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Circolare MLPS n. 2 del 29 gennaio 2026

Circolare MLPS n. 2 del 29 gennaio 2026 / Verifica periodica requisiti iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

ID 25427 | 30.01.2026 / In allegato

Circolare MLPS n. 2 del 29 gennaio 2026
Oggetto: Verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici.

Come è noto, l’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 dispone che “Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio”.

Dunque, in applicazione del richiamato articolo, sentito l’Ufficio legislativo di questo Ministero, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale sono tenuti - in prossimità della scadenza del termine triennale decorrente dalla data di iscrizione - ad inviare apposita dichiarazione sostitutiva (all. n. 1), rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La citata dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione generale per la salute e la sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  per  le  politiche  assicurative, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al fine di confermare la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, del citato D.M. n. 171 del 2022 e sarà oggetto di idonei controlli, ai sensi dell’articolo 71 del summenzionato d.P.R. n. 445 del 2000.

Sarà cura della stessa Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative chiedere alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti gli organismi paritetici.

Al riguardo, in particolare, si ritiene opportuno evidenziare che tale rappresentatività è valutata, tra gli altri, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del citato D.M. n. 171 del 2022, che necessitano di periodica verifica in quanto soggetti a variazione nel tempo.

Pertanto, qualora a seguito dei suddetti controlli la Direzione generale dei rapporti idi lavoro e delle relazioni industriali dovesse riscontrare la necessità di esaminare specifica documentazione di cui non è in possesso (es. dati rappresentativi aggiornati), provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, affinché questa avvii d’ufficio un procedimento volto all’acquisizione di quanto richiesto per la verifica dei requisiti necessari per confermare l’iscrizione nel Repertorio.

Laddove all’esito dell’istruttoria svolta, sulla base del nuovo parere fornito dalla DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dovesse emergere il venir meno dei requisiti o l’impossibilità alla verifica dei medesimi per la mancata trasmissione da parte dell’organismo paritetico interessato, della documentazione necessaria alla citata verifica, si procederà, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, alla cancellazione dal Repertorio.

Invece, laddove all’esito dell’istruttoria svolta dovessero essere confermati i requisiti che hanno consentito la precedente iscrizione nel Repertorio, si fornirà espressa comunicazione all’organismo paritetico.

Diversamente, qualora all’esito delle attività di controllo di cui al terzo capoverso, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, disponendo di ogni dato necessario all’attività di verifica, dovesse riscontrare direttamente il venir meno dei requisiti sui quali si era precedentemente espressa per l’iscrizione nel Repertorio, la stessa provvederà a comunicare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative l’esito negativo del controllo, trasmettendo un nuovo parere obbligatorio in ordine alla rappresentatività dell’ente. Seguirà, quindi, l’avvio d’ufficio di un procedimento volto alla cancellazione dell’organismo paritetico dal Repertorio nazionale, atteso che l’articolo 4, comma 5, del D.M. n. 171 del 2022 dispone “La cancellazione dal Repertorio è disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno dei requisiti si cui si è espressa per l’iscrizione …”.

Da ultimo, si precisa che, alla scadenza del termine triennale decorrente dalla data dell’iscrizione al Repertorio senza che l’organismo paritetico abbia prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 171 del 2022, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative provvederà ad inviare una comunicazione, tramite PEC, al fine di verificare la sussistenza dell’interesse dell’organismo paritetico alla permanenza nel Repertorio. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, in assenza di una manifestazione di volontà espressa da parte dell’ente, si procederà alla cancellazione dal Repertorio ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.M. n. 171 del 2022, che avrà efficacia dalla data di notifica del decreto.

[...] Segue in allegato

Fonte: MLPS

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