Elenco della dotazione medica a bordo navi
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Elenco della dotazione medica a bordo navi 2019
ID 9430 | 03.11.2019
Documento completo riepilogativo della dotazione medica a bordo delle navi secondo quanto previsto dall'adattamento tecnico della Direttiva (UE) 2019/1834.
Quanto riportato è da applicare anche Direttiva 93/103/CE prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, attuata con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298.
Con la Direttiva (UE) 2019/1834 è stato aggiornato l'elenco della dotazione medica a bordo delle navi cosi classificate (Articolo 1, lettera a) della Direttiva 92/29/CEE:
A. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.
B. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico (1).
C. Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.
(1) La categoria B è estesa alle navi che praticano la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 175 miglia marine dal più vicino posto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico e che rimangono in permanenza nel raggio d'azione dei mezzi di evacuazione sanitaria eliportati. A tal fine, ciascuno Stato membro comunica informazioni aggiornate sulle zone e le condizioni in cui è sistematicamente assicurato il servizio di evacuazione sanitaria eliportato:
a) agli altri Stati membri e alla Commissione, e b) ai capitani delle navi battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, interessati o che possono essere interessati dall'applicazione del primo comma della presente nota, nella maniera più appropriata, in particolare tramite centri di consultazione via radio, centri di coordinamento di salvataggio o stazioni costiere.
La Direttiva 92/29/CEE interessa anche i lavoratori della pesca disciplinati dalla Direttiva sociale Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) attuata con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298.
Le disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1834 sono in vigore dal 20.11.2019, con recepimento da parte degli Stati membri entro il 20 novembre 2021.
Allegati
ALLEGATO I CATEGORIE DI NAVI Articolo 1, lettera a)
ALLEGATO II DOTAZIONE MEDICA (ELENCO NON ESAURIENTE) [Articolo 1, lettera d)]
ALLEGATO III MATERIE PERICOLOSE [Articolo 1, lettera e) ed articolo 3, punto 1]
ALLEGATO IV SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI [Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 3]
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
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Collegati
Direttiva (UE) 2019/1834
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
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