Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 gennaio 2025 n. 536
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Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 gennaio 2025 n. 536 / Fornitura o posa in opera di calcestruzzo: redazione del POS
ID 23383 | 30.01.2025 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 gennaio 2025 n. 536 - Fornitura o posa in opera di calcestruzzo: redazione del POS
Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 gennaio 2025 n. 536
Dott. RAMACCI Luca - Presidente
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere rel.
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere
Dott. AMOROSO M. Cristina - Consigliere
1. Con sentenza in data del 16.2.2024 il Tribunale di Avellino ha condannato A.A., n.q. di legale rappresentante della Cime Sas, B.B., n.q. di datore di lavoro della cooperativa Cal.Mer. Calcestruzzi, e D.D., nella veste di legale rappresentate della Malfese Calcestruzzi Srl, alla pena di 3.000 di ammenda ritenendoli responsabili di due violazioni dell'art. 96 D.Lgs. 81/2008, consistite nella carente redazione del POS e nell'omessa fornitura ai propri dipendenti di idonei servizi igienico-assistenziali.
2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamentano il vizio di violazione di legge per non essere stata acquisita al fascicolo processuale l'informativa di reato con il relativo corredo fotografico, di cui non avevano potuto avere contezza quantunque gli stessi testi escussi avessero fatto ad essa riferimento, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione all'individuazione dei soggetti tenuti alla predisposizione del POS, non gravante affatto, nel caso di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile, sulla ditta fornitrice, quanto invece, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 10.2.2011 n. 3328, che parifica quella del calcestruzzo alle altre forniture di materiali, sull'impresa operante sul cantiere, deputata alla sua posa in opera, incombente questo che veniva concretamente eseguito nel caso di specie dagli operai delle ditte E.E. Costruzioni Srl e PM Srl attraverso le operazioni di vibratura. Rilevano invece che i propri dipendenti si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto e non del terminale in gomma, non potendo tale attività, secondo i chiarimenti di cui ad una nota della Direzione Centrale dell'agosto 2020, essere equiparata alla posa in opera. Analoga censura viene svolta in relazione alla contravvenzione di cui ai capi 2, 5 e 8 relativa alla mancata predisposizione dei servizi igienico-assistenziali per i dipendenti, osservando anche in tal caso come il relativo obbligo gravasse sulla ditta esecutrice dei lavori del cantiere e non già sulle ditte fornitrici.
2.3. Con il terzo motivo contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendo la gravità della condotta essere desunta dalle dimensioni del cantiere, né essendovi alcuna evidenza del numero delle forniture eseguite da ciascuna ditta nel suddetto cantiere, così come della mancanza del POS in occasione di precedenti forniture.
Diritto
1. Il primo motivo non può essere ritenuto ammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata, pur dando atto del mancato inserimento della informativa di reato nel fascicolo del PM, affronta specificamente la questione dell'eventuale violazione del diritto di difesa, che tuttavia esclude con puntualità di ragionamento in considerazione del fatto che le contestazioni elevate erano contenute nei verbali di accertamento redatti al momento del sopralluogo e che, essendo state puntualmente notificate agli odierni imputati, tutti presenti in quel frangente nel cantiere, oltre ad averne il difensore estratto la relativa copia, come confermato da costui in udienza, doveva comunque ritenersene comprovata l'avvenuta conoscenza da parte dei destinatari. Né alcun pregio riveste la contestazione sollevata con il motivo in esame in ordine alla circostanza che l'informativa di reato fosse corredata da documentazione fotografica atteso che il Tribunale campano chiarisce espressamente che le fotografie allegate a tale atto concernevano violazioni non contestate nel presente procedimento, onde di nessuna incompletezza può essere tacciata la formazione del fascicolo processuale.
2. In ordine al secondo motivo il giudice di merito ha ritenuto che, in relazione all'individuazione del soggetto tenuto alla redazione del POS allorquando si verta in materia di fornitura di calcestruzzo, debba trovare applicazione la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante "La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'interpretare le direttive ivi contenute, secondo cui la ditta fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, ha affermato che anche le attività di scarico del calcestruzzo costituiscono un'operazione ulteriore alla mera fornitura. Poiché nella specie i dipendenti delle società amministrate dagli odierni imputati non si erano limitati a portare il conglomerato cementizio nel cantiere, ma avevano manovrato la pompa di scarico direzionandone il getto nel punto indicato dalla ditta esecutrice, la suddetta condotta deve, secondo la sentenza impugnata, essere ricondotta alla posa in opera, esaurendosi l'attività di scarico, che invece esornerebbe la ditta fornitrice dagli obblighi relativi al piano di sicurezza, nel mero posizionamento della betoniera nel cantiere.
Tale interpretazione non può, tuttavia, essere condivisa perché, nell'equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, si finisce con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario. Occorre tuttavia considerare nel caso di specie la particolare natura del materiale fornito stante la veloce solidificazione cui è soggetto il calcestruzzo, tale da richiedere un'altrettanta celere lavorazione nel momento in cui viene sversato, e che perciò necessita di appositi mezzi di trasporto, le cd. betoniere e le autobetonpompe, veicoli entrambi dotati di un dispositivo per miscelare il conglomerato mantenendolo liquido, laddove le seconde, a differenza delle autobetoniere, sono altresì munite di una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di comando posto sul mezzo, per scaricare il conglomerato fino all'altezza ed alla distanza richiesta dal committente, nel punto in cui verrà posto in opera, non consentendo la sua veloce solidificazione ulteriori spostamenti.
Affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato. In tale traiettoria si è mosso con una propria circolare interpretativa il Ministero del Lavoro che, partendo dalla preliminare distinzione tra le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell'autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale, ha chiarito che in tanto i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto "provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte", realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando "si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna" (cfr. la nota n. 1753 dell'11.8.2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, denominata "Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato").
Pur essendo la suddetta circolare priva di qualsivoglia efficacia normativa, deve ritenersi, tuttavia, condivisibile la demarcazione con essa tracciata tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest'ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo che dell'esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa, in forza del principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (ex multis Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850). Affinché ciò si realizzi è necessario che nella fuoriuscita del conglomerato dal mezzo di trasporto gli esecutori provvedano a manovrare la pompa di scarico direttamente dal suo terminale e dunque all'interno della stessa area del getto, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla ditta operante nel cantiere destinatario della fornitura, alla sua posa in opera.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale i dipendenti delle società Malfese, Cima e Colmer, di cui gli imputati sono i legali rappresentanti, hanno manovrato la pompa di scarico e direzionatone il getto attraverso la barra di comando presente sul mezzo nel punto indicato dai dipendenti della ditta esecutrice, non chiarisce se ed in quale modo i primi abbiano materialmente contribuito alla posa in opera del conglomerato. Occorreva, cioè, verificare se costoro avessero manovrato il terminale all'interno dell'area interessata dal getto stesso per direzionarlo nel punto indicatogli, oppure avessero soltanto azionato il braccio della pompa attraverso il pannello di comando in dotazione del mezzo di trasporto, rimanendo quindi al di fuori dell'area interessata dal getto, perché soltanto nel primo caso vi sarebbe la compartecipazione alla posa in opera. Se ne impone pertanto l'annullamento con riferimento tanto alla contravvenzione di cui all'art. 96, comma 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008 (capi 1, 4 e 7) quanto a quella di cui all'art. 96, comma 1 lett. a) del medesimo decreto, con rinvio al Tribunale di Avellino che dovrà verificare, previo accertamento del mezzo di trasporto utilizzato, se gli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione azionando il bocchettone (parte terminale flessibile della pompa) di uscita del conglomerato, e dunque se debbano essere considerati esecutori della suddetta attività, ovvero abbiano sovrinteso al getto azionando soltanto il braccio della pompa a distanza dalla sua fuoriuscita. Il terzo motivo, relativo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino in diversa composizione fisica. Così deciso in data 5 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2025.
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