Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 4636 | 04 Febbraio 2020
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Cassazione Penale Sez. 4 del 04 febbraio 2020 n. 4636
Schiacciamento di una mano con la macchina reggiatrice. Prassi lavorativa non corretta
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4636 Anno 2020
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 15/01/2020
1. La Corte d'appello di Brescia, in data 5 febbraio 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona, in data 1 marzo 2016, aveva condannato A.C. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in danno di M.B. in data 1 ottobre 2011.
L'addebito che viene mosso al A.C., nella sua qualità di procuratore speciale delegato in materia di sicurezza della società Arvedi Tubi Acciaio s.p.a. di Cremona e direttore dello stabilimento della predetta società, é di avere omesso di segregare mediante apposite barriere la zona pericolosa ove era ubicata, sulla linea 5 dello stabilimento, una macchina reggiatrice impiegata per il confezionamento di fasci di tubi d'acciaio in forma esagonale; e di avere altresì omesso di controllare che i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza e che non fossero poste in essere prassi lavorative non corrette. Tali condotte omissive, nell'assunto accusatorio recepito nel giudizio di merito, erano alla base dell'Infortunio occorso al M.B., dipendente della Arvedi, il quale, avendo ricevuto segnalazione della presenza di rigature sui tubi in fase di accatastamento, effettuava un controllo con la mano sinistra sul fascio di tubi in uscita, quando la linea di produzione si attivava al fine di spostare i tubi verso la successiva area di movimentazione: ciò che cagionava lo schiacciamento della mano del M.B., con le conseguenze lesive descritte nell'imputazione.
La Corte di merito ha respinto le censure mosse in appello dalla difesa del A.C., affermando che il rischio di schiacciamento era prevedibile ed anzi era stato previsto; che il M.B. si era procurato le lesioni nell'espletamento delle sue mansioni; che era stata comprovata la presenza e la tolleranza di prassi pericolose integranti la condotta colposa contestata; e che, se la zona fosse stata dotata di una protezione tale da bloccare il movimento dei rulli in occasione dell'accesso dei lavoratori, l'infortunio non si sarebbe verificato.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il A.C., con atto articolato in due ampi motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa: la Corte di merito, pur confermando la decisione di primo grado, ne disattende alcune fondamentali affermazioni, come ad esempio quella secondo la quale non era sostenibile la prevedibilità del rischio-schiacciamento in relazione alla fase di lavorazione in corso al momento dell'infortunio, prevedibilità che invece la Corte distrettuale ravvisa giudicando di fatto irrilevante la presenza di un documento per il lavoro sicuro; in realtà, obietta il deducente, il fatto non era prevedibile perché non vi era alcuna necessità che gli addetti alla parte terminale della linea produttiva accedessero alla zona dell'incidente, tanto più per un controllo dei tubi in uscita; e già in primo grado si era dato atto dell'incomprensibilità della verifica di qualità da parte della persona offesa e della totale assenza di organi pericolosi nel punto della linea ove avvenne l'infortunio, tale non essendo la presenza di un carico che viene sospinto su una rulliera priva di moto. Quanto alla procedura di lavoro PLS 09, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, essa non individuava espressamente il rischio di schiacciamento in tutte le fasi di lavoro della linea 5, atteso che tale rischio non era indicato proprio in relazione alla fase in atto al momento dell'infortunio. Tale errore percettivo, secondo il deducente, si risolve in una forma di travisamento della prova. Ed ancora, non é vero che l'infortunio fosse avvenuto nella fase di stiva-formazione esagono e reggiatura automatica, come si afferma nella sentenza impugnata, ma nella fase immediatamente successiva, ossia durante il transito dell'esagono sui rulli; inoltre, erra la Corte distrettuale nell'affermare che il teste a discarico D. abbia affermato che la mancata adozione della barriera fosse legata a un problema operativo di passaggio del carico anziché all'imprevedibilità del rischio, laddove il teste si riferiva chiaramente alla parte finale della linea, e non al punto della linea stessa ove avvenne l'incidente. Sotto altro profilo, l'assunto secondo il quale vi sarebbe stata una prassi lavorativa pericolosa, accreditato sia dal Tribunale che dalla Corte di merito, era stato smentito dai testi I. (secondo il quale il controllo veniva effettuato manualmente solo quando il carico é già spostato oppure a valle della zona dell'incidente) e D. (il quale non viene creduto dalla Corte di merito perché, come capo reparto, avrebbe l'interesse a sostenere l'assenza di pratiche pericolose e l'esercizio corretto del dovere di controllo).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla configurabilità del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento: a fronte di un'evidente incertezza nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio, la Corte di merito ha accreditato una ricostruzione diversa rispetto a quella recepita nell'imputazione, adombrando ii sospetto di un'anticipazione delle operazioni di imbracatura dei fasci, che ad avviso della Corte di merito ben spiegherebbe gli esiti traumatici da schiacciamento, ma che é risultata in realtà indimostrata nel giudizio; oltre a ciò, é stata accordata piena attendibilità alla persona offesa, mentre inspiegabilmente non é stato dato credito alla deposizione del capo reparto D., di segno completamente diverso.
1. Si premette che la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, a fronte della data di commissione del reato, comporta che il reato stesso debba dichiararsi estinto per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Si premette ulteriormente che non formano oggetto di contestazione né la circostanza che la zona ove si verificò l'infortunio non era dotata di dispositivi di protezione (che, secondo quanto si accenna a pag. 3 della sentenza impugnata, vennero allestiti in epoca successiva all'infortunio); né la posizione di garanzia attribuita all'odierno imputato A.C., nella sua qualità.
Le lagnanze difensive si appuntano, nell'essenziale, sulla prevedibilità dell'evento (e, a monte, del rischio concretizzatosi) e sulla sussistenza del nesso causale in relazione a quanto addebitato al A.C. a fronte di quanto emerso in giudizio.
Si tratta di lagnanze che, ancorché in modo non manifesto, risultano infondate.
2. Sotto il primo profilo, come precisato dalla Corte di merito, proprio alla luce della produzione difensiva del PSL 09 - Linea 5 (prodotto con l'atto d'appello e oggi inserito in allegato 2 al ricorso) risulta che, in realtà, il rischio schiacciamento era specificamente previsto nelle singole fasi lavorative e nelle operazioni ivi indicate, compresa quella che, secondo il ricorrente, era in corso in occasione dell'infortunio.
Ma, a parte ciò e soprattutto, é dirimente il riferimento all'acquisizione di elementi probatori che hanno consentito di accertare la presenza di una prassi lavorativa non corretta, con riguardo ad operazioni rischiose corrispondenti a quella che il M.B. stava ponendo in essere al momento dell'incidente e che erano state poste in essere anche in precedenza: la prova dell'esistenza di tale prassi, cui fa specifico riferimento la sentenza impugnata, era stata del resto già accreditata dal giudice di primo grado con riguardo a comportamenti anche di altri lavoratori, sulla base delle dichiarazioni rese dagli operai (pag. 4 sentenza del Tribunale di Cremona in data 1 marzo 2016). Si soggiunge in proposito che non sono ammissibili in questa sede censure in ordine al giudizio di attendibilità dichiarativa della persona offesa e all'inattendibilità del teste D., essendo noto che non é consentito proporre alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie, di stretta pertinenza dei giudici di merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482) o sollecitare un giudizio di attendibilità delle fonti di prova orale difforme rispetto a quello del giudice di merito (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623).
3. Sotto il secondo profilo dianzi indicato, la successiva apposizione di adeguate protezioni nella zona interessata dall'Infortunio, se non é di per sé autonomamente dimostrativa della prevedibilità ex ante del rischio poi concretizzatosi (prevedibilità che peraltro riposa su altre acquisizioni probatorie), costituisce tuttavia una conferma indiretta della riferibilità causale dell'evento alla condotta omissiva contestata al A.C. nella sua qualità, avuto riguardo al fatto che l'adozione di dette cautele integra il comportamento alternativo diligente di cui gli viene imputata l'omissione e che, ove fosse stato adottato prima dell'incidente, ne avrebbe certamente impedito il verificarsi.
4. Poiché però, come detto, l'infondatezza dei motivi di ricorso non può qualificarsi come manifesta, ne discende che lo spirare del termine prescrizionale impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2020.
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