di appello, fine p. 9 e inizio p. 10). Invero, il giudice di secondo grado non ha affatto escluso il concorso colposo della vittima, ma semplicemente se ne è disinteressato, trattandosi di una problematica non rilevante ai fini della decisione. Né, con la sua decisione, in assenza di una specifica impugnazione delle parti civili, avrebbe potuto rivedere la diversa affermazione del giudice di primo grado, violando il divieto di reformatio in peius. Il motivo de quo non può, dunque, essere accolto, restando fermo il riconoscimento del concorso colposo della vittima nella causazione dell'infortunio, avvenuto da parte del giudice di primo grado, ed essendo ormai rimessa la esatta quantificazione delle colpe al giudice civile in sede di liquidazione del danno.
Infine, l'ultima doglianza va respinta, rispondendo la GH. s.r.l., nella sua qualità di committente, in conseguenza dell'illecito del responsabile dei lavori e del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dalla stessa nominato, della cui opera si è avvalsa.
13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di S.A. con esclusivo riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., che può essere disposto in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I cod.proc.pen. Gli altri motivi di ricorso di S.A. vanno, invece, rigettati. I ricorsi degli imputati F.P., F.P., N.L., L.S., R.P. e dei responsabili civili Cogit s.p.a. e GH. s.r.l. devono essere integralmente rigettati e tali ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti di S.A. , beneficio che dispone; rigetta nel resto il ricorso del medesimo.
Rigetta i ricorsi di F.P. , F.P. , N.L. , L.S., R.P. , GH. s.r.l. e Cogit s.p.a. e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso 6 febbraio 2019.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7668 Anno 2019.pdf |
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