Protocollo d'intesa tra INAIL e MIUR 16 dicembre 2017
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Protocollo d'intesa tra INAIL e MIUR 16 dicembre 2017
Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche
Il protocollo d'intesa ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del 16 dicembre 2017.
PREMESSO CHE
- il MIUR gestisce e attua, tra l'altro, misure di finanziamento destinate ad interventi di edilizia scolastica, anche promuovendo la diffusione della sicurezza degli edifici scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento;
- il MIUR si propone di rafforzare II raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità formative dì alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro In condizioni di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento, anche al fine della diffusione e della promozione della cultura della sicurezza;
- l’INAIL è l'Ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato, tra gli altri, compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- la promozione, la diffusione e li consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per l'INAIL, che pertanto intende proseguire nella strategia di promuovere iniziative di sviluppo della cultura della prevenzione per contribuire al superamento delle distanze tra scuola e mondo del lavoro, favorendo la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO CHE LE PARTI
- convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si realizzi attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure nell'ambito della prevenzione;
- concordano sulla necessità di ideare e realizzare proposte progettuali, educative e didattiche, finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la consapevolezza dell'adozione di comportamenti sicuri;
- convengono, in particolare, che la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento possa essere realizzata attraverso lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, tramite efficaci azioni di formazione e informazione destinate a quanti sono prossimi a inserirsi nel mondo del lavoro;
- prendono atto che nelle scuole secondarie di secondo grado l'alternanza scuola lavoro rappresenta parte integrante della progettazione formativa e costituisce uno strumento metodologico efficace sia per l'acquisizione di competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel mercato del lavoro, sia per l'orientamento dei giovani alle successive scelte di studio e di lavoro;
- concordano sulla necessità di fornire a tutto il personale che opera nella scuola, nonché agli studenti una idonea formazione sui temi della sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di preservare la salute e l'incolumità all'interno delle medesime istituzioni scolastiche;
- convengono che, alla luce delle esigenze formative di recente emerse, si debba procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di intesa che disciplini le relative attività e che recepisca le disposizioni del Protocollo di intesa sottoscritto il 20 novembre 2015, ove compatibili, il quale nel contempo viene a cessare a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
- convengono che il presente Protocollo disciplini la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Parti;
RITENUTO CHE
TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Le Parti, con il presente Protocollo d'intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata all'Individuazione di strategie di intervento e alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche.
Articolo 2 (Modalità di attuazione)
Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di competenza, sulla base di criteri di selezione e dì priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni degli obiettivi e delle attività di sviluppo.
Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali a valenza nazionale, realizzate anche con il coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali.
Le eventuali future attività da svolgere in esecuzione del presente Protocollo e le relative modalità organizzative sono regolate da appositi accordi operativi definiti anche sulla base delle indicazioni del Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 5 e possono caratterizzarsi anche per la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro.
Le Parti possono, ove necessario, valutare, di volta in volta, l’eventuale coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Istituzioni pubbliche, in considerazione delle specificità delle rispettive competenze.
Articolo 3 (Impegni delle Parti)
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere a disposizione risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, al fine di realizzare le iniziative progettuali e i relativi piani operativi, con particolare riferimento a percorsi formativi rivolti al personale scolastico, nonché agli studenti in attuazione del presente Protocollo, attraverso l’eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse ai sensi dell'art. 2 del presente Protocollo d'intesa.
In fase di prima attuazione le Parti realizzano programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, ed in particolare corsi di formazione generale e specifica destinata agli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola lavoro, secondo modalità operative definite dal presente Protocollo d'intesa.
In particolare l'INAIL, con riferimento a quanto indicato nel comma 2 del presente articolo, si impegna a:
1. rendere disponibile, per l'erogazione agli allievi dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 in ragione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola lavoro, il corso di formazione previsto dall'articolo 37 del citato decreto legislativo, sia generale che specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, della durata di quattro ore ciascuno, da erogarsi in modalità di apprendimento e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 citati in premessa, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione ad eventuali interventi legislativi di modifica;
2. rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze al fine di valorizzare le iniziative progettuali individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'intesa;
Il MIUR si impegna a:
3. mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile un'adeguata piattaforma tecnologica compatibile ai fini dell'erogazione del predetto corso di formazione in modalità di apprendimento e-learning secondo quanto disposto dai citati Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall'Allegato II di quest'ultimo;
4. favorire la promozione e la divulgazione dell'iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo;
5. promuovere le iniziative progettuali individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche.
Articolo 4 (Proprietà intellettuale)
Il materiale didattico realizzato dall'INAIL, relativo al corso di formazione di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, e quello di supporto e di integrazione alle attività formative, costituisce proprietà intellettuale dell'INAIL, che è responsabile dei contenuti. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti attraverso la piattaforma resa disponibile dal MIUR ai sensi del predetto articolo 3, ai soli fini formativi, e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'intesa saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata tra le medesime In virtù del presente Protocollo.
Articolo 5 (Comitato di coordinamento)
La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo d'intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da sei rappresentanti, di cui tre per il MIUR e tre per l'INAIL.
Il Comitato di coordinamento predispone piani annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi strategici e programmatici degli interventi da realizzare e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione degli accordi operativi con riferimento alle singole iniziative realizzate e al livello di raggiungimento degli obiettivi e all'efficacia delle azioni.
Il Comitato predispone il report annuale delle attività svolte da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Articolo 6 (Tavolo tecnico)
Per le finalità previste agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo d'intesa, le Parti possono costituire un Tavolo tecnico, composto da n. 3 referenti per ciascuna delle Parti e avente il compito di delineare gli indirizzi tecnici e organizzativi delle iniziative progettuali, programmare le procedure di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei progetti e del livello di raggiungimento dei risultati, informando periodicamente il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo tecnico di ulteriori esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo ali buon andamento dei lavori.
Articolo 7 (Tutela dell'Immagine)
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere le iniziative comuni, utilizzando l'immagine di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
L'utilizzazione del logo di ciascuna delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Protocollo d'intesa, richiede il consenso di entrambe le Parti firmatarie del presente Protocollo.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Articolo 8 (Trattamento dei dati)
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Protocollo d'intesa vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.
Sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Articolo 9 (Durata)
Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata triennale e può essere rinnovato o modificato alla scadenza.
Eventuali accordi operativi conclusi ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa hanno una durata che non può superare la data di scadenza del presente Protocollo d'intesa.
Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 16 Dicembre 2017
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Fonte: INAIL
Tags: Sicurezza lavoro News