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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 34789 | 23 Luglio 2018

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Sentenze cassazione penale

Esplosione e incendio di un'azienda

Omessa valutazione del rischio

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34789 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto

1. Il 16 luglio 2007, all'Interno dell'azienda "Molino C. s.p.a.", In Fossano, si verificava una violenta esplosione, a seguito della quale si sviluppava un incendio di vaste proporzioni che coinvolgeva l'Intero Immobile aziendale; alla prima seguiva una seconda esplosione, che interessava un semirimorchio dal quale si stava ripompando verso un silos farina caricata in eccesso. A causa delle lesioni riportate nel sinistro decedevano i lavoratori M.R., V.A., M.M., M.B., dipendenti della ditta Molino C., nonché A.CA., socio della omonima ditta di manutenzione.
C. Dario e C. Aldo venivano tratti a giudizio per rispondere, nelle rispettive qualità di Presidente del C.d.a. e di amministratore delegato nonché, entrambi, di gestori della sicurezza sul lavoro del Molino C. s.p.a., dei delitti di cui rispettivamente all'art. 437 cod. pen. (capo A) e 434, 449 e 589 cod. pen. (capo B). Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo, all'esito di rito abbreviato, condannava C. Aldo per entrambi I reati contestatigli e C. Dario per il solo reato sub B) alla pena ritenuta per ciascuno equa ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili; inoltre mandava assolto C. Dario dal reato sub A) perché il fatto non costituisce reato.
Con la sentenza Indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di C. Dario per morte del reo; ha assolto C. Aldo dal reato sub A) perché il fatto non costituisce reato ed ha rideterminato in anni cinque di reclusione la pena inflitta per il reato sub B), confermando le statuizioni civili pronunciate nei confronti di quest'ultimo.
2. Ad avviso della Corte di Appello i contributi offerti dal diversi esperti delle parti, eccezion fatta per quello degli imputati, consentono di affermare che l'esplosione fu generata da polveri di farina e venne determinata dall'innesco provocato da una carica elettrostatica formatasi all'interno dell'autocisterna dalla quale si stava ripompando nel mulino la farina caricata in eccesso a mezzo di una manichetta in gomma collegata ad una tubazione di adduzione realizzata in ferro; più precisamente, la carica elettrostatica formatasi nell'autocisterna si era cumulata con quella prodotta - anche grazie alla bassa concentrazione del prodotto - dal passaggio della farina nella manichetta in gomma, ed aveva generato l'innesco all'interno della tubazione metallica di adduzione, in prossimità dell'attacco della manichetta flessibile, provocando l'esplosione delle polveri di farina contenute nel mulino.
Per il Collegio distrettuale, come già per il primo giudice, l'accadimento ed i suoi effetti devono essere ascritti al C. per non aver questi provveduto ad una adeguata valutazione del rischio e quindi alla predisposizione delle misure che avrebbero consentito di evitare l'evento.
La gravità del reato ed il grado della colpa hanno poi condotto la Corte di Appello a negare le richieste attenuanti generiche, pur operando una riduzione della pena originariamente inflitta.
Replicando, inoltre, a specifica censura dell'appellante, la Corte distrettuale ha respinto le censure avanzate sul presupposto della avvenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato; censure che investivano l'affermata legittimazione passiva del C. rispetto all'azione risarcitoria introdotta dalle parti civili.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. OMISSIS.
3.1. Con sette motivi deduce manifesta illogicità della sentenza impugnata e violazione di legge in relazione all'accertamento del nesso causale e segnatamente In relazione alla ritenuta efficienza causale della omessa valutazione del rischio.
I motivi sono articolati con dettagliata critica a quelli che vengono dall'esponente individuati come snodi portanti del giudizio della Corte territoriale a riguardo della valenza causale dell'omissione attribuita al ricorrente; giudizio poggiante su premesse fattuali in ordine alle quali per l'esponente non é stata raggiunta la certezza processuale. In particolare l'esponente fa menzione dell'incertezza persistita in ordine:
1) alla sufficienza delle cariche elettrostatiche prodottesi durante il trasporto pneumatico delle farine a generare un innesco;
2) all'essersi originata una carica elettrostatica all'interno della manichetta in gomma, tenuto conto della sua limitata lunghezza (6 metri);
3) alla presenza di una carica elettrostatica all'interno dell'autocisterna;
4) all'essersi prodotto l'innesco all'interno del condotto di ripompaggio, tenuto conto che la bassa velocità e la posizione verticale della cisterna aumentano la concentrazione della farina nel tubo e quindi diminuiscono il rischio di un innesco, ed altresì in ragione della avvenuta messa a terra del condotto;
5) alla prossimità del punto di innesco all'attacco della manichetta;
6) alla riconducibilità alla esplosione (piuttosto che a una combustione) della deformazione delle flange di collegamento delle sezioni del tubo di pompaggio.
Poiché, continua l'esponente, ognuna di queste affermazioni dà luogo ad un dubbio ragionevole sulla dinamica dell'evento, la Corte distrettuale non avrebbe potuto pronunciare la condanna dell'imputato; averlo fatto concreta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
Infatti, per l'esponente é mancato l'accertamento della dinamica dell'accadimento, non essendo possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la carica elettrostatica responsabile dell'Innesco si era formata all'Interno dell'autocisterna e non si era dispersa a causa del mancato Isolamento verso terra dell'automezzo.
Di conseguenza la Corte di Appello sarebbe Incorsa in errore di diritto, per non aver fatto applicazione del principio secondo il quale il rapporto di causalità tra l'omesso Inserimento del rischio nel documento di valutazione e l'Infortunio deve essere accertato In concreto rapportando gli effetti accertati dell'emissione all'evento che si é concretizzato (Cass. 25231/2014). La Corte si é appagata del fatto che l'esplosione si era verificata 'In concomitanza' dell'operazione di scarico (1.3.).
Questa negazione della compiutezza della ricostruzione processuale viene sostenuta dall'esponente con l'affermazione secondo la quale nel caso di specie non si conosce cosa abbia determinato l'Innesco e come e dove si sia prodotto, posto che anche le affermazioni del perito d'ufficio esprimono un elevato margine di relatività (2.1.2.).
Egli ravvisa una incoerenza nella motivazione, laddove la Corte di Appello dapprima afferma che l'omessa valutazione assume rilevanza causale 'indipendentemente dalle specifiche mancanze che abbiano poi cagionato l'esplosione' e quindi si produce nella ricostruzione della dinamica fattuale e delle cause dell'evento, così dimostrando che questa é decisiva ai fini del giudizio.
Più nel dettaglio, l'esponente ravvisa un travisamento della prova laddove la Corte di Appello ha affermato che l'ipotesi ricostruttiva fatta propria dal giudicante risulta condivisa da tutti gli esperti. Infatti, e ben diversamente, il c.t. del p.m. non aveva offerto alcuna ricostruzione, rappresentando la esperibilità di varie possibili ipotesi; risulta inoltre incomprensibile la svalutazione della tesi del c.t. delle parti civili, ing. Fe. - per la quale la manichetta in gomma che collegava l'autocisterna al tubo di adduzione al molino isolava elettricamente i due apparati -, che conduce ad escludere la tesi dell'accumulo delle cariche elettrostatiche. Inoltre, la sentenza assume che il tubo di adduzione era regolarmente messo a terra, così come affermato dal perito prof. M.. Ma tanto determina che se una carica elettrica fosse transitata in esso, si sarebbe dispersa. Quindi la sentenza è illogica: da un canto afferma che se l'autocisterna fosse stata messa a terra la carica in essa prodottasi si sarebbe scaricata a terra; dall'altro assume una tesi che nega il medesimo effetto per il tubo di adduzione, pur messo a terra. La Corte di Appello prospetta l'esistenza di un doppio accumulo senza spiegare cosa sia e perché sarebbe stato insensibile all'isolamento del condotto metallico; sul punto neppure il perito avrebbe dato spiegazioni esaurienti (vd. pg, 23 del ricorso) e la Corte distrettuale afferma una certezza delle conclusioni rese dallo stesso che non corrisponde a quanto il prof. M. ha dichiarato in dibattimento o scritto nella relazione peritale, anche a riguardo delle conoscenze scientifiche utilizzabili nella fattispecie (sicché si reitera la denuncia di travisamento della prova).
L'esponente contesta, Inoltre, - anche sotto il profilo del travisamento della prova - che esistano evidenze scientifiche in grado di convalidare la tesi della presenza di una carica elettrostatica all'interno dell'autocisterna poiché la diversa affermazione del perito - formulata comunque In linea meramente teorica: di qui il travisamento - non é sussumiblle sotto una legge generale di copertura (29).
Anche a riguardo dell'affermazione della presenza di farina a bassa concentrazione nel tubo di adduzione viene ravvisato il vizio motivazionale ed il travisamento della prova. Infatti, come già il primo giudice, la Corte di Appello ha concluso per la bassa concentrazione della farina, sostenendo l'irrilevanza della posizione verticale assunta dall'autocisterna nel corso dell'operazione, nonostante il perito avesse indicato quella posizione come incidente sulla pressione che la farina fluidizzata esercita sul tubo di scarico. Sul fattori che falsificano la conclusione la Corte di Appello non ha reso motivazione.
Manifesta illogicità é stata poi denunciata a riguardo della ritenuta valenza dimostrativa della deformazione delle flange di collegamento del tubo di ripompaggio. Per l'esponente la Corte torinese non avrebbe verificato la tenuta della motivazione del Tribunale alla luce del rilievi mossi con l'appello.
3.2. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte di Appello abbia reso una motivazione manifestamente Illogica ed in violazione di legge (artt. 43, 589, 434, 449, 132 e 133 cod. pen.) nel giustificare l'Infondatezza del rilievi difensivi avanzati a riguardo della commisurazione della pena, enfatizzando la qualità di imprenditore del settore per affermare un grado elevato della colpa, senza considerare che un fatto come quello avvenuto presso il Molino C. é statisticamente sporadico e quindi incide sulla rimproverabilità per non esser stato previsto l'evento. Inoltre la Corte distrettuale non ha preso in esame gli ulteriori fattori rilevanti ai fini del giudizio in parola.
3.3. Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale In merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo stata valutata la gravità della colpa anche per escludere tali attenuanti, così violando il divieto di bis in idem sostanziale. Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta susseguente al reato, nonostante quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183/2011. 
3.4. Con un quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in merito alla ritenuta legittimazione passiva del C., nonostante sia stato dichiarato fallito, rispetto all'azione civile. La Corte distrettuale ha errato nel ritenere rilevante che il fallimento sia stato dichiarato in epoca successiva alla commissione del reato e che il Tribunale abbia pronunciato una condanna generica al risarcimento.
3.5. In data 7.9.2015 é stato depositato atto recante 'motivo nuovo', con il quale il difensore del ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., per essere il medesimo estinto per prescrizione, tenuto conto che con sentenza n. 143 del 28.5.2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, co. 6 cod. pen. nella parte in cui dispone il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di incendio colposo.
3.6. All'odierna udienza il difensore ha dichiarato di rinunciare al motivo concernente la legittimazione passiva del C. rispetto all'azione civile introdotta nel presente giudizio penale.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. La principale critica mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata é di aver affermato in forza di un inaccettabile automatismo - e con inversione metodologica - l'esistenza del nesso causale tra evento e condotta dell'imputato; condotta consistita nell'aver omesso di installare uno specifico punto di messa a terra dell'autocisterna utilizzata per il carico e lo scarico delle farine e nella omessa valutazione dei rischi relativi all'operazione di ripompaggio della farina dall'autocisterna al mulino.
Infatti, per l'esponente é mancato l'accertamento della dinamica dell'accadimento, non essendo possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la carica elettrostatica responsabile dell'innesco si era formata all'interno dell'autocisterna e non si era dispersa a causa del mancato isolamento verso terra dell'automezzo.
Di conseguenza la Corte di Appello sarebbe incorsa in errore di diritto, poiché non ha fatto applicazione del principio secondo il quale il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione ed infortunio deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti accertati dell'omissione all'evento che si é concretizzato (Cass. 25231/2014). La Corte si é appagata del fatto che l'esplosione si era verificata 'in concomitanza' dell'operazione di scarico (1.3.).
Come si é esposto già nella superiore parte narrativa, la negazione della compiutezza della ricostruzione processuale viene sostenuta dall'esponente con l'affermazione secondo la quale nel caso di specie non si conosce cosa abbia determinato l'innesco e come e dove si sia prodotto, posto che anche le affermazioni del perito d'ufficio esprimono un elevato margine di relatività (2.1.2.) ed esse (come quelle dell'ing. Fe.) sono state travisate dalla Corte di Appello.
4.2. La critica che investe la motivazione nella parte in cui ricostruisce la dinamica del sinistro e accerta il nesso di causalità corrente tra la condotta del C. e il tragico evento è al limite della inammissibilità.
In linea generale va rilevato che, sia pure attraverso l'esplicazione di sicura capacità argomentativa, il ricorso non fa che riproporre i rilievi che già erano stati sottoposti alla Corte di Appello e che questa ha analizzato, valutato e respinto con una puntuale e ragionevole argomentazione, fermamente ancorata alle risultanze processuali; in primis, alle conoscenze veicolate nel giudizio dal perito, sempre confrontate con quelle offerte dagli esperti delle parti. Già tanto, svelando la natura ripetitiva dei motivi che attengono all'accertamento del nesso causale, rende i medesimi inammissibili, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
Né vale a mutare la natura dei rilievi il più volte denunciato travisamento della prova. Invero, ciò si fa a riguardo del senso attribuito dai giudici alle affermazioni del perito. Ma il vizio evocato non si dà solo perché in alcuni passaggi del proprio dire l'esperto ha utilizzato termini che esprimono un dubbio o una condizione, personale o della comunità scientifica, di limitata conoscenza. Il travisamento della prova, quale vizio della motivazione possibile oggetto di ricorso per cassazione, é l'errore sul significante; come tale la sua denuncia pretende l'indicazione dello specifico enunciato diversamente letto (e non interpretato) dal giudice. Quando la citazione concerne interi brani della deposizione o del documento, come nel caso che occupa, difficilmente può trattarsi di errore sul significante.
Non é necessario offrire esempi a dimostrazione di quanto appena esposto, poiché la censura si appalesa inammissibile anche per un ulteriore motivo: il vizio di travisamento della prova può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 - dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432), o nel caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).
Nulla di ciò si é verificato nel caso che occupa, nel quale il ricorso intende 'colpire' l'argomentazione che la Corte distrettuale articola a partire dagli stessi materiali utilizzati dal Tribunale.
Sotto diverso profilo, va rilevato come dietro l'usbergo del vizio motivazionale si proponga in più di un'occasione una rivisitazione unilaterale delle circostanze rilevanti, con ciò degradando le censure a rilievi che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio.
Accade a riguardo della valutazione della circostanza della deformazione delle flange, come meglio si vedrà appresso.
4.3. La Corte di Appello, non diversamente dal primo giudice, ha ritenuto, che "la farina aveva accumulato carica nella movimentazione tra farineria, coclea e autocisterna, dove la carica non ha potuto disperdersi perché non era stata attivata la messa a terra questa carica é andata a 'contribuire aita generazione di carica che la farina ha ulteriormente subito nella manichetta'... Al fattore 'carica', rafforzata, si é combinato, oltre alla mancata messa a terra dell'autocisterna, ..., quello della concentrazione della farina ...". Quindi, questa carica rafforzata, giunta all'ingresso della tubazione metallica, trovato un punto di scarico verso terra (essendo essa messa a terra), ha generato la 'progating brush discharge', ovvero scariche elettrostatiche che hanno innescato il combustibile, cioè la polvere di farina dispersa nel condotto, in presenza di comburente (l'aria).
Tanto é stato affermato tenendo conto sia delle affermazioni degli esperti di parte che potessero essere o apparire dissonanti o contrastanti rispetto a quelle del perito, sia dei rilievi difensivi mossi con l'atto di appello.
Infatti, quanto alla presenza di carica elettrostatica all'interno della cisterna, la Corte di Appello ha rammentato la risposta affermativa data dal perito a specifica domanda e la spiegazione contestualmente offerta (precedente movimentazione della farina, nel transito dalla farineria alla elodea alla cisterna).
In merito alla possibilità che il passaggio della farina nella manichetta di gomma avesse generato una carica elettrostatica la Corte di Appello si é espressa a pg. 31, quando ha affermato "é certo che il trasporto pneumatico di polveri causa accumulo di carica elettrostatica" ed indirettamente a pg. 32, quando ricorda le referenze scientifiche della teoria per la quale "un accumulo prodotto dal passaggio di polveri all'interno di un tubo isolante ... (é) sufficiente a innescare l'esplosione di una nube di polvere ...". La censura per la quale, sulla scorta delle affermazioni dell'Ing. F., la manichetta in gomma, siccome isolava gli elementi collegati, aveva reso impossibile l'arrivo della carica generatasi nell'autocisterna all'interno del tubo di adduzione non risponde al requisito della specificità, a soddisfare il quale non basta che si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), ma occorre indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte In riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione. (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007 - dep. 21/12/2007, Chlalll, Rv. 238333).
Quanto alla collocazione del punto di Innesco all'inizio del condotto di ripompaggio, ancorché messo a terra, la Corte di Appello ha ricordato, sulla scorta delle Indicazioni fornite dal perito, che nel caso specifico, quando la carica aveva trovato un punto di scarico a terra, il che era avvenuto quando era entrata in contatto con il metallo del condotto, si era generata la propagating brush disharge.
Ha aggiunto, la corte distrettuale, che la dedotta presunta incertezza del prof. M. non era realmente sussistente, poiché il no espresso dall'esperto al p.m. che domandava se potesse confermare con certezza che il primo momento causale si era avuto con la caduta della farina dalla coclea all'autocisterna non segnalava un'Incertezza ma l'Impossibilità di eseguire una verifica sperimentale per la distruzione della coclea e del condotto, riportando i passi della deposizione che davano fondamento a tale valutazione.
A riguardo della deformazione delle flange, a proposito della quale l'esponente afferma, come con l'appello, che "le flange sul tratto conclusivo del condotto sono prive di deformazioni, nonostante si tratti di sede in cui maggiori avrebbero dovuto essere gli effetti della sovrapressione interna", derivandone che quella deformazione non poteva essere portata a conferma della tesi dell'esplosione, va osservato come si tratti di questione già diversamente ricostruita dalla Corte di Appello. La censura che a tale ricostruzione porta l'esponente, per essere carente di una replica ai rilievi difensivi, é smentita dalla sentenza, che spiega di far proprie le conclusioni del prof. Marmo, condivise anche dagli altri esperti, eccezion fatta per il solo c.t. della difesa ing. Ca., Indicando il motivo che porta ad escludere la tesi di quest'ultimo: le deformazioni sono estremamente caratteristiche di una esplosione ('troppo tipiche') per poter essere riconducibili ad altra causale.
Che tanto implichi una acritica adesione alle conclusioni dell'esperto é da escludere, perché la Corte di Appello ne ha evidenziato l'autorevolezza (quindi l'attendibilità) e ripercorso il ragionamento senza che emergano manifeste illogicità. Né é privo di valore che una pluralità di esperti condivida il medesimo assunto. Nel processo penale le conoscenze scientifiche sono veicolate con l’ausilio di esperti qualificati ed indipendenti e quindi l'accreditamento di una soluzione da parte di più ausiliari, la cui competenza ed attendibilità non sia in discussione, ben può costituire elemento di conferma che la tesi in questione sia accreditata presso la comunità scientifica.
Tanto permette una considerazione di ordine più generale. L'intero ricorso tende a porre in discussione la portata delle affermazioni del perito di ufficio, formulando dubbi in merito a talune di esse, con la parvenza di svolgere una critica alla motivazione, che traviserebbe il senso di quelle affermazioni o non prenderebbe in esame i rilievi difensivi e aderirebbe supinamente alle conclusioni del perito o, ancora, proporrebbe assunti in contraddizione tra loro.
Orbene, vale rammentare che in tema di prova scientifica, la Corte di cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta. Se ciò fosse richiesto al giudice, lo si ergerebbe a titolare del più alto grado di competenze scientifiche o, quanto meno, a giudice del sapere scientifico (in tali termini, testualmente Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014 - dep. 16/02/2015, C, Rv. 262722; ma soprattutto Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943 e le numerose che ai principi da questa espressi si sono conformate; tra le ultime, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 - dep. 14/03/2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, in motivazione).
All'inverso, poiché al decidente si richiede di offrire del proprio convincimento una spiegazione razionale e logica, scaturita da un approccio al sapere tecnico-scientifico metodologicamente corretto, perché osservante l'obbligo di svolgere una verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
D'altro canto, e coerentemente, va rammentato che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato del l’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente (Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014 - dep. 05/02/2014, Homm, Rv. 258630).
In conclusione: la Corte di Appello ha ricostruito la dinamica del sinistro senza incertezza alcuna, con motivazione non manifestamente illogica e coerente ai dati processuali, del tutto consapevole degli spunti critici introdotti dalla difesa.
4.4. Il giudice di secondo grado ha affermato: "l'adempimento dell'obbligo di una adeguata valutazione dei rischi ... costituisce, quindi, il presupposto, ineliminabile, per la individuazione e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad eliminare i rischi, in particolare da esplosione, e dunque rappresenta il passo, fondante, dell'"iter", di prevenzione, che avrebbe nello specifico portato ad evitare la tragedia. Tale comportamento omissivo, quindi, e, come tate, anche indipendentemente dalle specifiche mancanze che abbiano poi cagionato l'esplosione (...), é dunque in rapporto di causalità con il tragico evento" (29).
Nel periodare della corte territoriale si coglie un errore prospettico, denunciato con ancor maggior nettezza dal richiamo ad un presunto 'costante insegnamento' di questa Corte, il quale propugnerebbe la tesi che l'omessa o incompleta o inadeguata valutazione dei rischi avrebbe di per sé rilevanza di condotta causalmente collegata all'evento di danno o di pericolo verificatosi; ciò sul presupposto che la predisposizione di una concreta adeguata, specifica valutazione dei rischi, avrebbe evitato l'evento.
Il precedente citato, Cass. 17.5.2013, n. 21290, a dire il vero non contiene alcuna delle affermazioni che gli attribuisce la Corte di Appello. E la giurisprudenza di questa Corte é piuttosto in diverso senso, sostenendo che "in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato (Sez. 4, n. 8622 del 04/12/2009 - dep. 03/03/2010, Giovannini, Rv. 246498).
La tesi formulata dalla Corte di Appello trovava legittimazione allorquando, concependosi la colpa in senso psicologico, si derivava l'esistenza della relazione causale tra evento e condotta dal fatto stesso dell'esistenza di una condotta trasgressiva di regole cautelari. Ma la raggiunta consapevolezza che la colpa é in primo luogo violazione di regola di diligenza ha permesso di evidenziare maggiormente che può esserci condotta colposa senza nesso causale rispetto all'evento realizzatosi; e che dunque va ogni volta accertato che l'evento sia stato prodotto proprio da 'quella' violazione cautelare. Peraltro, com'é a tutti noto, l'iter ricostruttivo neppure si ferma qui, essendo ancora richiesto di perlustrare il territorio della cd. causalità della colpa, andando a verificare - oltre alla concretizzazione nell'evento prodottosi del rischio giuridicamente rilevante - se la condotta doverosa non attuata avrebbe avuto realmente efficacia impeditiva.
Sicché, deve essere censurata l'affermazione operata dalla Corte torinese, che legittima una limitazione dell'accertamento causale alla verifica della sussistenza della condotta colposa.
Tuttavia i giudici distrettuali hanno di fatto marginalizzato tale affermazione, svolgendo una motivazione che dà conto delle ragioni per le quali é possibile ritenere che tra l'esplosione e l'omessa valutazione dei rischi ricorra una relazione eziologica, in quanto puntualmente indicata la misura che sarebbe stata identificata da una puntuale valutazione dei rischi e che, posta in opera, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. Si tratta della messa a terra della cisterna.
Di ciò dovrebbe essere ben consapevole anche il ricorrente, il quale si profonde nella critica degli assunti che la Corte di Appello ha scandito lungo il percorso di ricostruzione causale.
5. Il motivo, infondato, che si indirizza al trattamento sanzionatorio coglie un aspetto della commisurazione della pena per il reato colposo che merita di essere rimarcato. A differenza di quanto accade nella generalità dei reati di evento assistiti da dolo, nei quali l'esito del processo causale attivato dalla condotta é quanto meno accettato dal reo come conseguenza della propria azione, nei reati colposi di evento quest'ultimo é per definizione non previsto; quando all'invero sia previsto opera la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 3 cod. pen.
Poiché il giudice deve determinare la pena commisurandola principalmente - se non esclusivamente - a quello che la dottrina definisce 'bisogno di pena', ovvero quella pena che meglio garantisce il conseguimento dell'obiettivo della risocializzazione del reo, vanno posti sotto il fuoco dell'attenzione in primo luogo i fattori che evidenziano la 'lontananza' dell'autore del fatto dall'opzione normativa (e quindi comunitaria) per la tutela del bene giuridico pregiudicato dall'illecito. La gravità dell'evento, in tale prospettiva, appare fattore recessivo rispetto ad altri, come la prevedibilità dello stesso ed il grado di esigibilità della condotta doverosa. Nella fenomenologia dell'illecito colposo di evento, non di rado accade che l'evento venga ad esistenza non per una più marcata 'callidità' dell'agente/omittente, ma per una combinazione di fattori taluni dei quali non sono governati dal reo; la condotta colposa radicata in un contesto lecito di base é di regola avviluppata in un groviglio composto anche da altrui condotte, tanto da porre il complesso problema della valenza attribuibile a tali fattori interagenti (anche ad esso cercano soluzione istituti come la posizione di garanzia, la cooperazione colposa, Il caso fortuito e la forza maggiore, lo stesso principio di affidamento).
Ne deriva che se la Corte di Appello avesse effettivamente determinato la pena congrua sulla scorta della sola gravità dell'evento, essa non sfuggirebbe alla censura avanzata dal ricorrente. Ma, all'inverso, i giudici distrettuali hanno tratto il proprio giudizio anche dal grado della colpa, individuato alla luce della "grave trascuratezza" connotante il comportamento mantenuto dal C., ma anche dalla misura dell'esigibilità del comportamento dovuto. A tal ultimo riguardo l'esponente si duole che si sia operato una sorta di automatismo, affermando la gravità della colpa per il fatto stesso di essere il C. un Imprenditore. Il rilievo non coglie il segno. La Corte torinese ha valutato l'esigibilità della condotta doverosa tenendo conto, per l'imputato, "delle sue capacità e esperienze, come datore di lavoro, nell'ambito dell'attività molitoria, che esercitava attendibilmente da decenni Si é quindi tratteggiato il profilo del modello di riferimento con il quale confrontare la condotta tenuta dal C.: un imprenditore esperto per il pluridecennale esercizio dell'attività specifica. Rispetto a quanto questi avrebbe fatto la condotta del C. si é ritenuta grandemente divergente.
6. Infondato è anche il terzo motivo. La giurisprudenza di questa Corte é ferma nell'insegnare che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Quando il fattore decisivo sia stato già considerato anche ai fini della commisurazione della pena non si incorre in alcun divieto normativo, potendo venir presi in considerazione gli stessi elementi che a norma dell'art. 133 cod. pen. concorrono alla determinazione della misura della pena, ma occorre pur sempre che la sua rilevanza sia talmente eccezionale da giustificare il fatto che esso viene preso in considerazione in due sedi e momenti diversi (Sez. 6, n. 10351 del 03/06/1992 - dep. 29/10/1992, Fuoco, Rv. 192094). Diversamente, una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte (Sez. 6, n. 20818 del 23/01/2002 - dep. 28/05/2002, P.G. In proc. Baia, Rv. 222020).
Nel caso che occupa la Corte di Appello ha fondato il diniego sulla polarità della particolare gravità del fatto, della elevata rilevanza dei danni e della gravità della colpa; ma ha anche considerato un elemento ulteriore, rappresentato dalla parzialità del ristoro dei danni. Nel complesso, si tratta di motivazione non censurabile in questa sede poiché coerente ai principi ancora una volta rammentati e non manifestamente illogica.
7. In relazione al motivo concernente la dedotta carenza di legittimazione passiva del C. in conseguenza della dichiarazione di fallimento, la rinuncia ad esso da parte del difensore vale a sottrarre il medesimo alla cognizione di questo giudice. Appare utile puntualizzare che non trova applicazione in casi siffatti il principio della necessità della procura speciale rilasciata dall'imputato a favore del dichiarante, valevole per la rinuncia all'impugnazione; come è stato già statuito con riferimento alla rinuncia ad un motivo dell'appello - ma non v'è ragione di confinare in tale ambito l'operatività della regola -, tale principio non opera nel caso in cui la rinuncia non investa l’atto di appello ma sia limitata ad alcuni dei motivi su cui l’impugnazione si articoli (Sez. 5, n. 3820 del 10/01/2013 - dep. 24/01/2013, Ignomeriello e altri, Rv. 254567). Si tratta, infatti, di esercizio della difesa tecnica, il cui concreto esplicarsi è determinato dal difensore, laddove compete all'assistito la decisione in ordine alla proposizione dell'impugnazione e alla rinuncia ad essa.
8. In merito alla dedotta prescrizione del reato di disastro colposo, va ritenuto che i relativi termini di prescrizione non siano decorsi, perché deve applicarsi la previsione di cui all'art. 157, co. 6 cod. pen., che dispone il raddoppio dei termini di cui ai commi precedenti del medesimo articolo.
Il diverso avviso del ricorrente si alimenta di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 143 del 2014, ovvero della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 157, co. 6 cod. pen., nella parte in cui estende il predetto raddoppio anche all'ipotesi di incendio colposo. E ciò in quanto quella previsione importava che il termine di prescrizione del reato colposo fosse notevolmente più elevato del corrispondente reato doloso. La previsione é stata ritenuta irragionevole dalla Corte, perché non si giustifica né con le necessità di accertamento, non più gravose rispetto ai reati dolosi, né con una maggiore persistenza nella collettività dell'effetto del reato.
Pertanto, la sentenza ha avuto ad oggetto il solo reato di incendio colposo; e una sua rilevanza nel caso che occupa potrebbe predicarsi solo se le ragioni poste dai giudici della Consulta alla base del pronunciamento possono valere anche per il disastro colposo. Ma così non é; la forma dolosa del reato, quando aggravata come nel caso che occupa, propone infatti termini di prescrizione coincidenti e non maggiori rispetto a quella colposa.
La questione prospettata dall'esponente coincide nelle sue argomentazioni e nelle conclusive censure a quelle poste alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione, dal Tribunale ordinario di Velletri, dal Tribunale ordinario di Torino e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino. Questioni decise dalla Corte costituzionale con sentenza n. 265 del 2017 (G.U. 051 del 20/12/2017), con declaratoria di infondatezza.
Era stato dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo (art. 449, in riferimento all'art. 434 cod. pen.) è raddoppiato.
Anche sulla scorta di quanto statuito dai giudice della Consulta con la sentenza n. 143 del 2014, i giudici a quibus ipotizzavano che la norma censurata violasse l'art. 3 della Costituzione, per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, giacché, in conseguenza della regola del raddoppio, il termine di prescrizione del delitto in questione risulta uguale a quello della corrispondente fattispecie dolosa (art. 434, secondo comma, cod. pen.), identica sul piano oggettivo, ma di disvalore sensibilmente maggiore in rapporto al diverso coefficiente di partecipazione psicologica del reo, come attestato dall'ampio scarto tra le rispettive cornici sanzionatone edittali.
La Corte costituzionale ha osservato in primo luogo che nella sentenza n. 143/2014 non si rinviene ragione per ritenere espresso un principio per il quale occorre stabilire, senza possibilità di eccezioni, per l'ipotesi colposa un termine diverso e più breve di quello valevole per la versione dolosa del medesimo reato.
Anzi, ha puntualizzato, l'assoggettamento delle due forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - ad un eguale termine di prescrizione non rappresenta una anomalia introdotta per la prima volta dalla legge n. 251 del 2005, risultando fenomeno già noto al sistema anteriore; peraltro proprio ai reati di incendio, che in quanto puniti con pene massime comprese tra i cinque e i dieci anni di reclusione - cinque anni l'incendio colposo, sette il doloso - corrispondenti alla "fascia" di cui al numero 3) dell'originario art. 157, primo comma, cod. pen., si prescrivevano entrambi, prima della legge n. 251 del 2005, in dieci anni.
Anche nel nuovo regime della prescrizione si registra un ragguardevole numero di casi di equiparazione (essenzialmente tra i delitti puniti con pena sino a sei anni), una volta di più anche tra i delitti contro la pubblica incolumità.
In conclusione, il giudice delle leggi ha ritenuto che al legislatore non è precluso di ritenere, nella sua discrezionalità, che In rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un Identico termine prescrizionale. E tale apprezzamento può legittimamente esprimersi anche attraverso la introduzione di deroghe alla disciplina generale.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/4/2018.

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