~ 2000 / 2026 ~
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ID 25908 | 01.04.2026 / Allegato
A seguito della caduta del regime fascista, nel 1946 con il referendum istituzionale il popolo italiano scelse la Repubblica come forma di governo dell’Italia. La Costituzione della Repubblica italiana - che costituisce la legge fondamentale dello
Stato italiano - venne approvata nel 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
L’Italia è organizzata come uno stato centralizzato, articolato in diversi livelli amministrativi e di governo che suddividono il territorio in Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
Le Regioni sono venti e sono caratterizzate da profonde differenze di estensione territoriale, numero di abitanti e tessuto economico-produttivo. Tra esse, cinque godono di maggiore autonomia dal livello amministrativo centrale (lo Stato) — per
questo sono dette Regioni a statuto speciale in ragione della loro storia e composizione etnico-linguistica: Friuli-Venezia Giulia (regione con minoranze slave), Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige (con l’Alto Adige ove è numerosa la presenza di tedeschi) e Valle d’Aosta (in cui esistono due lingue istituzionali: italiano e francese).
A seguito della riforma della Costituzione italiana adottata nel 2001 è stata riconosciuta maggiore autonomia normativa, fiscale e organizzativa alle Regioni e agli enti locali.
L’articolo 117 della Costituzione ha assegnato alle Regioni la competenza esclusiva su tutte le materie non espressamente demandate al potere dello Stato. Inoltre, tale riforma ha previsto una competenza concorrente su una serie di materie, per le quali le Regioni possono definire la normativa di dettaglio nel rispetto dei principi generali fissati a livello statale.
In materia di lavoro la maggior parte delle competenze è assegnata allo Stato tra cui la disciplina del contratto individuale di lavoro, le garanzie minime di tutela del lavoro e il diritto sindacale.
Appartiene alla competenza concorrente StatoRegioni la disciplina del mercato del lavoro (politiche attive, salute e sicurezza sul lavoro, incentivi all’occupazione), poiché ricondotta alla materia della “tutela e sicurezza del lavoro”.
L’ambito di competenza residuale delle Regioni in materia di lavoro riguarda essenzialmente la disciplina dell’istruzione e della formazione professionale.
Il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica ed è eletto dal Parlamento, in seduta comune, per sette anni.
Il potere legislativo è competenza del Parlamento che ha una struttura di tipo bicamerale: è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, ai quali sono assegnati i medesimi compiti e poteri (cosiddetto bicameralismo
perfetto).
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024