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Bozza Decreto MLPS attuativo patente a crediti

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Bozza DM attuativo patente a crediti 10 07 2024

Bozza Decreto MLPS attuativo patente a crediti

ID 22264 | Update news 20.09.2024 / In allegato

Prima bozza di lavoro del decreto ministeriale del 10 luglio 2024, con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dello strumento e di attribuzione dei crediti, oltre che le modalità per il recupero dei crediti decurtati. 

20.09.2024: Decreto pubblicato in GU

Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

(GU n.221 del 20.09.2024)

_________

16.07.2024

Bozza decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiesto all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nuovo sistema della patente a crediti (luglio 2024)

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l’Ispettorato “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (…)”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l’articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” che, al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;

VISTO, il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”;

VISTO il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale “Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

SENTITO l’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

DECRETA

Articolo 1 (Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente)

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con attestazione del possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all’art. 27 comma 1 si intendono le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano presso i cantieri mobili e temporanei di cui all’art. 89 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

3. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentate dell’impresa, il lavoratore autonomo anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i professionisti abilitati di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

4. All’esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Dell’avvenuto rilascio della patente è data comunicazione, entro il termine di dieci giorni, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da parte del soggetto titolare o suo delegato.

8. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’art. 27 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la patente è revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni già rese sulla presenza dei requisiti di cui al comma 1.

10. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata dai sensi del comma 8, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Articolo 2 (Contenuti informativi della patente)

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi
dell’art. 27, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Possono accedere alle informazioni di cui al presente articolo, secondo modalità indicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ai fini e nei limiti delle proprie funzioni, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. I soggetti titolari di un interesse qualificato possono accedere alle informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 (Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente)

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente se presso uno o più cantieri diversi nell’ambito dei quali opera la medesima impresa ovvero il medesimo lavoratore autonomo si verificano infortuni da cui deriva la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, di uno o più lavoratori imputabili al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave, acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori. Il provvedimento di cui al presente comma non trova applicazione laddove, sussistendone le condizioni di legge, le esigenze cautelari sono soddisfatte con l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o del provvedimento di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale.

2. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

3. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

5. L’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici anche ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo.

Articolo 4 (Attribuzione dei crediti)

1. Ciascun soggetto tenuto al possesso della patente può ottenere un punteggio complessivo non superiore a 100 crediti, riconosciuti nelle seguenti categorie:

a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
b. crediti per storicità dell’azienda: non più di 30 crediti complessivi, di cui
1) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto;
2) fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’art. 6 comma 1;
c. crediti ulteriori: non più di 40 crediti attribuibili ai sensi dell’art. 5 comma 1, di cui:
1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
2) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

Articolo 5 (Criteri di attribuzione di crediti ulteriori)

1. Alla patente di cui al precedente articolo 1, dotata di un punteggio iniziale attribuito ai sensi dell’art 4, comma 1, lett. a) e b) n. 1, sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva n. 40, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente decreto.

2. Possono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. c) n. 1, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

a. possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. adozione dei Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente;
c. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e. riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23) di cui all’articolo 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e ss.mm.ii.;
f. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3 lett. b) di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
g. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con l’Inail;
h. riconoscimento della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Inail per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e ss. mm. ii.;
i. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’art. 29 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.

3. Possono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. c) n. 2, fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
a) dimensione dell’organico aziendale;
b) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
c) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
d) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
e) attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli Organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
f) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
g) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
h) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. In caso di acquisizione del requisito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti previo aggiornamento della posizione sul portale di cui all’art. 1. del soggetto titolare della patente o loro delegati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.presentazione della documentazione attestante il conseguimento del requisito.

5. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

6. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 6 (Incremento dei crediti)

[...]

Articolo 7 (Modalità di recupero dei crediti decurtati)

[...]

Articolo 8 (Ulteriori disposizioni)

[...]

Tabella - Assegnazione crediti aggiuntivi

...

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