Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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E' legittima la sanzione di licenziamento irrogata dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, in quanto non ritenuto valido il certificato medico redatto all’estero ma privo di apposita “Apostille“, così come prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I giudici hanno affermato la non validità giuridica del certificato medico privo di tali evidenze e con la sola traduzione in italiano dell’atto, ritenendolo inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro.
Documento elaborato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL Città di Milano sulla tutela della salute degli addetti ai call center.
Fonte:
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ID 2793 | 24.10.2016
Pubblicato in GU n. 193 del 19 Agosto 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della dura...
Bozza Accordo Formazione RSPP
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modific...
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