INL prot. 23 febbraio 2022 n. 1231 - "110 in sicurezza"
ID 15869 | | Visite: 2456 | Documenti Sicurezza Enti | Permalink: https://www.certifico.com/id/15869 |
INL prot. 23 febbraio 2022 n. 1231 - "110 in sicurezza"
ID 15869 | 25.02.2022 / In allegato Nota INL
Oggetto: "110 in sicurezza" - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.
Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività nel settore edile che impone un necessario incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.
In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021, si dispone la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata e con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
Gli obiettivi verranno selezionati - oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento - anche attraverso un’accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili.
Ulteriori indicazioni in merito saranno fornite all’esito delle interlocuzioni in essere tra INL, Agenzia Entrate e CNCE.
Si rammenta, inoltre, l’opportunità di condividere con le ASL misure e procedure tese alla definizione di modalità operative volte ad evitare duplicazioni d'intervento e ad assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.
La vigilanza in esame proseguirà per tutto l’anno 2022 e vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, con il cui Comando Generale si è provveduto a condividere le necessarie intese.
Nel corso dell’anno la scrivente attiverà apposite task force dedicate a specifici contesti territoriali e sarà, altresì, definito con distinta comunicazione calendario di intensificazione delle attività locali
Come di consueto, allo scopo di assicurare la maggior "copertura” dei diversi contesti territoriali, sarà cura degli IIL attivare le Unità di Progetto Sicurezza-UdPS, secondo le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4193 dell'1/12/2020.
Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota di indirizzo DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021 e considerato che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto, si raccomanda, nel corso delle verifiche, di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti.
Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi. Si rammenta che ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (...)". Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. 81/2008: “.per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego [...]"). Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.
Al fine di garantire il corretto e omogeneo monitoraggio delle ispezioni svolte e dei risultati realizzati in occasione della campagna in oggetto nell'ambito del gestionale SGIL, sarà necessario procedere alla referenziazione (c.d. "taggatura") delle pratiche già in sede di programmazione del singolo ispettore, selezionando l'apposita voce “Vigilanza straordinaria edilizia 110 in sicurezza e contrasto al sommerso", rinvenibile all'interno della sezione "Vigilanze Straordinarie Nazionali", che sarà visibile a partire dall’1 gennaio e fino al termine della campagna straordinaria prevista per il 31 dicembre 2022.
Si evidenzia, infine, che l’attività di comunicazione istituzionale concernente la vigilanza in oggetto verrà curata d’intesa tra INL e Comando Generale Carabinieri e pertanto i dati relativi agli accertamenti non dovranno essere in alcun modo divulgati e gli eventuali comunicati dovranno dar conto della vigilanza in oggetto.
[...]
Fonte: INL
Collegati
Check List | Schede di verifica ponteggi
Ponteggi fissi: quadro normativo
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
TUSSL / Link
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
INL prot. 23 febbraio 2022 n. 1231.pdf |
78 kB | 14 |
Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Rischio cantieri Abbonati Sicurezza