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Nota INL del 25 maggio 2020 n. 119

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Nota INL del 25 maggio 2020 n. 119 / Prescrizione obbligatoria e reato istantaneo

ID 22614 | 25.09.2024 / In allegato

Nota INL del 25 maggio 2020 n. 119 - D.Lgs. n. 758/1994 - reati a condotta esaurita - vigilanza in materia di salute e sicurezza - prescrizione obbligatoria

Sono pervenute a questa Direzione centrale alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità di applicazione dell’istituto della prescrizione obbligatoria nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati anche nell’ambito della vigilanza prevenzionistica, vale a dire quei reati in cui l'obbligato non sia più nel potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma o, comunque nei casi di reati non più suscettibili di sanatoria o regolarizzazione.

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti istruzioni.

L’ambito applicativo degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, al quale rimanda l’articolo 301 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, è stato inizialmente delineato nella circolare del 27 febbraio 1996, n. 25 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella quale - dopo aver chiarito che le violazioni alle norme di sicurezza, costituendo normalmente "reati di pericolo commessi mediante omissione, determinano una situazione antigiuridica che comporta la "messa in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto ad oggetto della tutela penale (la vita o l'integrità psicofisica degli addetti ad attività lavorativa)" - è stato specificato che il ricorso alla prescrizione, configurato quale vero e proprio obbligo per la polizia giudiziaria, è possibile solo in presenza di reati permanenti, restando esclusi dal campo della procedura i reati istantanei.

Tuttavia, con l’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 è stato rivisitato l’istituto della prescrizione obbligatoria laddove si prevede, fra l’altro, l’ampia utilizzazione dello stesso "con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro" e laddove è previsto che la procedura di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 "si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione".

Nel far riferimento pertanto alle leggi in materia di lavoro e "legislazione sociale", il D.Lgs. n. 124/2004 ha inteso quindi farvi rientrare anche la disciplina prevenzionistica; ciò in considerazione dell’ampiezza di tale formulazione che evidentemente ricomprende sia norme preventive, sia norme di assistenza e previdenza sociale.

Inoltre, già con la circolare n. 24/2004 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - nel delineare i contenuti del nuovo art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 - ha chiarito che "la prescrizione si applica non soltanto quando l’inadempienza può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a "condotta esaurita", vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione. La nuova "prescrizione obbligatoria", dunque, si presenta quale omologo della nuova diffida: l’una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento è sanabile), l’altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso)".

Ciò premesso, anche nelle ipotesi in questione il personale ispettivo provvederà ad impartire apposita prescrizione specificando nel provvedimento tuttavia l’impossibilità di adempimenti volti a sanare lo stato di antigiuridicità trattandosi di reato a condotta esaurita.

Tale impostazione lascia ovviamente impregiudicato il diverso orientamento delle competenti Procure della Repubblica alle quali il personale ispettivo deve primariamente rapportarsi nello svolgimento delle funzione di U.P.G. anche nell’ottica di garantire uniformità di comportamenti con gli altri organi che esercitano vigilanza in materia di salute e sicurezza.

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Fonte: INL

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