Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 5975 | 17 Febbraio 2020
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Cassazione Penale, Sez. 4 del 17 febbraio 2020, n. 5975
Amputazione di un piede a seguito del ribaltamento di un serbatoio non stabilizzato. Reato estinto per prescrizione
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5975 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 12/02/2020
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello dì Salerno, confermava la pronuncia del Tribunale di Salerno del 13.06.2017, che aveva condannato P.P. alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. commesso ai danni di L.S..
1.1. P.P., quale amministratore delegato della Artes Ingegneria S.p.A. (di seguito ARTES), che aveva stipulato un contratto di appalto con la Servizi Generali Società Cooperative (il cui amministratore I. è deceduto) avente ad oggetto la realizzazione di un serbatoio di grosse dimensioni da utilizzare come filtro industriale per la depurazione delle acque, è imputato del reato anzidetto in relazione agli artt. 26 comma 1 lett. b), 28 comma 2, 37 comma 7 e 71 comma 1 d.lvo n. 81/08 perché, in cooperazione con F.E. e C.C., rispettivamente preposto e dipendente della ARTES (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente con applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen) cagionava, per colpa, al lavoratore L.S., dipendente della Società Cooperative, non adeguatamente formato né istruito e attrezzato, lesioni personali da cui derivava l'amputazione del piede destro; il serbatoio, proprio mentre L.S. si accingeva ad entrarvi, al fine di procedere all'eliminazione di alcuni difetti di saldatura, si ribaltava a causa dell'erronea installazione e del non adeguato posizionamento, così da tranciare con la flangia il piede destro del lavoratore.
Si contesta aLL'imputato la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione, in particolare per non aver adeguatamente valutato il rischio connesso all'attività specifica e aver elaborato un documento di valutazione dei rischi (di seguito DUVRI) non adeguato, non avendo rappresentato le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (in particolare la stabilizzazione della cisterna del peso di 6 tonnellate e le modalità di utilizzo dei viratori Rotamatic ST. 30) e non idoneo alla tipologia delle attività svolta e ai rischi connessi.
1.2. L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità.
L'operaio L.S., dipendente della Società Cooperativa che aveva stipulato con la ARTES un contratto di appalto per la realizzazione di alcune fasi di lavorazione del sistema di filtraggio delle acque (pulizia, saldature, preparazione alla verniciatura), la mattina del 21.06.2011 doveva svolgere un'attività di saldatura nella cisterna; mentre stava entrando attraverso un grosso foro collocato nella parte bassa, il serbatoio, poiché non era stato adeguatamente stabilizzato, a causa del peso del corpo si inclinava di lato e cadeva proprio sul piede dell'uomo, provocandogli le lesioni da cui è derivata l'amputazione totale dell'arto inferiore destro.
1.3. I Giudici del merito ritenevano accertata la colpa specifica dell'imputato che,nella sua qualità, aveva omesso di prevedere e valutare nel DUVRI il rischio specifico, connesso con il posizionamento e la stabilizzazione dei serbatoi, del peso di 6 tonnellate ciascuno, oggetto di lavorazione sui viratori Rotamatic ST 30. La Corte territoriale argomentava, infatti, che solo successivamente all'incidente furono eseguite le prescrizioni e inserite le istruzioni di utilizzo e sicurezza per le attrezzature di lavoro, manufatti, impianti con diametro maggiore della lunghezza, prevedendo che laddove non fosse stato possibile equidistanziare i viratori si sarebbe dovuto procedere con il posizionamento del castelletto di ancoraggio (fol. 7) nonché informare e formare adeguatamente gli operai circa i rischi connessi all'operazione che doveva essere effettuata con la stabilizzazione del serbatoio mediante l'installazione di un trabattello, destinato ad equilibrare il carico. Dette condotte omissive erano state causa dell'evento che non si sarebbe verificato ove la cisterna fosse stata adeguatamente stabilizzata (fol. 9).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.P. a mezzo dei suoi difensori deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla ritenuta inosservanza da parte dell'imputato, quale datore di lavoro, degli obblighi di formazione e informazione del lavoratore L.S. e del preposto F. in merito ai rischi riguardanti la stabilizzazione della cisterna.
Il ricorrente lamenta che i risultati dell'istruzione probatoria, in particolare le prove testimoniali di cui riporta alcuni passi (testi N., C., F., C., D'A., P.), del tutto ignorati o travisati, danno conto del fatto che la stabilizzazione della cisterna era un metodo ampiamente utilizzato nello svolgimento della mansione cui era addetto il L.S. e che proprio quest'ultimo doveva mettere in sicurezza e ancorare la cisterna con il trabattello primo di entrare all'interno; i corsi di formazione, che si tenevano un paio di volte l'anno, e ai quali partecipavano tutti i lavoratori, anche quelli delle ditte esterne, prevedevano la preventiva stabilizzazione del manufatto attraverso i castelletti; e ciò risulta documentato dalla istruzione del 11.04.2001 ritenuta immotivatamente di dubbia attendibilità, quanto alla data, da entrambi i giudici.
Il comportamento del L.S., in quanto ha concretizzato l'inosservanza di specifiche norme infortunistiche, ha determinato la interruzione del nesso causale trattandosi di comportamento del tutto anomalo rispetto al processo di lavorazione.
2) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e ciò in considerazione del fatto che l'unico precedente risale al 1996, per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen., per il quale il P.P. ha patteggiato una multa di 400.000 lire, senza sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale ha, dunque, errato nella valutazione affermando che invece ha beneficiato della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è ammissibile quantomeno con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il 5 aprile 2019 successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 22 02 2019, il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, ivi compreso l'aumento per interruzione, cui vanno ad aggiungersi 105 giorni relativi al periodo di sospensione dal 9 novembre 2018 al 22.02.2019. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reati estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12.02.2020
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