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Parere Gpdp schema di decreto attuativo D.lgs 81/08

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Parere Gpdp schema di decreto attuativo D.lgs 81/08 

Parere su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica 

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Si rappresenta che lo schema di decreto, oggetto di parere, fa parte dei decreti attuativi del D.lgs 81/08 ancora ad oggi non emanati, come riportato inoltre, nella Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Articolo 3. comma 2 Dlgs 81/08

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 

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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Parere su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica -19 luglio 2018

Registro dei provvedimenti n. 423 del 19 luglio 2018

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;
Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso

Il Ministero dell’Interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento del vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale del vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, infatti, prevede che la disciplina In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, alla Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco» e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sullo schema di decreto sono state consultate le organizzazioni sindacali del personale interessato più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno; è stato acquisito il concerto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e la pubblica amministrazione e sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

Rilevato

1. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall’analisi tecnico normativa (ATN) è articolato in quattro capi e si compone di 20 articoli. Se ne illustrano brevemente di seguito quelli di maggiore interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali.

1.1. Il Capo I dello schema di decreto contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il primo articolo dello schema di decreto delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indicando l'ambito di applicazione dello schema sotto il profilo soggettivo. L'articolo chiarisce che lo schema medesimo si applica, oltre che alle varie categorie di personale del Ministero dell'interno, anche al personale volontario del Corpo nazionale.

L'articolo 2 dello schema di decreto, indica quali debbano essere le regole per l’individuazione del “datore di lavoro” e delinea il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il comma 2 del presente articolo, prevede che le funzioni di datore di lavoro -nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi- possano essere assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Su tale articolo, come si legge anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, “(...) è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”.

L'articolo 4 dello schema si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei documenti che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Il comma 2 di suddetto articolo, inoltre, prevede che i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi -al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto- solo di personale dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

Gli articoli 6 e 7 dello schema individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze e conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81, si sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

1.2. Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell’ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

L'articolo 8 individua in dettaglio le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici. Prevede inoltre che nei medesimi uffici siano in ogni caso salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall’esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente e prevede che tale funzione sia svolta dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

L'articolo 10 detta disposizioni per I1 individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81, mentre l’articolo 11 disciplina la formazione, informazione e l’addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di controlli tecnici, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni. In particolare in esso si dispone che i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione, e gli altri mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso/istruzione di impiego e manutenzione.

L'articolo 14, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

L'articolo 15 disciplina l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al comma 2, in particolare, definisce, in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità, quali sono le particolari esigenze connesse al servizio prestato dal personale ovvero alle peculiarità organizzative che richiedono una disciplina differenziata nella materia della sicurezza del lavoro per tale personale (di cui all’art. 3 comma 2 del D.lgs. 81/08).

Tra le suddette particolari esigenze oltre a quelle di “direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali” viene annoverata anche la “riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati” (comma 2, lett. e).

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi ai fini della scelta e individuazione dei vestiari, materiali e, automezzi attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento solamente all'interno delle sedi e infrastrutture di competenza.

L’articolo 18, prevede che, in virtù della specifica disciplina ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la funzione di medico competente sia svolta dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo.

Particolare rilievo assume il comma 3 del suddetto articolo, in cui si stabilisce che per il personale del Corpo nazionale la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81, sia disciplinata con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Come indicato nella relazione illustrativa “l'importanza di tale previsione è da individuare nell' esigenza di sottoporre il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale agli specifici accertamenti sanitari, con tempi e modalità opportunamente definiti con provvedimento interno, atteso che lo stesso viene impiegato anche in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.

Ritenuto

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante, rileva che non si rinvengono particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all’articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso e che si ritiene doveroso citare nel preambolo del decreto.

Occorre considerare infatti che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un “obbligo legale” o di eseguire “un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito” oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano “dati relativi alla salute”, la circostanza che il trattamento sia “necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro” o per finalità di “medicina del lavoro”, nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita “riserva” normativa a favore degli Stati membri (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. b) ed h), Reg).

Da questo punto di vista, tenuto anche conto della natura regolamentare dello schema di decreto oggetto di parere, il trattamento dei dati effettuato nell’ambito degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che sono da annoverare tra le categorie particolari di dati, nella specie “sanitari”, appare supportato da adeguata base giuridica (cfr. art. 3 D.lgs. 81/08 e in particolare artt. 4, 9 e 15 dello schema).

Infine, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, si ritiene che il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ivi delineato abbia rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l’imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all’amministrazione interessata.

3. Cionondimeno, il Garante ritiene necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

L’articolo 4 dello schema di decreto intende dare attuazione all’articolo 13 comma 1 -bis del d.lg. n. 81, in base al quale, nei luoghi delle Forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, la vigilanza sull’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta “esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”, diversamente, da quanto previsto per tutti i lavoratori rispetto ai quali tale funzione di vigilanza è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio e, per alcuni profili, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 13, comma 1, cit.). A tal riguardo l’articolo 4 stabilisce che le segnalazioni e le comunicazioni da parte del datore di lavoro e del medico competente s’intendono compiute agli uffici di vigilanza interni individuati in base al successivo articolo 6.

Ciò premesso, per quanto riguarda il personale dell’amministrazione civile dell’Interno, si prevede che le segnalazioni e le trasmissioni di documenti debbono essere effettuate nei casi e nei modi previsti in via ordinaria dal decreto n. 81 (ossia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1 d.lg. n. 81/2008, ASL e VV.FF.) ma che le stesse siano “comunque inoltrate” anche in favore degli organi di vigilanza interni (art. 4, comma 3, dello schema).

Sul punto, anche alla luce del principio di proporzionalità, si ritiene opportuno valutare la necessità di prevedere tale doppio regime di comunicazione.

Sotto altro profilo, sebbene al personale delle Forze di Polizia e al personale delle Forze armate non trovi applicazione la disciplina In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che presuppone trattamenti in capo all’INAIL, lo schema di decreto prevede comunque, al comma 2 del predetto articolo 4, la trasmissione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) “a fini statistici, in forma anonima e aggregata” (cfr. sul punto, art. 18, comma 1, lett. r) d.lg. n. 81/2008, comunicazioni in via telematica del datore di lavoro all’Inail).

Al riguardo, resta fermo che tale flusso informativo debba, in ogni caso, avvenire nell’ambito della cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183 che, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 81, ha individuato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le regole per il trattamento dei dati, nonché la disciplina delle "speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative".

Tale decreto è stato adottato a seguito delle specifiche osservazioni rese dal Garante con due pareri successivi (parere n. 283 del 7 luglio 2011 [doc. web n. 18297041 e parere n. 295 del 12 giugno 2014 [doc. web n. 32559631. reperibili sul sito www.garanteprivacy.it).

In particolare, si ritiene che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all’articolo 8 comma 1 decreto n. 81 (“orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici [..]”) e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante con i menzionati pareri, rispettando le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati che non consentano l’identificabilità delle persone fisiche interessate (cfr., punto 2.4. del parere Garante n. 295 del 2014).

Tutto ciò premesso il Garante

esprime parere favorevole sullo schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con le osservazioni di cui al punto 3.

Roma, 19 luglio 2018

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Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

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