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Rapporto 2018 Convenzione MLC sul lavoro marittimo

ID 7517 | | Visite: 3636 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/7517

Rapporto 2018 Convenzione MLC sul lavoro marittimo

Rapporto 2018 Convenzione MLC sul lavoro marittimo 

Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione MLC sul lavoro marittimo - Anno 2018

Risposta del 31 ottobre 2018 alla domanda diretta della Commissione di esperti OIL

MIT, 04 Gennaio 2019

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta adottata nel 2016.

In via preliminare, ad integrazione della normativa indicata nell’ultimo rapporto (2015), per effetto della quale le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano applicazione, si riporta, di seguito, quella emanata successivamente all’invio del predetto rapporto:

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2018;
- Legge 29 luglio 2015, n. 115;
- Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
Circolare n. 005 del 9 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Decreto Direttoriale (D.D.) n. 30 del 17/10/2014;
Circolare n. 30 del 14/11/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Circolare n. 33 del 15/5/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° luglio 2015.

...

Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , all’articolo 3, comma 1, lettera n), definisce come lavoratore marittimo: “qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca”. La lettera o) dello stesso articolo definisce come personale adibito a servizi generali e complementari: “personale imbarcato a bordo non facente parte né dell'equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo”.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, all’articolo 2, comma 1, lettera d), inoltre, definisce come lavoratore marittimo: “qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima”. Il riferimento a “qualsiasi attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima” include anche i lavoratori incaricati di servizi generali e complementari.

Pertanto, i lavoratori indicati dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta, pur non essendo iscritti nelle categorie della gente di mare di cui all’articolo 115 del Codice della navigazione, lavorano sulla nave ed hanno le stesse tutele dei marittimi indicati al precitato articolo del Codice della navigazione.

Al riguardo, si fa presente che le autorizzazioni alle Società di appalto dei servizi di bordo sono rilasciate dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (all. 3), come modificato dalla legge 14 giugno 1989, n. 234.

Si evidenzia, altresì, che l’articolo 10 del decreto legislativo n. 271/1999 - Contratto d'appalto o d'opera - impone all’armatore e alla Società appaltatrice una serie di obblighi a tutela di tale personale.

Si fa presente, inoltre, che i CCNL riguardanti le categorie di questi lavoratori sono tenuti a bordo, a disposizione degli ispettori che effettuano i controlli sull’applicazione delle disposizioni  della Convenzione MLC, 2006, sul lavoro marittimo (ispettori MLC).

Si precisa, infine, che, in caso di mancato rispetto delle tutele indicate nella Convenzione MLC, ai singoli lavoratori a bordo di navi battenti bandiera italiana è sempre garantito il diritto di reclamo.

...segue in allegato

Fonte: MIT

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Tags: Sicurezza lavoro Lavoro marittimo

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