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La violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo" (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali"), rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., da escluderne l'applicazione al caso concreto in esame.
Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come affermato expressis verbis dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell'art. 437 cod. pen., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all'art. 179 c.d.s. e da ravvisare al più una mera "interferenza" nel senso di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/81 ed avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all'art. 179 c.d.s., dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere nei confronti di T.G. per il reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi all' ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
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