Relazione tecnica antincendio: Normativa, Modelli esempio e Utility
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Relazione tecnica antincendio: Normativa, Modelli esempio e Utility
ID 5378 | Scheda 07.08.2018
Il presente approfondimento, documento completo in allegato, confronta le modalità di redazione della relazione tecnica antincendio di cui all'allegato I del DM 7 agosto 2012 con la progettazione con approccio ingegneristico di cui al DM 03 agosto 2015 (DM 9 maggio 2007 All . I lett. A)
Allegati Modelli di Relazioni tecniche, elaborate in conformità all’allegato I al DM 7 agosto 2012 e al DM 03 agosto 2015 e Utility DM 03 agosto 2015.
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Art. 3. Istanza di valutazione dei progetti
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1. Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specifi cazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All’istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C, al presente decreto.
4. Nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell’Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.
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Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 2. Campo di applicazione
(Articolo così sostituito dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2 -bis.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
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Art. 5. Disposizioni finali
1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti: (comma aggiunto dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)
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2. Per le attività di cui all’art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti. (Comma così sostituito dal Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019)
La relazione tecnica
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, prevede che gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del decreto), per i nuovi impianti o costruzioni ovvero, per quelli esistenti, in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, siano tenuti a richiedere apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
L’istanza è corredata da una relazione tecnica, elaborata in conformità all’allegato I al DM 07/08/2012, volta a dimostrare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. La relazione dunque riporta l’evidenza di tutti i processi decisionali operati per l’individuazione della soluzione progettuale.
ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.
In particolare comprende:
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.
A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
A.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivita', quali ad esempio:
- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalita' di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.
A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
- condizioni di accessibilita' e viabilita';
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacita' motorie o sensoriali;
- vie di esodo.
A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonche' l'idoneita' dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attivita'.
A.1.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilita' dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.
A.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:
- l'ubicazione delle attivita';
- le condizioni di accessibilita' all'area e di viabilita' al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attivita' ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attivita' si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attivita', relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonche' le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;
B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI
B.1 RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica puo' limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.
C - MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI
In caso di modifiche di attivita' esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potra' essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.
Relazione Tecnica - Diagramma approccio classico/ingegneristico progettazione antincendio
Fig. 1 - Documentazione tecnica (Relazione tecnica) per l'approccio classico e ingegneristico alla progettazione antincendio
Sul nuovo Modello VVF PIN 1 2018 Valutazione progetto, in calce è riportato:
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Allega i seguenti documenti tecnici di progetto2, debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall’Allegato I3 al Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012:
- Relazione tecnica (n. fascicoli: )
- Elaborati grafici (n. elaborati: )
2 In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all’art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012;
3 In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012
Relazione tecnica - Contenuti
I contenuti sono riportati nella Tabella 1, opportunamente modificata, visti i nuovi obblighi progettuali in materia di valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V2 del DM 03 agosto 2015) e di gestione dell’esercizio ordinario (Capitolo S5 del DM 03 agosto 2015) (1)
Relazione tecnica secondo All. I DM 7/08/2012 | |
A.1.1. | Individuazione dei pericoli di incendio/esplosione |
A.1.2 | Descrizione delle condizioni ambientali |
A.1.3 | Valutazione qualitativa del rischio incendio/esplosione |
A.1.4. | Compensazione del rischio di incendio/esplosione |
A.1.5. | Gestione (dell'emergenza) |
Tabella 1 - Relazione tecnica secondo l’Allegato I DM 07/08/2012
A fronte di tale vincolo documentale, il progettista deve:
1. sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di incendio, conforme alle indicazioni del paragrafo G.2.8, ovvero procedendo:
- a valutare il rischio attraverso l’individuazione dei pericoli, la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti e la determinazione qualitativa dell’entità del danno conseguente, pervenendo alla determinazione dei profili di rischio e adottando le decisioni più opportune sui pericoli presenti;
- ad individuare la strategia antincendio sufficiente per la compensazione del rischio valutato, mediante la corretta selezione dei livelli di prestazione per ogni misura prevista in funzione del rischio valutato e la selezione delle soluzioni progettuali più adatte (conformi, alternative, in deroga);
2. sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di esplosione conforme alle indicazioni del capitolo V2, ovvero procedendo:
- a valutare, secondo il paragrafo V.2.2, il rischio di esplosione attraverso: l’individuazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili, la determinazione della probabilità di formazione, durata ed estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione), la segnalazione dei potenziali pericoli di innesco, dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione e del livello di rischio accettabile;
- ad individuare le misure per la riduzione del rischio di esplosione (V.2.3 e V.2.4), ricorrendo all’installazione di sistemi adeguati alla classifica della zona (V.2.5) ed all’eventuale ricorso ad opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni (V.2.6).
Pertanto, il progettista dovrà integrare in un’unica trattazione le due modalità di progettazione previste in G.2.8 e V2; tenuto conto della possibilità di sovrapposizione dei temi proposta nella Tabella 2, si ritiene che possa essere redatta un’unica relazione tecnica nella quale siano ricompresi i criteri di progettazione contro i rischi di incendio e di esplosione.
DM 07/08/2012 Allegato I | paragrafo G.2.6 Codice | paragrafo V2 Codice |
A.1.1. Individuazione dei pericoli di incendio/esplosione | G.2.6.1.a Individuazione pericoli di incendio | V.2.2.a-d (individuazione pericolo di esplosione) |
A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali | G.2.6.1.b Descrizione condizioni ambientali | V.2.6 (opere resistenti all'esplosione) + V.2.2.g (ventilazione) + Tabella V.2.4 |
A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio/esplosione | G.2.5.1.c Identificazione e descrizione del rischio di incendio | V.2.2.e/f Valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione e quantificazione del livello di rischio accettabile |
A.1.4. Compensazione del rischio di incendio/esplosione | G.2.8.2 Compensazione rischio | V.2.3, V.2.4, V.2.5 (compensazione rischio esplosione) |
A.1.5. Gestione (dell'emergenza) | G.2.8.2 (solo S.5) Gestione | Tabella V.2.3 (provvedimenti gestionali) |
Tabella 2 – Confronto tra Allegato I DM 07/08/2012, Capitolo G.2.6 e Capitolo V2 Codice
La valutazione del rischio di esplosione
Riguardo la valutazione del rischio di esplosione, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sul contenuto del paragrafo V.2.2, con particolare riferimento alle lettere e) “valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione” ed f) “quantificazione del livello di rischio accettabile”.
In generale, la valutazione dell’entità degli effetti è da intendersi, anche in linea con il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, di tipo qualitativo. I danni provocati da un’esplosione, infatti, non dipendono solo dall’entità della sovrappressione ma anche dalla proiezione di frammenti e/o dall’insorgenza di incendi a seguito di esplosione e/o al collasso di elementi strutturali come specificato nel paragrafo V.2.2.5; viceversa, il valore della sovrappressione di picco diventa un dato indispensabile per il dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti all’esplosione laddove scelti come uno dei mezzi di protezione necessario per il richiesto livello di sicurezza.
Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni il Codice consente il ricorso a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti (es. modelli CFD – fluidodinamica numerica).
Il Codice, nella RTV V2, tiene contro, inoltre, anche dell’effetto domino e richiede di verificare, qualora l’esplosione fosse seguita da un incendio, gli effetti dell’incendio tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato dalla esplosione, come ad esempio l’indisponibilità della rete idranti, il danneggiamento dei compartimenti e la mancata fruibilità di percorsi di esodo. Allo stesso modo, se l’esplosione fosse preceduta da un incendio, è necessario valutare gli effetti dell’esplosione tenendo conto della indisponibilità di quanto danneggiato, come rottura dei sistemi di pressurizzazione, tenute su apparecchiature, maggior degrado di potenziali sorgenti di emissione.
La quantificazione del livello di rischio accettabile, è una richiesta strettamente collegata all’entità dei danni conseguenti all’esplosione. Ad esempio, in caso di danno “catastrofico” (molti morti e feriti, conseguenze a lungo termine sulla produzione, chiusura permanente o danni ambientali irreversibili, come definito nella Tabella A.5.2.5b NFPA 551), alla luce di quanto previsto dall’Allegato L – parte B (2) e dal paragrafo 1.3.5 della Guida CEI 31-35 (3), appare quanto mai opportuno (quando non prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco) adottare un livello di sicurezza superiore a quello minimo richiesto dal citato Allegato L in modo da ridurre l’entità delle perdite, soprattutto nel caso di vite umane, realizzando misure aggiuntive a quelle necessarie per raggiungere il livello minimo di sicurezza, proposte nelle tabelle del paragrafo V.2.3 e qui riportate nelle Tabelle 3 e 4.
- Formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. - Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva. - Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti. - Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive. - Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di innesco. - Realizzazione delle verifiche di sicurezza (verifica iniziale, periodica e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle normative tecniche applicabili. |
Tabella 3 – Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-3 Codice)
- Protezione dai danneggiamenti meccanici dei sistemi di contenimento. a) mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di esplosività; - Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per: a) attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di innesco; - Installazione all'interno delle Zone pericolose di impianti, attrezzature, sistemi di protezione e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne l'accensione. a) sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di gas; |
Tabella 4 - Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-4 Codice)
Il Codice pone la salvaguardia della vita umana come il primo obiettivo di sicurezza, pertanto misure di sicurezza aggiuntive ai fini della protezione degli occupanti possono essere quelle riportate nel paragrafo V.2.4 (Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti), ossia il concepimento del layout di fabbricati e impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione. A tal fin, le sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:
a. all’esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;
b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;
c. all’interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.
Prodotti impiegabili
Il livello minimo di sicurezza da adottare sugli apparecchi (4) (e relativi assiemi ed impianti), contenenti almeno un innesco tra quelli contemplati dalla Norma UNI EN 1127 e riportati nella Tabella V.2-2 del Codice, è indicato nella Tabella 5, elaborata in base alla lettura congiunta delle Direttive 2014/34/UE, 99/92/CE (direttive ATEX di prodotto e sociale) e delle Norme UNI EN 13463-1 e CEI EN 60079-0.
Zone | Tipi di apparecchi/assiemi compatibili con la qualifica della Zona | |
Z0, Z20 (P>10-1) |
Categoria 1 | Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in caso di una disfunzione rara o di due disfunzioni prevedibili indipendenti |
Z1, Z21 (10-3<P<10-1) |
Categoria 2 | Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di una disfunzione prevedibile |
Z2, Z22 (10-5<P<10-3) |
Categoria 3 | Garantiscono il livello di protezione richiesto nel funzionamento normale |
Tabella 5 – Regole di installazione di apparecchi/assiemi secondo Dir. 2014/34/UE, 99/92/CE, EN 13463-1, EN 60079-0
La documentazione tecnica su prodotti, assiemi e sistemi di protezione che deve essere resa disponibile ai progettisti e ai funzionari VV.F., deve consentire di verificare se le condizioni di installazione ed esercizio sono compatibili con le condizioni previste dal fabbricante per il funzionamento sicuro, dando evidenza di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente non inferiore a tre.
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Laddove si dovesse scegliere come uno dei mezzi di protezione la resistenza strutturale, le caratteristiche costruttive devono essere individuate in funzione del tipo di conseguenze attese sul fabbricato, in caso di esplosione.
In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (vedi anche nuove NTC 2018 Decreto 17 gennaio 2018), gli effetti di un’esplosione sono ritenuti (Tabella 6):
1. trascurabili, quando si verifica nell’ambito di fabbricati con presenza solo occasionale di persone e/o negli edifici agricoli;
2. localizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di:
- - fabbricati con affollamenti normali/significativi,
- - industrie con attività pericolose per l’ambiente e non;
3. generalizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di fabbricati con funzioni pubbliche o strategiche importanti o all’interno di industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
...
3.6.2. ESPLOSIONI
3.6.2.1 GENERALITÀ
Gli effetti delle esplosioni possono essere tenuti in conto nella progettazione di quelle costruzioni in cui possono presentarsi miscele esplosive di polveri o gas in aria o in cui sono contenuti materiali esplosivi. Sono escluse da questo capitolo le azioni derivanti da esplosioni che si verificano all’esterno della costruzione.
3.6.2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI DOVUTE ALLE ESPLOSIONI
Le azioni di progetto dovute alle esplosioni sono classificate, sulla base degli effetti che possono produrre sulle costruzioni, in tre categorie, come indicate in Tabella seguente:
Categoria di azione | Possibili effetti |
1 | Effetti trascurabili sulle strutture |
2 | Effetti localizzati su parte delle strutture |
3 | Effetti generalizzati sulle strutture |
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Categoria delle azioni NTC 2008 | Destinazioni d'uso ammissibili con le categorie di azione (EN 1991.1-7 + NAD) Eurocodice 1 | ||
1 | Effetti trascurabili | CC1 | Opere da costruzione con presenza solo occasionale di persone, edifici di persone, edifici agricoli |
2 | Effetti localizzati |
CC2 rischio inferiore |
Opere da costruzione il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali Industrie con attività non pericolose per l'ambiente |
CC2 rischio superiore |
Opere da costruzione il cui uso preveda affollamenti significativi Industrie con attività pericolose per l'ambiente |
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3 | Effetti generalizzati | CC3 |
Opere da costruzione con funzioni pubbliche o strategiche importanti Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente |
Tabella 6 - Categoria delle azioni provocate dalle esplosioni (Tabella V.2-6 del Codice)
In funzione della tipologia di conseguenza attesa, le precauzioni da adottare nella progettazione delle strutture sono indicate nelle NTC e, in particolare:
- per le opere da costruzione con destinazione CC1, non vanno considerate le azioni derivanti da esplosione;
- per le opere da costruzione con destinazione CC2, la quantificazione delle azioni si effettua con riferimento a:
- - NTC, per la sovrappressione di progetto per esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;
- - EN 1991 1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrappressione di progetto per esplosioni di polveri;
facendo utile ricorso anche a modelli semplificati di tipo statico equivalenti:
- per le opere da costruzione con destinazione CC3 devono essere effettuate analisi dinamiche non lineari che tengano conto:
- - degli effetti del venting e della geometria degli ambienti nel calcolo della sovrappressione;
- - del comportamento dinamico non lineare delle strutture;
- - dell’analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;
- - degli aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.
Conclusioni
Il Codice di Prevenzione Incendi inserisce a pieno titolo la valutazione del rischio di esplosione dovuto alla formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri combustibili, come elemento fondamentale per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività soggette. La regola tecnica verticale V2 rappresenta una linea guida a servizio dei professionisti per la corretta predisposizione del documento di valutazione del rischio esplosione e, nel contempo, fornisce un compendio utile al funzionario dei Vigili del Fuoco durante la fase di valutazione del progetto antincendio.
NOTE
(1) L’obbligo di valutazione del rischio di esplosione vale anche per le attività non rientranti nel campo di applicazione del DM 3/8/2015, alla luce delle disposizioni contenute nella Lett. Circ. 14005 del 26/10/2011.
(2) Nella premessa alle regole di installazione, la parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08, recita testualmente “qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti…”.
(3) Il paragrafo testualmente recita “Si deve stabilire il numero di mezzi di protezione indipendenti da cause comuni di inefficacia, ossia stabilire il grado di sicurezza (se del caso maggiore di 3) per convenzione ammesso per i luoghi con pericolo di esplosione”.
(4) Secondo la Direttiva 2014/34/UE per apparecchi si intendono “macchine, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati (assiemi), sono desti- nati a produzione/trasporto/deposito/misurazione/regolazione/conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali proprie sorgenti di innesco rischiano di provocare un’esplosione”.
Compilazione Relazioni Tecniche Antincendio On-Line
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6393
Attività 74 - Centrale Termica Gas | Compila ora | Istruzioni |
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Attività 74 - Centrale Termica Gasolio | Compila ora | Istruzioni |
Attività 75 - Autorimessa | Compila ora | Istruzioni |
Attività 77 - Edificio Civile | Compila ora | Istruzioni |
Relazione - Ascensori | Compila ora | Istruzioni |
Fonti:
CEI - Artciolo nativo / rielaborato Certifico
Edilclima Srl - Modello relazione
Studio CZ - Utility
Copyright Certifico Srl
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Collegati
D.M. 7 Agosto 2012
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Decreto 9 maggio 2007
Lettera Circolare Prot. n. 0014005 del 26.10.2011