Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702

ID 2736 | | Visite: 3740 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2736

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702 - Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi al farlo utilizzando la carta vetrata

1. Con sentenza 11/05/2015, La Corte d'appello di Firenze ha rideterminato la pena inflitta all'imputato M.A., condannato dal Tribunale di Prato per il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 commi I, II e III in relazione all'art. 21 co. 1 lett. c) del d.lgs. 626/94, per avere quale datore di lavoro, legale rappresentante della "Nuova VE.ME." s.n.c. - cagionato lesioni gravi a V.R., operaio tornitore della società citata, con postumi invalidanti, per colpa consistita nel non aver provveduto all'adeguata informazione sui rischi specifici a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia, in particolare perché il V.R., durante l'operazione di lisciatura di un pezzo al tornio, utilizzava la carta vetrata, operazione considerata pericolosa per l'incolumità dell'addetto e del cui rischio non veniva informato da parte del datore di lavoro, con ciò determinando il contatto della mano sx di V.R. con il meccanismo del tornio in rotazione, fatto accaduto il 18/01/2008.

2. L'imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando quattro distinti motivi. 

Con il primo ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato il M.A. condannato per la condotta commissiva (aver impartito un ordine di provvedere alla esecuzione della lavorazione con modalità pericolose), a fronte della contestazione di una condotta omissiva (aver omesso di informare il lavoratore dei rischi specifici).

Con il terzo ed il quarto, ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 25702 del 21 giugno 2016.pdf)n. 25702 del 21 giugno 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT239 kB928

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 151

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto
La leadership sostenibile un modello emergente
Apr 09, 2025 206

La leadership sostenibile: un modello emergente

La leadership sostenibile: un modello emergente ID 23780 | 09.04.2025 / In allegato Fact sheet Edizioni: Inail - 2025 La complessità dell’attuale mondo del lavoro richiede alle organizzazioni paradigmi nuovi, multidisciplinarità e prospettive di lungo termine per una gestione efficace e sostenibile… Leggi tutto
Apr 05, 2025 463

Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46

Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46 ID 23752 | 05.04.2025 Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46 - Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione del rappresentante effettivo delle organizzazioni datoriali settore… Leggi tutto

Più letti Sicurezza