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Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.
Art. 1.
1. Il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute è individuato quale datore di lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche del medesimo comando, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno sul capitolo di spesa n. 3045 p.g.8, nell’ambito della missione «tutela della salute» - programma «vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario» - CdR «direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio» - Azione
«vigilanza nel settore sanitario svolta dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri» dello stato di previsione del Ministero della salute.
Entrata in vigore: 20 luglio 2017
G.U. n. 167 del 20 luglio 2017

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