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Responsabilità DL conoscenza ed esperienza

ID 4458 | | Visite: 3204 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4458

Responsabilità DL conoscenza ed esperienza

Art. 2087 c.c.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41] (1)

Ratio legis

L'art. 2087 impone all'imprenditore in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
La responsabilità del datore è infatti di natura contrattuale, da ciò discende che l'onere di provare l'esistenza del danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro incombe sul lavoratore stesso. Sul datore di lavoro invece grava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

(1) Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

_________

Sul datore di lavoro sul quale ultimo grava l’obbligo espresso dall’articolo 2087 c.c. - come interpretato dalla giurisprudenza -:

“uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente.”

Cass. Penale, Sez. IV, 16 giugno 1995 n.6944.

In aggiornamento

Tags: Sicurezza lavoro Datore lavoro

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