Slide background




Guida Formazione Antincendio

ID 591 | | Visite: 8163 | Guide Sicurezza lavoro INAILPermalink: https://www.certifico.com/id/591


Guida Formazione Antincendio 

Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998

INAIL Ed. 2012

Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione circa la scelta:

1. delle attrezzature di lavoro,
2. delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
3. della sistemazione dei luoghi di lavoro,

con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base a tale analisi il datore di lavoro elabora un “documento” contenente:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- il programma delle misure da adottare ritenute più opportune per garantire nel tempo il miglioramento della sicurezza.

Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine di evitare che possa innescarsi un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio si fosse comunque innescato.

Si evidenzia che le problematiche che devono essere affrontate, e risolte, al fine di ottenere un’idonea difesa contro gli incendi nei luoghi di lavoro non progettati e costruiti con criteri antincendio sono spesso assai complesse, ed in alcuni casi, come quando si ha a che fare con edifici storici sottoposti a vincoli architettonici ed urbanistici, non sempre realizzabili.

In questi casi la strada da percorrere per raggiungere lo scopo non potrà che essere:

- tecnica, installano opportuni impianti, dispositivi e mezzi di lotta agli incendi, ovvero separando i luoghi di lavoro a rischio specifico d’incendio da quelli adiacenti tramite idonee compartimentazioni;
- organizzativa, collocando i posti di lavoro delle persone presenti, il più vicino possibile alle vie e alle uscite, ovvero limitando il numero di persone presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.

Si riporta, di seguito, l’articolo 46 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Dott. Ing. Raffaele Sabatino
Responsabile del SPP - Ricerca INAIL
con la collaborazione del
Dott. Ing. Massimo Giuffrida
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - Ricerca INAIL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guida Formazione Antincendio.pdf
INAIL
4756 kB 100

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 67

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 67

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto
Mag 26, 2025 154

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 / Applicativo “Verifiche periodiche” ID 24021 | 26.05.2025 Circolardel 23 maggio 2025 - dee n. 11 del 23 maggio 2025 - Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008.… Leggi tutto
Mag 23, 2025 345

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69

Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 ID 24015 | 23.05.2025 / In allegato Decreto ministeriale 21 maggio 2025 n. 69 - Ricostituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.… Leggi tutto
Conference Proceedings
Mag 23, 2025 271

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 313

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza