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Lavoro agile: le proroghe

ID 19920 | | Visite: 8527 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19920

Lavoro agile   proroga Legge n  191 2023 conv  DL n  145 2023  Decreto anticipi

Lavoro agile: proroga da Legge 15 Dicembre 2023 n. 191 / Conv. DL n. 145/2023 (Decreto anticipi) Art. 18-bis

ID 19920 | 16.12.2023 / In allegato Documento
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Update 16.12.2023

Lavoro agile prorogato dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 (decreto anticipi):

1. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Marzo 2024

Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 conv Legge 15 dicembre 2023 n. 191

Art. 18 bis Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022 n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 marzo 2024.
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Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Allegato B

1           Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
2 Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
3 [Articolo 2 -bis , comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza]

[...]
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Update 04.07.2023 

Lavoro agile prorogato dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (decreto lavoro), i casi:

1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili: 30 Settembre 2023
2. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Dicembre 2023

1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili: 30 Settembre 2023

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 conv. Legge 3 luglio 2023 n. 85

Art. 28- bis Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.

1. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023

Quindi

Legge 29 dicembre 2022 n. 197
...
06. Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14: 31 Dicembre 2023

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 conv. Legge 3 luglio 2023 n. 85

Art. 42. Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile    
...
3-bis. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Quindi

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52:

Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19).
...
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 31 Dicembre 2023 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato B (articolo 10)

Articolo 90,commi 1 e 2,del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
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Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

Art. 90 Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.12.2023 Legge 15 dicembre 2023 n. 191 Certifico Srl
0.0 04.07.2023 --- Certifico Srl

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