Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
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Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
ID 17064 | 11.07.2022 / Documento allegato
In allegato "Documento di transizione" che può essere redatto ai fini dell'applicazione del Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, di cui all'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.259 del 29.10.2021), in merito all'analisi dei possibili scenari di applicazione dello stesso.
Il Documento di transizione consente un primo screening, relativo all'attività dell'azienda, sull'effettuazione o meno di una nuova valutazione dei rischi d'incendio ai sensi del Decreto 3 settembre 2021.
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B. Presenza RT
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C. Luogo non BRI e assenza RT
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Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
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3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi
Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro - Sintesi e Documenti
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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