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Sentenza CP n. 33094 del 23 agosto 2024

ID 22480 | | Visite: 1240 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/22480

Sentenza CP n  33094 del 23 agosto 2024   Responsabilit  DL infortunio per distacco argano montato erroneamente dal Preposto

Sentenza CP n. 33094 del 23 agosto 2024 / Responsabilità DL infortunio per distacco argano montato erroneamente dal Preposto. 

ID 22480 | 27.08.2024 / Dispositivo in allegato

Distacco dell'argano montato erroneamente dal preposto. Responsabilità del datore di lavoro.

C.C., operaio assunto alle dipendenze della B.B. costruzioni Srl con la qualifica di muratore, si trovava in un cantiere, all'ottavo piano del ponteggio allestito attorno ad un immobile sul quale dovevano essere eseguiti alcuni lavori e con un argano stava sollevando una carriola contenente due sacchi di cemento; l'argano era stato agganciato a un tubo di supporto collocato al decimo e ultimo piano del ponteggio e ad un certo punto, durante la salita del carico, si era staccato da detto tubo e, piegandosi verso il basso, aveva colpito al volto violentemente C.C.; questi a causa dell'urto aveva riportato gravi lesioni (consistite in trauma cranico maggiore, frattura cranica, esa frontale, frattura del massiccio facciale), per le quali era stato giudicato in un primo momento in prognosi riservata e che avevano comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni.

Si era, indi, accertato che il distacco dell'argano era stato causato dal suo montaggio errato e difforme da quanto indicato nel manuale di istruzione, effettuato nella stessa mattina dell'incidente da D.D., fratello dell'imputato e anch'egli lavoratore dipendente della B.B. costruzioni Srl con la qualifica di operaio di terzo livello e mansioni di caposquadra e preposto; in particolare era emerso che la struttura di sostegno dell'argano non era stata saldamente vincolata, rafforzata e controventatura e che il dado dell'unica vite con testa a martello non era stato debitamente serrato.

AA Datore di lavoro condannato in Appello ricorre in Cassazione.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il datore di lavoro è tenuto a "controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, il Datore di Lavoro è responsabile, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi" contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi.

[...]

La Corte di Appello ha motivato, in maniera logica, che l'infortuno nel caso di specie si è verificato non già per omesso controllo da parte del preposto dell'osservanza da parte dei lavoratori, nello svolgimento dell'attività lavorativa, delle norme in materia di sicurezza, quanto per avere consentito il datore di lavoro che il montaggio dell'argano fosse effettuato da un soggetto che non aveva ricevuto adeguata formazione: il rischio concretizzatosi nell'infortunio, dunque, rientrava nel perimetro di quello gestito dal datore di lavoro, cui competeva, in ragione dei poteri connessi alla funzione, la vigilanza e ancora prima l'obbligo di assicurare una corretta formazione e conoscenza delle criticità del macchinario da mettere in opera per essere utilizzato dai lavoratori.

L'infortunio verificatosi, secondo il coerente ragionamento effettuato dai giudici di merito, era conseguente alla violazione di precisi obblighi gravanti non già sul preposto, bensì sul datore di lavoro, il quale è tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la formazione adeguata nell'utilizzo e prima ancora nel montaggio delle attrezzature utilizzate.

L'evento, pertanto, si è sì verificato per una condotta imperita di altro soggetto, ma tale condotta è stata, a sua volta, determinata dal mancato assolvimento dal parte del datore di lavoro degli obblighi che la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro pone a suo carico e che egli può delegare solo attraverso una delega di funzioni formale, avente le caratteristiche di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81-2008.

[...]

Il Ricorso è rigettato.

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