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Con sentenza resa pubblica in data 19/10/2010 la Corte d'Appello di Venezia confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con cui la E. Costruzioni s.r.l. era stata condannata al pagamento in favore di B.Y., della somma di euro 142.610,09 a titolo di risarcimento danni in relazione all'infortunio occorsogli il 21/6/2001, ed in favore dell'Inail, della somma di euro 110.391,88 a titolo di rimborso per le prestazioni di legge erogate in favore del lavoratore.
Confermava altresì la reiezione delle domande proposte dalla E. Costruzioni s.r.l. nei confronti di B.F., della F. Sud s.p.a. (società che aveva venduto il macchinario dal cui uso erano derivati i danni all'integrità psicofisica del lavoratore), della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. e del Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. (società chiamate in garanzia).
La Corte distrettuale a sostegno del decisum argomentava, per quanto in questa sede rileva, che l'espletata istruttoria non aveva consentito di dimostrare che il dipendente fosse stato adeguatamente istruito sui rischi derivanti dall'uso della segatrice alla quale era addetto per il taglio del marmo rimarcando, sotto altro versante, l'esclusione di un concorso di colpa del lavoratore. In tal senso la responsabilità della parte datoriale rimaneva modulata secondo lo schema dell'art.1218 c.c. con presunzione legale di colpa del debitore che, nello specifico, non risultava superata dal quadro probatorio delineato in prime cure.
La cassazione di tale decisione è domandata dalla E. Costruzioni s.r.l. nei confronti esclusivamente di B.Y. e dell'Inail con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inail con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Le ulteriori parti intimate B.F. e Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. nei cui confronti è stato notificato il ricorso, non hanno svolto attività difensiva.

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