Piattaforma SIISL - DM 21 novembre 2024 n. 174
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Piattaforma SIISL - DM 21 novembre 2024 n. 174
ID 22999 | 25.11.2024
In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174 fissa al 24 novembre la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.
Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.
Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.
Chi ha perso il lavoro avrà così maggiori opportunità di trovare un'occupazione in linea con il proprio percorso di studi e la precedente esperienza professionale oppure di formarsi per aumentare la propria attrattività, mentre le imprese potranno acquisire personale qualificato.
"Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione - ha affermato il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".
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DM 21 novembre 2024 n. 174
Articolo 1 (Oggetto)
1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, il presente decreto definisce:
a) le modalità con cui i percettori di NASPI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa);
b) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
c) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni;
d) le modalità di inserimento delle posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali;
e) le modalità, i limiti, le garanzie all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro nell'ambito del SIISL;
f) le modalità di trasmissione e controllo dei dati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
Articolo 2 (Iscrizione dei percettori di NASPI e 0/S-COLL sulla piattaforma 51/SL)
1. Il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), decorse 48 ore successive all'entrata in vigore del presente decreto, al momento dell'accoglimento della domanda è iscritto d'ufficio, per il tramite di INPS, sulla piattaforma SIISL. Nella comunicazione di accoglimento di cui al primo periodo, l'INPS informa l'utente riguardo alle modalità di accesso al SIISL. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Se l'erogazione della prestazione NASPI o DIS-COLL cessa per decorso del periodo massimo di percezione o per le altre ragioni previste dalla legge, l'iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni. Se invece l'erogazione della prestazione è sospesa, l'iscrizione alla Piattaforma SIISL rimane attiva. Il SIISL trasmette al SIU l'informazione della sospensione ai fini della partecipazione dell'iscritto alle misure di politica attiva.
INPS comunica al SIISL, che a sua volta trasmette al SIU, se la cessazione della NASPI o della DIS COLL consegue all'avvio di attività di lavoro autonomo. Se il percettore di NASPI o DIS-COLL è già stato iscritto al SIISL negli ultimi cinque anni, sono recuperati i dati in precedenza archiviati.
3. In attuazione dei precedenti commi, l'INPS trasmette a SIISL i dati relativi ai soggetti iscritti d'ufficio nonché gli eventi delle pratiche di NASPI o DISC-COLL che determinano l'archiviazione o il ripristino della posizione sul SIISL.
4. Per le finalità di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, il SIISL, nei limiti delle informazioni disponibili, precompila il curriculum vitae, il Patto di Attivazione Digitale e gli elementi utili alla redazione del Patto di Servizio Personalizzato, con dati presenti nelle banche dati pubbliche di cui al comma 5, in particolare con informazioni relative alla situazione anagrafica alla condizione lavorativa, presente e pregressa, al percorso scolastico e formativo, ad abilitazioni, a titoli professionali, ad attestazioni e certificazioni di competenze, a incentivi e indennità fruiti o in fruizione, alla partecipazione a misure e politiche attive regionali o nazionali; inoltre, ad eventuali condizioni che soddisfino obblighi di assunzione o comportino l'accesso ad agevolazioni.
5. Ai fini di cui al precedente comma, il SIISL acquisisce i dati utili e le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero presso I' ANPR, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, INPS, il Ministero dell'università, il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché - anche per il tramite dei Sistemi informativi regionali o del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU) - presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presso gli enti di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'8 agosto 2023, recante "Supporto per la formazione e il lavoro", titolati a promuovere o a erogare attività di formazione.
Per le tipologie di dati trattati e relative fonti di cui ai commi precedenti si rimanda all'Allegato tecnico 1, parte integrante del presente decreto.
6. L'utente può in ogni momento integrare e rettificare i dati precompilati, fermo restando la responsabilità penale e personale in caso di dichiarazioni mendaci, come disciplinata dal DPR n. 445 del 8 dicembre 2020.
Articolo 3 (Dati di contatto dei percettori NASPI e DIS-COLL)
1. L'INPS trasmette al SIISL rispetto ai soggetti da iscrivere d'ufficio i dati di contatto, quali l'indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda NASPI o DIS-COLL. I dati di contatto di cui al presente comma sono acquisiti da INPS in occasione della presentazione della domanda di NASPI e DIS-COLL, qualora non già disponibili nel proprio Archivio Unico dei Contatti Telematici.
2. Qualora l'utente abbia presentato la domanda di NASPI o DIS-COLL con l'intermediazione di un Patronato, l'INPS comunica al SIISL i dati di contatto del Patronato e i dati di contatto dell'utente presenti in domanda. Il Patronato è tenuto alla corretta indicazione dei dati di contatto dell'utente.
3. In caso di domanda patrocinata, il SIISL procederà alla verifica della mail e del cellulare dell'utente, richiedendone la validazione in fase di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
4. Qualora i dati forniti dal Patronato non risultassero corretti, le comunicazioni si riterranno utilmente avvenute, con tutte le conseguenze di legge se effettuate presso i contatti del Patronato.
5. L'utente può in qualsiasi momento modificare su SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto di cui al comma 3 tramite invio di comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte del destinatario.
6. Il SIISL trasmette al SIU le informazioni e i dati verificati utili alle attività di presa in carico e di programmazione delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l'impiego. Tutte le comunicazioni avvenute sui contatti verificati ai sensi dei commi precedenti si riterranno valide e produttive degli effetti di legge. In caso di domande non patrocinate, i dati di contatto, già verificati, saranno comunicati dal SIISL al SIU contestualmente all'iscrizione di ufficio; in caso di domande patrocinate i contatti verificati saranno comunicati dal SIISL al SIU con la comunicazione del Patto di Attivazione Digitale.
7. Al momento della presentazione della domanda NASpi o DIS-COLL, l'utente riceve apposita informativa, in merito alla comunicazione dei dati di contatto così come disciplinata dal presente articolo e alla possibilità di aggiornamento e modifica degli stessi.
8. Le disposizioni relative al Patronato di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi di domanda presentata tramite intermediario autorizzato.
Articolo 4 (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DIO), curriculum vitae, Patto di Attivazione Digitale ed elementi utili per il Patto di Servizio Personalizzato)
1. Dal giorno successivo alla data di accoglimento della domanda di NASPI o DIS-COLL, il beneficiario, entro 15 giorni dalla data di registrazione su SIISL, accede alla piattaforma e completa le seguenti attività:
a) compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e relativa sottoscrizione, comprensiva dei dati sulla profilazione quantitativa che completano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se non precedentemente sottoscritta presso il Centro per l'Impiego;
b) compilazione dei dati utili ad integrare il curriculum vitae, ed il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale, di cui all'articolo 14 del presente decreto, al fine di completare agevolmente e in base a codifiche predefinite le competenze possedute. In particolare, l'utente avrà la possibilità di selezionare aree di lavoro e competenze, ricondotte all'Atlante nazionale, proposte dal sistema di Intelligenza Artificiale in base alle esperienze di lavoro, alla formazione ed alle aspettative indicate nel curriculum;
c) compilazione delle informazioni utili per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato poi finalizzato dal Centro per l'Impiego, anche da remoto.
2. I percettori di NASPI o DIS-COLL possono, altresì, facoltativamente, individuare sul SIISL le Agenzie per il Lavoro (APL). La piattaforma SIISL rende disponibili alle APL, che pure accedono al SIISL, i curricula degli utenti che ne hanno autorizzato la trasmissione in fase di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.
3. All'approssimarsi del termine di cui al comma 1, il SIISL invia una comunicazione informativa all'utente nella quale sono indicati gli adempimenti ai quali è tenuto, in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. la mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'invio ai percettori NASPI e DIS-COLL e al Centro per l'Impiego competente, tramite il SIISL, di una comunicazione circa l'obbligo su essi gravante di contattare il Centro per l' Impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, per programmare la partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa, a percorsi di aggiornamento ovvero riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti, nonché per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
5. Fermi restando i termini di presentazione dei percettori e quelli di convocazione da parte dei Centri per l'Impiego previsti dall'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 150, del 2015, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il nodo nazionale del SIU, la mancata presentazione del percettore NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015.
6. Il SIISL e il SIU scambiano dati nel seguente modo:
a) il SIISL invia al SIU il flusso dei beneficiari con domanda accolta, corredata dalle informazioni di contatto verificate o inserite nella domanda intermediata, lo. stato della domanda, le attività associate al beneficiario;
b) le inadempienze riferite alle prescrizioni di cui al comma 1, sono comunicate, giornalmente, alle regioni, prelevando i dati dal SIISL;
c) il SIU trasmette ai sistemi regionali, oltre ai dati contenuti nella domanda, le informazioni sulle attività e le eventuali segnalazioni di inattività inadempienza;
d) il SIU espone tutte le variazioni intervenute nel Patto di Servizio Personalizzato del beneficiario e, tramite flusso dedicato, trasmette a SIISL gli eventi di condizionalità sanzionati dai Centri per l'Impiego per le inadempienze del beneficiario, di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano rispetto alle disposizioni previste dal presente articolo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni.
Articolo 5 (Visualizzazione offerte di lavoro e proposte formative sul 51/SL)
1. Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto in SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma. L'utente può ordinare le proposte in base ad appositi filtri e ad un indice di affinità forniti dalla piattaforma. L'algoritmo di calcolo per l'indice di affinità e i relativi parametri, di cui all'articolo14 del presente decreto, sono resi noti e distintamente visibili all'utente, il quale potrà autonomamente non utilizzare l'indice di affinità ed effettuare ricerche sulla base dei filtri di ricerca.
2. Per visualizzare proposte di lavoro o opportunità formative non è necessaria la preventiva stipula del Patto di Servizio Personalizzato e le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell'applicazione delle condizionalità.
Articolo 6 (Elementi per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato)
1. Il beneficiario NASPI o DIS-COLL dichiara le disponibilità di cui al comma 3, dell'articolo 20, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e compila i dati richiesti, che rappresentano elementi utili per la definizione del Patto di Servizio Personalizzato. Il Centro per l'Impiego competente riceve, tramite il SIU, i dati utili per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.
2. Il Centro per l'Impiego competente convoca l'utente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato oppure utilizza i dati disponibili in piattaforma stipulando con il beneficiario il Patto di Servizio Personalizzato a distanza, consentendogli di integrare in via telematica e da remoto i dati necessari sul SIISL, per il tramite del SIU.
3. I Centri per l'Impiego che decidono di utilizzare tale funzionalità di sottoscrizione in via telematica e da remoto del Patto di Servizio Personalizzato rendono accessibile all'utente:
a) il nominativo del responsabile del Patto di Servizio Personalizzato;
b) il questionario di assessment per le parti compilabili autonomamente dall'utente;
c) gli atti di ricerca attivi che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile;
e) le modalità di contatto con il beneficiario ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
L'utente compila il questionario di cui alla lettera b) e conferma tramite SIU gli atti di ricerca attivi e la frequenza dei contatti con il responsabile.
4. Il Centro per l'Impiego verifica sul SIISL, per il tramite del SIU, tutte le offerte di lavoro pubblicate e i corsi disponibili; può quindi accedere, per il tramite del SIU, alla lista delle offerte di lavoro affini, ordinate in base all'indice di cui all'art. 14 del presente decreto, e dei corsi proposti per il singolo percettore NASPI o DIS-COLL, per le valutazioni di competenza. A tal fine il Centro per l'impiego ha a disposizione l'indice di affinità di cui all'art. 14 del presente decreto.
5. La piattaforma SIISL riceve, per il tramite del SIU, la data di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego o con i servizi accreditati dalle Regioni, che operano in nome e per conto della Regione.
6. La piattaforma SIISL riceve tempestivamente, per il tramite del SIU, aggiornamenti sulla partecipazione a percorsi formativi o a politiche attive del lavoro erogate dai Centri per l'Impiego o dai soggetti accreditati dalle Regioni. In caso di soggetti con attività in corso, il SIISL consente comunque al percettore di autocandidarsi per offerte di lavoro o di manifestare interesse per attività pubblicizzate in piattaforma. Il Centro per l'Impiego verifica sul SIISL le eventuali opportunità di lavoro o attività formative per cui il beneficiario abbia manifestato interesse, anche ai fini della programmazione di ulteriori attività.
7. Il SIISL rende disponibile mensilmente a ciascun Centro per Impiego, tramite il SIU, l'elenco degli utenti che, nel mese precedente, non hanno effettuato attività di accesso alla piattaforma né presentato autocandidature per offerte di lavoro pubblicate o per opportunità di formazione e che non risultano impegnati in percorsi formativi o in politiche attive, in forza delle comunicazioni di cui al comma 6. Il Centro per l'Impiego presso cui il percettore di NASPI o DIS-COLL è stato preso in carico monitora i beneficiari in elenco ai fini della verifica delle loro attività di ricerca attiva del lavoro. L'eventuale mancata presentazione senza giustificato motivo o l'inadempimento di prescrizioni o attività dovute da parte del beneficiario determina le conseguenze previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
8. L'elenco degli utenti di cui al precedente comma recherà, per ciascuno, i dati anagrafici e i dati di contatto, informazioni relative all'avvenuta sottoscrizione o meno del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale, del Patto di Servizio Personalizzato, all'iscrizione a corsi di formazione, all'abbandono, al tempo di inattività, alla durata della NASPI o della DIS-COLL, ovvero informazioni già presenti sul SIISL, organizzate in modalità tali da facilitare l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dei Centri per l'Impiego. L'utente è informato sul SIISL del contenuto di tale comunicazione al Centro per l'impiego e della conseguente attività di monitoraggio, nonché possibilità di convocazione, ad opera del Centro per l'Impiego.
Articolo 7 (Condizionalità NASPI e D/5-COLL)
1. Gli eventi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che determinano decurtazioni o decadenza dalla prestazione NASPI o DIS-COLL vengono comunicati dai Centri per l'Impiego al SIISL per il tramite del SIU. I soggetti accreditati dalle Regioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Centro per l'Impiego competente gli i fatti e le condotte dai quali discende l'irrogazione di sanzioni a carico dei beneficiari di NASPI o DIS-COLL.
Articolo 8 (Iscrizione sul 51/SL su base volontaria)
1. A decorrere dal 18 dicembre 2024, tutti i cittadini italiani e stranieri possono volontariamente caricare su SIISL il proprio Curriculum Vitae e manifestare il proprio interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa. A tal fine, accedono sulla piattaforma SIISL con la propria identità digitale e prendono visione dell'informativa recante le modalità operative della piattaforma.
2. In base alle informazioni presenti sulle banche dati pubbliche come previsto dall'articolo 2, comma 5, del presente decreto, i dati del curriculum potranno essere precompilati, ma saranno integrabili e modificabili dall'utente, che si assume la responsabilità di quanto dichiarato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'utente sceglie le categorie di imprese alle quali rendere visibile il proprio curriculum vitae e può escluderne la visibilità per determinate categorie o specifiche imprese. L'utente può altresì autorizzare che il proprio curriculum sia valorizzato attraverso portali privati di intermediazione.
4. I dati di contatto presenti nel curriculum vitae non sono visibili, se non nei limiti di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto.
5. L'iscrizione al SIISL consente la visualizzazione delle posizioni lavorative pubblicate dalle imprese, senza la necessità di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale.
Articolo 9 (Pubblicazione delle offerte di lavoro e incrocio domanda offerta)
1. Le imprese possono pubblicare sulla piattaforma SIISL le posizioni vacanti e disponibili, per la ricerca di personale mediante la stipula di rapporti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione. Sono abilitati alla pubblicazione sulla piattaforma SIISL i soggetti a ciò autorizzati dal legale rappresentante dell'impresa o dal datore di lavoro non imprenditore o dai loro delegati. li soggetto che impiega SIISL per la ricerca di personale è tenuto alla pubblicazione di informazioni veritiere, precise e corrette, corrispondenti a disponibilità di posti effettive e attuali. È fatto divieto di pubblicazione di offerte di lavoro a mero scopo promozionale o con finalità diverse rispetto a quelle della ricerca di personale. L'impresa o il soggetto che pubblica un'offerta di lavoro è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese su SIISL.
2. I Centri per l'Impiego hanno visibilità, per il tramite di SlU, di tutte le offerte di lavoro pubblicate sul SIISL.
3. Sia i Centri per l'Impiego, per il tramite del SIU, che gli utenti in cerca di occupazione, tramite apposita funzionalità presente sul SIISL, possono segnalare la mendace o scorretta descrizione delle caratteristiche delle posizioni lavorative pubblicate. La segnalazione sarà inoltrata ai competenti uffici di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). li nominativo dell'utente che ha operato la segnalazione non può essere comunicato all'impresa segnalata.
4. A seguito dell'accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni o richieste pubblicate su SIISL, tutte le offerte di lavoro riferibili all'impresa responsabile della violazione sono oscurate e la pubblicazione di ulteriori offerte di lavoro è preclusa per la durata di 36 mesi.
5. Il datore di lavoro che ha provveduto all'assunzione di personale per la quale aveva pubblicato offerta di lavoro su SIISL, deve tempestivamente chiudere il corrispondente annuncio ovvero aggiornare il numero delle posizioni aperte, se l'offerta riguardava più posizioni.
6. In ogni caso, salvo che sia rimossa ai sensi del comma 5, l'offerta di lavoro rimane pubblicata per la durata di due mesi, salvo che un termine più breve sia indicato dalla stessa impresa al momento della pubblicazione su SIISL. Allo scadere del termine di due mesi o di quello più breve eventualmente inserito dal richiedente, il SIISL informa l'impresa che l'offerta di lavoro sarà cancellata in mancanza di richiesta di rinnovo da inoltrarsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, per ulteriori due mesi ovvero per il più breve termine inizialmente indicato.
7. Le imprese possono avere accesso soltanto ai curricula degli utenti che hanno autorizzato la visualizzazione e l'esportazione del proprio curriculum da parte della categoria a cui l'impresa appartiene e che non hanno escluso quell'impresa specifica da tali operazioni.
Le imprese possono utilizzare le funzionalità presenti sul SIISL, di cui all'art. 14 del presente decreto, per individuare i curricula più affini alle offerte di lavoro che hanno pubblicato, secondo i principi di gradualità e di minimizzazione dell'accesso al dato. L'algoritmo di calcolo per l'indice di affinità e i relativi parametri devono essere resi noti e distintamente visibili all'impresa, la quale avrà comunque accesso a tutti i curricula rispetto ai quali l'utente ha autorizzato la visualizzazione e l'esportazione. In particolare:
- L'impresa può filtrare i curricula per area geografica, titoli di studio, esperienza e competenze, dove esperienza e competenza sono raffinabili indicando il periodo di pratica;
- L'impresa può abilitare/disabilitare l'ordinamento dei curricula per indice di affinità;
- L'impresa può navigare online i curricula su cui ha visibilità ed anche esportarli su file, in questo caso operando su tutti o solo dopo averli selezionati, filtrati, ordinati, allo scopo di procedere alle proprie valutazioni. L'esportazione potrà avvenire nei limiti e nelle modalità compatibili rispetto alla finalità di supporto alle attività di selezione dei candidati
In questa fase valutativa non saranno visibili le generalità ed i dati di contatto degli utenti.
8. Per avviare un processo di selezione, l'impresa può richiedere le generalità ed i dati di contatto inviando, tramite il SIISL, una richiesta all'utente iscritto, che può autorizzare l'impresa alla visualizzazione ed esportazione dei propri dati, coerentemente con quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.
Articolo 10 (Incrocio domanda e offerta di lavoro per gli utenti volontariamente iscritti)
1. Gli utenti alla ricerca di occupazione possono utilizzare le funzionalità presenti sul SIISL per individuare le offerte di lavoro maggiormente affini al proprio curriculum e ai propri obiettivi professionali. L'algoritmo di calcolo per l'indice di affinità e i relativi parametri di cui al successivo articolo 14 sono resi noti e distintamente visibili all'utente, il quale ha comunque accesso alla consultazione di tutte le offerte di lavoro ed è abilitato all'invio della propria manifestazione di interesse a prescindere dal grado di affinità accertato dal sistema.
Articolo 11 (Comunicazione tra richiedenti lavoro e datori di lavoro)
1. Una volta che l'utente abbia inoltrato la manifestazione di interesse le imprese che hanno pubblicato l'offerta di lavoro ricevono una comunicazione dal SIISL e possono visualizzare ed esportare i suoi contatti. Le imprese hanno altresì la possibilità di fissare un colloquio con l'utente rispondendo su SIISL e comunicando i propri dati di contatto.
2. L'impresa interessata ad uno o più curricula pubblicati sul SIISL potrà inviare una richiesta di contatto tramite SIISL. L'utente, una volta ricevuta la richiesta di contatto, può autorizzare la comunicazione del contatto.
3. L'impresa o il datore di lavoro non imprenditore comunica al SIISL il numero di utenti invitati ad un contatto e l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro a fini statistici, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi amministrativi su di essa gravanti.
Articolo 12 (Attività formativa)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2023 recante "Supporto per la formazione e il lavoro", titolati a promuovere o ad erogare attività di formazione, possono pubblicare su SIISL l'offerta di attività formative, ivi compresi i tirocini diversi dai tirocini curriculari, per il tramite dei Sistemi informativi Regionali o del SIU.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 devono fare esplicito riferimento alla programmazione e all'offerta di qualificazioni o a micro-qualificazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del Quadro Nazionale delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018 e come tali rispondere agli standard descrittivi e di contenuto definiti ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa vigente. I tirocini diversi dai tirocini curriculari devono fare esplicito riferimento alle disposizioni definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 720 a 726 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni.
3. Gli utenti iscritti al SIISL possono manifestare interesse all'iscrizione ad uno o più percorsi disponibili. Gli utenti possono altresì dichiarare il proprio interesse alla formazione per determinati profili professionali o determinate competenze, all'interno del proprio ambito territoriale regionale. Al solo fine di agevolare la programmazione dell'offerta formativa futura della Regione, sono introdotte modalità digitali di raccolta degli interessi manifestati dagli iscritti ai percorsi programmati in altri ambiti territoriali.
4. I sistemi informativi regionali registrano l'avvio delle attività formative dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL; SIISL recepisce tale informazione ai fini del monitoraggio dell'attivazione di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto. Le Regioni possono optare per la ricezione, tramite il SIU, delle informazioni relative all'avvio di attività formative da parte dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL già registrate sul SIISL.
5. I Centri per l'Impiego comunicano, tramite il SIU o tramite i sistemi informativi regionali, l'elenco degli utenti tenuti alla frequenza del singolo corso all'ente individuato in sede di Patto di Servizio Personalizzato. Gli enti di cui al comma 1 devono comunicare al SIISL, operando direttamente sulla piattaforma oppure tramite i sistemi informativi regionali, attraverso il SIU, l'eventuale abbandono dei corsi da parte degli utenti tenuti alla frequenza in base al Patto di Servizio Personalizzato. Nel caso di iscrizioni effettuate utilizzando la piattaforma SIISL, la stessa informazione è comunicata, tramite il SIU, ai Centri per l'Impiego per le valutazioni di competenza.
6. Al termine dei percorsi di cui al comma 1 dovrà essere previsto il rilascio al partecipante di una attestazione finale, al minimo, di documento di trasparenza in conformità con le disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
7. Decorsi sei mesi dalla conclusione dei percorsi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica, mediante la consultazione delle proprie banche dati e di quelle disponibili ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il numero di persone che hanno concluso il percorso formativo con il rilascio di una attestazione finale e il numero di persone che, tra costoro, hanno trovato occupazione nei sei mesi successivi alla conclusione del corso e, per ogni ente di cui al comma 1, rende visibili sul SIISL tali percentuali.
8. Per le finalità di cui al comma 4, il SIISL evidenzia i corsi formativi nei settori per cui risulta maggiore richiesta delle competenze formate sul mercato del lavoro.
9. Al fine di indirizzare le politiche del lavoro, il SIISL evidenzia altresì dati aggregati riferiti alle esigenze di mercato.
Articolo 13 (Ricerca corsi di formazione)
1. L'utente in cerca di occupazione può servirsi delle funzionalità del SIISL per individuare i corsi più utili per allineare le proprie competenze rispetto a quelle richieste dal mondo del lavoro e delle professioni. Tra queste funzionalità, è previsto l'uso di Intelligenza Artificiale, di cui al successivo articolo 14, per raccomandare corsi allineati ai trend di competenze richieste nell'area geografica rilevante per l'utente, tenendo altresì presenti anche altri fattori, come le aspirazioni e le manifestazioni di interesse.
2. I Centri per l'Impiego possono, tramite il SIU, individuare i corsi di formazione pubblicati su SIISL più utili agli utenti tenuti alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. Le imprese possono utilizzare le funzionalità del SIISL per individuare la tipologia di corsi che sviluppano le competenze richieste dalle proprie offerte di lavoro.
4. Analogamente a quanto previsto al comma 3, anche le imprese possono segnalare sul SIISL i corsi che ritengono di maggiore efficacia formativa. Sul SIISL la segnalazione è resa nota all'utenza che ha reso disponibile il curriculum alle imprese nella categoria professionale pertinente.
Articolo 14 (Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale)
1. Allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di Intelligenza Artificiale, anche ai sensi degli artt. 4 e 13 del presente decreto, per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, attraverso un indice che misura il livello di affinità tra la posizione lavorativa e i curricula.
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, ciascun utente iscritto volontariamente o d'ufficio riceve un'opportuna informativa, costantemente aggiornata, sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, finalizzata a renderlo edotto anche delle modalità di utilizzo dell'algoritmo di incontro dei dati e dei relativi effetti. Gli utenti potranno altresì prendere visione di un estratto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati {OPIA) condotta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento e redatta tenendo conto delle eventuali opinioni dei soggetti a vario titolo coinvolti nel trattamento in esame.
3. I trattamenti di dati personali effettuati per le finalità di cui ai precedenti commi attraverso strumenti di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e della conservazione ed esattezza dei dati, a valle della valutazione d'impatto, attesi i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, assicurando in particolare:
a) il diritto di ottenere l'intervento umano e di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione;
b) l'esclusione dal trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento;
c) a periodica revisione dell'algoritmo al fine di incrementarne l'efficacia, sulla base delle risultanze di attività di audit condotte dal titolare nonché di segnalazioni di anomalie provenienti dagli utenti;
d) l'adozione di misure adeguate al fine di assicurare la trasparenza, la libera adesione e la revocabilità del ricorso all'algoritmo da parte dell'interessato.
4. Per il trattamento dati nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale sono previste le seguenti misure di sicurezza:
a) sono adottate soluzioni efficaci per rendere l'utente pienamente informato e consapevole delle regole di calcolo dell'indice di affinità, anche mediante la pubblicazione di un estratto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
b) tutti gli utenti del SIISL possono non utilizzare l'indice di affinità; gli esiti dell'applicazione dell'indice di affinità sono memorizzati dal sistema per il tempo strettamente necessario alla finalità d'uso per cui la funzionalità è resa disponibile;
c) i dati forniti dall'utente e dalle aziende non sono utilizzati per perfezionare il modello, evitando che dati di bassa qualità possano influenzare il meccanismo di funzionamento dell'algoritmo;
d) gli algoritmi di Intelligenza Artificiale utilizzati su SIISL sono testati su dati di produzione opportunamente pseudonimizzati, adottando meccanismi di hashing sugli identificativi;
e) le tipologie di dato utilizzate nell'esecuzione degli algoritmi di Intelligenza Artificiale riguardano formazione, esperienza lavorativa, competenze, aspettative lavorative e indirizzo di domicilio/residenza, sono escluse tipologie di dato relative alla sfera economica e sanitaria;
f) gli algoritmi di Intelligenza Artificiale a supporto delle funzionalità di compilazione assistita del Curriculum e di Raccomandazione corsi, entrambe facoltative, sono impiegati in modo da mitigare e ridurre al minimo l'impatto di possibili risultati non corretti;
g) il personale coinvolto nei trattamenti in esame è destinatario di una specifica formazione.
Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, e loro successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10 dello stesso decreto, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:
a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) e numero 8) del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2016/679;
b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'oggetto del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 2016/679;
c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/679;
e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679;
f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera f), e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
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