Decreto Interministeriale 18 Aprile 2014
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Decreto Interministeriale 18 Aprile 2014
Modello unico nazionale per la notifica ai sensi dell’articolo 67 del d. lgs. n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2014) è stato approvato il Modello Unico Nazionale di notifica ex art.67, che deve sempre essere presentato ai SUAP, per il successivo inoltro al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL.
Decreto Interministeriale 18 Aprile 2014
Individuazione, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, delle informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Si rende noto che con decreto 18 aprile 2014, sono state individuate, ai sensi art. 67, comma 2,(*) del decreto legislativo n. 81/2008, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.
GU n. 106 del 09.05.2017
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(*)Nota Update 10.08.2017
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. e dispone la sostituzione dell'intero articolo 67, che è ora alla data notizia:
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.(2)
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
(2) Decreto Interministeriale 18 Aprile 2014