Slide background




Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 30437 | 19 dicembre 2017

ID 5335 | | Visite: 4814 | Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/5335

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 19 dicembre 2017 n. 30437

Caduta al suolo del neo assunto. Nessun comportamento abnorme

Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 19/12/2017

Ritenuto

che la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 416/2011, rigettava l'appello proposto da E.S., titolare di omonima impresa edile, avverso la sentenza del tribunale di Caltanissetta ed in parziale riforma elevava a € 52.272,48 l'ammontare della somma dovuta dall'appellante in favore dell'Inail a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965 per infortunio sul lavoro avvenuto in data 18 gennaio 1999 ai danni di M.A., allorché quest'ultimo alle dipendenze della predetta impresa, durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio immobile sito in Trapani, ebbe a cadere al suolo da una impalcatura sulla quale era salito per verificare la stabilità del ponteggio esistente;
che a fondamento della sentenza, per quanto qui interessa, la Corte sosteneva che gravasse sul titolare dell'impresa il preciso obbligo non solo di fornire, ma di assicurarsi che il lavoratore facesse effettivo uso del casco e della cintura di sicurezza, aggiungendo che non si potesse ritenere che il comportamento posto in essere dal M.A. (salire sulla parte non calpestabile del ponteggio e appoggiare il piede sulla mantovana) fosse connotato da abnormità e/o imprevedibilità;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.S. con tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inail ha resistito con controricorso;

Considerato

che il primo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 d.p.r. 1124/1965, artt. 2697, 2729, 2087, 1218, c.c., insussistenza di prova in ordine al nesso causale, art. 115, 116 c.p.c. Inammissibilità dell'azione di regresso. Articolo 2087 c.c. Error in iudicando (in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.). Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato (art. 360 numero 3 e 5);
lamenta il ricorrente che la Corte non abbia accertato se nell'occorso sussistesse o meno un'ipotesi di fatto reato penalmente perseguibile d'ufficio, posto che il giudizio penale si era concluso con un provvedimento di archiviazione; che inoltre il giorno dell'evento M.A. si era recato sui luoghi di lavoro per un sopralluogo volto alla verifica della stabilità del ponteggio da smontare senza ricevere nessuna direttiva dal datore di lavoro, come comprovato dalla testimonianza di A. dalla quale discendeva che il comportamento del lavoratore era da porsi come causa esclusiva dell'evento;
[...]
che per il resto i motivi sollevano, oltretutto in modo contraddittorio (posto che vi si afferma che il datore non ha dato direttive al lavoratore), questioni di merito già correttamente esaminate, senza vizi logici e giuridici, dalla Corte competente, e che non sono suscettibili di esame da parte di questa corte di legittimità, alla quale il ricorso domanda un generale riesame del materiale probatorio al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto e senza neppure denunciare effettivi vizi di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. applicabile ratione tempore il quale postula l'omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
che le stesse censure sono peraltro infondate nel merito, atteso che l'infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro e nella esecuzione di una attività lavorativa in relazione alla quale lo stesso datore di lavoro, il quale accampa come propria giustificazione di "non avere impartito nessuna direttiva al lavoratore", sostiene nel contempo di avergli fornito i necessari mezzi di sicurezza; mentre egli, oltre che fornire i presidi di protezione, aveva il preciso obbligo di individuare anzitutto ogni situazione di rischio presente sul luogo di lavoro, di informare tempestivamente e dettagliatamente il lavoratore e di sottoporlo alla opportuna vigilanza in ordine al corretto impiego dei medesimi mezzi di prevenzione, essendo tra l'altro al suo primo giorno di lavoro;
che salire su una parte non calpestabile del ponteggio ed appoggiare un piede su una mantovana non costituisce comportamento connotato da abnormità e/o imprevedibilità in quanto non esorbitava dall'attività lavorativa; posto che, come affermato nell'immediatezza dei fatti dal testimone A., il lavoratore infortunato era salito sul ponteggio, in quella parte ove erano sistemate delle mantovane costituite da due tavole poste al riparo dei calcinacci, proprio al fine di procedere allo smontaggio delle stesse; in quanto il punteggio esistente doveva essere smontato, perché già ritenuto non conforme alle esigenze di sicurezza; e ciò richiedeva, evidentemente, l'impiego di una ulteriore attenzione e di una supplementare cautela da parte del datore di lavoro, garante della sicurezza, il quale ha invece adibito ad una attività particolarmente pericolosa un lavoratore, come il M.A., al primo giorno di assunzione ("appena assunto"), senza dargli adeguate informazioni e vincolanti prescrizioni; essendo sufficiente osservare a tal fine che lo stesso teste A., ha affermato testualmente, in relazione al ponteggio in questione, che: "non potevamo immaginare che l'impalcatura non fosse stabile, anche perché dava l'impressione che fosse stabile, né c'era segnaletica che avvisasse della sua pericolosità";
che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure fatte valere col ricorso che deve essere quindi rigettato;
che le spese processuali seguono la soccombenza come da dispositivo;



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3700 di cui € 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 21.9.2017

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenza Cassazione civile n. 30437 anno 2017.pdf
 
216 kB 7

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 53

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 55

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 119

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 180

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 108

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 121

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza