Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2016, n. 22475

ID 3213 | | Visite: 3422 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3213

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2016, n. 22475 - E' escluso il cumulo tra due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante

1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del n. 309/1998, riconobbe a G.S. il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1/11/1996. In sede di esecuzione, l'Inps rilevò che il G.S. era titolare di rendita Inail fondata sulla stessa patologia posta a base del riconoscimento dell'assegno di invalidità e, stante l'incumulabilità tra le due prestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge n. 335 /1995, ne sospese l'erogazione.

2. Il G.S. propose pertanto nuovo ricorso al Tribunale di Velletri per la condanna dell'Inps al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario dal 1/11/1996 al 31/12/1999. Il Tribunale rigettò la domanda.

3. Contro la sentenza il G.S. propose appello e la Corte d'appello di Roma, dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata in data 23 settembre 2009 ha parzialmente accolto l'impugnazione riconoscendo all'appellante il diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal c.t.u. d'appello (1 gennaio 2008) sul presupposto che la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si era ridotta a meno di 1/3 del normale a far tempo dalla suddetta data. Ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle somme richieste a titolo di ratei maturati dal 1996 al 1999, ribadendo l'incompatibilità della prestazione richiesta con la rendita Inail ancora in godimento, in quanto fondata sullo stesso evento invalidante. Il c.t.u. aveva infatti rilevato che le infermità valutate dal tribunale di Velletri con la sentenza n. 309/1998 coincidevano in tutto con i postumi di un infortunio sul lavoro, subito il 18/6/1994, e già valutati in sede INAIL per il riconoscimento di una rendita per inabilità.

4. Contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. Il G.S. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale dal quale si difende l'Inps con controricorso.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2016, n. 22475.pdf)n. 22475 del 04 novembre 2016
Cassazione civile Sez. Lav.
IT192 kB1531

Tags: Sicurezza lavoro INAIL

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40
Lug 07, 2025 220

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei… Leggi tutto
Lug 05, 2025 283

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 723

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza