Slide background




Decreto 23 marzo 2000

ID 6199 | | Visite: 3724 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6199

Decreto 23 marzo 2000

Decreto 23 marzo 2000

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili

Art. 1.

1. E riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

Art. 2.
1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purchè il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

...

GU Serie Generale n.101 del 03-05-2000

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 23 marzo 2000.pdf)Decreto 23 marzo 2000
 
IT79 kB820

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 02, 2025 268

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 ID 23914 | 02.05.2025 / In allegato Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sostituzione dei rappresentanti effettivo e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza