Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.620
/ Documenti scaricati: 34.635.050
/ Documenti scaricati: 34.635.050
In punto di diritto, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente.
Con sentenza in data 9 giugno - 13 agosto 2014 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da DL.A. avverso la pronuncia con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto la domanda del medesimo DL.A., volta ad ottenere invalidazione del licenziamento per giusta causa intimato in data 10 marzo 2009 dalla convenuta RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., con ogni conseguente tutela.
Secondo la Corte distrettuale, in base all'espletata attività istruttoria emergeva la prova della giusta causa del recesso, avuto riguardo all'attività svolta dal DL.A. durante il periodo in cui era rimasto assente per malattia e/o infortunio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione DL.A., affidato a due motivi, cui ha resistito la società R.F.I. mediante controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Il gas radon costituisce oggi in Italia la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco.
Il documento: “Il radon in Italia: guida per il cittadin...

Update 13.07.2018
La norma UNI EN 689:1997 è stata sostituita dall'edizione 2018 (UNI EN 689:2018); la norma è uno dei metodi standardizzati di mi...
ID 14757 | 16.10.2021
Convenzione ILO C182 Forme peggiori di lavoro minorile, 1999.
Ginevra, 01 giugno 1999
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazion...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024