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Guida Formazione Antincendio

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Guida Formazione Antincendio 

Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998

INAIL Ed. 2012

Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione circa la scelta:

1. delle attrezzature di lavoro,
2. delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
3. della sistemazione dei luoghi di lavoro,

con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base a tale analisi il datore di lavoro elabora un “documento” contenente:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- il programma delle misure da adottare ritenute più opportune per garantire nel tempo il miglioramento della sicurezza.

Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine di evitare che possa innescarsi un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio si fosse comunque innescato.

Si evidenzia che le problematiche che devono essere affrontate, e risolte, al fine di ottenere un’idonea difesa contro gli incendi nei luoghi di lavoro non progettati e costruiti con criteri antincendio sono spesso assai complesse, ed in alcuni casi, come quando si ha a che fare con edifici storici sottoposti a vincoli architettonici ed urbanistici, non sempre realizzabili.

In questi casi la strada da percorrere per raggiungere lo scopo non potrà che essere:

- tecnica, installano opportuni impianti, dispositivi e mezzi di lotta agli incendi, ovvero separando i luoghi di lavoro a rischio specifico d’incendio da quelli adiacenti tramite idonee compartimentazioni;
- organizzativa, collocando i posti di lavoro delle persone presenti, il più vicino possibile alle vie e alle uscite, ovvero limitando il numero di persone presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.

Si riporta, di seguito, l’articolo 46 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Dott. Ing. Raffaele Sabatino
Responsabile del SPP - Ricerca INAIL
con la collaborazione del
Dott. Ing. Massimo Giuffrida
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - Ricerca INAIL

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