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Risoluzione Parlamento europeo 20.10.2021- Protezione lavoratori dall'amianto

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Risoluzione Parlamento europeo 20 10 2021  Protezione lavoratori dall amianto

Risoluzione Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 - Protezione lavoratori dall'amianto

ID 16197 | 24.03.2022 / In allegato Risoluzione PE del 20.10.2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto

Approvazione del testo P9_TA (2021)0427 Protezione dei lavoratori dall’amianto

Strategia europea per la rimozione dell'amianto: ESRAA

1. sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un esempio della necessità di applicare il principio della salute in tutte le politiche indicato all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, poiché è direttamente collegato alle seguenti iniziative politiche recenti e future dell'Unione: il nuovo quadro dell'Unione in materia di salute e sicurezza, il Green Deal con l'ondata di ristrutturazioni, il programma Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale, il piano europeo di lotta contro il cancro, la strategia dell'UE in materia di rifiuti e il pacchetto sull'economia circolare; sottolinea che nell'ambito del trattamento dei rifiuti di amianto si dovrebbe applicare integralmente il principio di precauzione; invita la Commissione a proporre una corrispondente revisione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di rifiuti;

2. sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un compito difficile e urgente e ribadisce la sua richiesta di un approccio globale e integrato che colleghi diversi ambiti strategici; sottolinea che le condizioni di lavoro sicure dovrebbero essere la priorità principale;

3. invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell'amianto: European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA), che comprenda i seguenti elementi:
a) un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l'amianto;
b) una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nell'ambito dell'ondata di ristrutturazione;
c) una proposta legislativa riguardante:
i) il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie conosciute legate all'amianto, incluse norme minime per le procedure di riconoscimento; e
ii) norme minime per l'indennizzo delle vittime di malattie professionali legate all'amianto;
d) una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE volta a introdurre una verifica obbligatoria dell'amianto e l'obbligo della successiva rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, al fine di proteggere la salute dei lavoratori edili;
e) una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in una diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;

4. osserva che le strategie globali di rimozione comporteranno conseguenze finanziarie e amministrative per i proprietari di edifici, le autorità pubbliche e le imprese, in particolare le PMI, comprese le microimprese, nonché un notevole carico di lavoro per gli organismi di certificazione; sottolinea pertanto che dovrebbero essere previsti periodi di transizione appropriati e un adeguato sostegno normativo e finanziario;

5. sottolinea la necessità di mobilitare tutti i meccanismi finanziari disponibili a livello di Unione e di Stati membri e sottolinea il fatto che la Commissione ha già chiarito che gli Stati membri possono stanziare fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il trattamento e la rimozione dell'amianto; chiede, a tale proposito, la mobilitazione dei fondi SIE per migliorare l'affidabilità e la rapidità delle verifiche in materia di amianto nonché la misurazione, la rimozione e la gestione sicura dei rifiuti, in linea con gli obiettivi dei pertinenti programmi nazionali o regionali; sottolinea che è fondamentale sostenere la ricerca e lo sviluppo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e il miglioramento della via di accesso al mercato delle tecnologie per la salute e la sicurezza sul lavoro, tra cui i sistemi di misurazione e allarme in tempo reale per l'amianto, nonché i metodi e le tecnologie di inertizzazione dell'amianto efficaci sotto il profilo dei costi; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti per sostenere gli investimenti nelle tecnologie per il trattamento sostenibile, anche attraverso importanti progetti di comune interesse europeo dedicati;

6. sottolinea che i fondi dell'Unione nell'ambito dell'ondata di ristrutturazioni dovrebbero essere salvaguardati per i beneficiari che rispettano le normative unionali e nazionali volte a proteggere i lavoratori dall'amianto; chiede un sistema per garantire che i fondi dell'Unione siano recuperati dai beneficiari che non rispettano le normative dell'Unione o nazionali in materia di protezione dei lavoratori dall'amianto;

7. chiede di rafforzare l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), al fine di fornire strumenti efficaci quali il sostegno tecnico e scientifico per migliorare gli sforzi di prevenzione, monitorare meglio la registrazione dei luoghi di lavoro contenenti amianto e i lavoratori che sono stati o potrebbero essere stati in contatto con esso, e migliorare la formazione e i dispositivi di protezione forniti ai lavoratori; chiede l'istituzione di una piattaforma europea, nell'ambito delle competenze dell'EU-OSHA, che illustri le buone pratiche per la rimozione dell'amianto e di smaltimento sicuro dell'amianto, già attuate in diversi Stati membri, e che preveda lo scambio di tali buone pratiche;

8. evidenzia il ruolo cruciale degli ispettorati del lavoro nella prevenzione e nel monitoraggio dell'esposizione all'amianto e nel contribuire a migliorare le competenze e l'erogazione di informazioni a livello aziendale; invita gli Stati membri a rafforzare il numero degli ispettori del lavoro, la qualità degli ispettorati del lavoro e delle ispezioni nonché la frequenza delle ispezioni; ritiene che gli Stati membri debbano andare ben oltre la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro di prevedere almeno un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori; esorta gli Stati membri a imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese che non rispettano i loro obblighi in materia, in particolare, di salute e sicurezza sul lavoro;

9. considera che esiste un'urgente necessità di un accesso effettivo alla giustizia e di un risarcimento per tutti i danni alla salute, non solo quelli relativi all'ansia, subiti da tutte le vittime dell'amianto; sottolinea che tutte le spese mediche connesse all'esposizione all'amianto dovrebbero essere a carico dei datori di lavoro qualora non abbiano adottato tutte le misure appropriate e non si siano adoperati, nei limiti dei loro mezzi, per prevenire l'esposizione all'amianto; invita la Commissione a valutare l'eventuale necessità di una legislazione che stabilisca un regime generale di responsabilità per l'inquinamento diffuso, in modo da prevedere risarcimenti alle vittime per tutti i danni da inquinamento diffuso, compresi quelli causati dall'amianto;

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto

10. accoglie con favore l'ondata di ristrutturazioni che mira alla ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030; condivide il parere espresso nella comunicazione, secondo cui occorre prestare particolare attenzione alla protezione dall'esposizione all'amianto dei lavoratori che ristrutturano vecchi edifici e intervengono nelle operazioni di emergenza;

11. sottolinea che misure preventive più efficaci e una migliore gestione del rischio legato all'amianto richiedono l'accesso alle informazioni pertinenti adattate alle esigenze dei diretti interessati;

12. invita la Commissione a sostenere la diffusione di informazioni sui vari sistemi di rimozione o smaltimento sicuri e ordinati dei prodotti contenenti amianto, basati sulle migliori tecniche disponibili;

13. sottolinea che sono necessarie informazioni anche riguardo ai rischi che corrono le popolazioni esposte a materiali contenenti amianto naturale;

14. ribadisce che qualsiasi iniziativa dell'Unione a sostegno della ristrutturazione energetica dovrebbe essere socialmente equa e dovrebbe includere misure per la protezione della salute degli occupanti degli edifici e dei lavoratori, anche attraverso l'identificazione degli edifici contenenti amianto, al fine di sostenere la rimozione sicura dell'amianto e di altri materiali pericolosi;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'accesso ad alloggi dignitosi, economicamente accessibili e sani sia uno dei capisaldi del piano d'azione del pilastro;

16. si compiace del fatto che diversi Stati membri e regioni, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Fiandre, stiano perseguendo piani ambiziosi per rimuovere l'amianto dall'ambiente edificato entro scadenze precise;

17. rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché definisca un quadro giuridico per una valutazione, in consultazione con i portatori di interessi, comprese le parti sociali, di tutto l'amianto presente negli edifici e nelle infrastrutture degli Stati membri e stimi i costi della sua rimozione sicura in ogni Stato membro;

18. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro volta a far sì che gli Stati membri istituiscano piani nazionali per la rimozione dell'amianto che includano calendari chiari e realistici, compresi priorità e obiettivi intermedi, il rilevamento e la registrazione dell'amianto, il finanziamenti e misure di sostegno a favore dei proprietari delle abitazioni e delle PMI, misure di protezione per i lavoratori contro il rischio di esposizione all'amianto a norma della direttiva 2009/148/CE, nonché lo smaltimento sicuro dell'amianto al fine di impedire che l'amianto entri nei processi di riciclaggio;

19. insiste sulla necessità di effettuare una sorveglianza epidemiologica di lungo termine per valutare l'efficacia delle misure prese; sottolinea che il mesotelioma è una malattia il cui principale fattore di rischio è l'amianto e che il numero di mesoteliomi diagnosticati è un indicatore pertinente per la sorveglianza epidemiologica; chiede pertanto che sia istituito l'obbligo di comunicare i casi di mesotelioma alle autorità competenti;

20. evidenzia che, secondo studi recenti, circa il 20 % dei mesoteliomi nei paesi industrializzati potrebbe essere associato all'esposizione non professionale all'amianto;

21. rammenta che il previsto aumento delle opere edili associato all'ondata di ristrutturazioni sarà accompagnato da una maggiore esposizione professionale e ambientale alle fibre di amianto; sottolinea l'esigenza di sostituire l'amianto con materiali efficienti sotto il profilo energetico nel contesto dell'ondata di ristrutturazioni;

22. ribadisce la sua richiesta di registri pubblici nazionali in materia di amianto; invita la Commissione a introdurre, nell'ambito di una proposta di direttiva quadro, norme minime in materia di registri digitali nazionali accessibili al pubblico relativi all'amianto e ad altre sostanze pericolose negli edifici pubblici e privati; sottolinea che i registri relativi all'amianto dovrebbero essere compatibili con banche dati e registri come quelli relativi all'efficienza energetica ed essere alimentati tramite strumenti comuni, ad esempio i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

23. invita l'Agenzia europea dell'ambiente a condurre ulteriori ricerche sulla presenza di amianto nei fiumi e nei loro affluenti circostanti e sui suoi effetti sulla vegetazione e la fauna selvatica, sull'esempio di quella condotta dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente;

24. sottolinea che si dovrebbero monitorare e misurare in tutti gli Stati membri i livelli di concentrazione di fondo dell'amianto nell'atmosfera, che si dovrebbe rendere possibile l'accesso alle informazioni e che dovrebbero essere introdotti valori limite di esposizione per gli spazi abitativi;

25. prende atto delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, che stabiliscono che non è necessario includere le fibre di amianto nell'allegato I della direttiva 98/83/CE del Consiglio e concludono che le fibre di amianto presenti nell'acqua potabile non presentano rischi per la salute; ricorda che scienziati italiani hanno sollevato in uno studio l'importante questione relativa alla possibilità che l'ingestione di acqua contenente fibre di amianto aumenti il rischio di cancro gastrico e colorettale; sottolinea che le potenziali malattie correlate all'amianto eventualmente causate dall'ingestione di acqua contenente tali fibre provenienti da canalizzazioni in amianto potrebbero impiegare diversi decenni per manifestarsi; sottolinea inoltre che, sebbene lo studio italiano non consenta di per sé di giungere, in questa fase, a una conclusione definitiva in merito alla correlazione tra l'ingestione di amianto attraverso l'acqua e lo sviluppo di carcinomi del tratto gastrointestinale, si dovrebbe applicare il principio di precauzione viste le incertezze al riguardo; ritiene che sia opportuno effettuare ulteriori ricerche su questa importante questione; invita pertanto gli Stati membri a procedere a un monitoraggio regolare della qualità dell'acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile e ad adottare le necessarie misure di prevenzione e attenuazione qualora si riscontri un rischio per la salute umana;

26. esprime preoccupazione quanto allo stato della rete di distribuzione dell'acqua potabile nell'Unione e alla presenza di canalizzazioni in amianto-cemento il cui deterioramento rilascia fibre di amianto nell'acqua; rammenta altresì che, in linea con le raccomandazioni dell'OMS, le canalizzazioni in cemento-amianto non dovrebbero più essere utilizzate o approvate per l'acqua potabile; ritiene che, nel quadro della strategia europea per la completa eliminazione dell'amianto e attraverso il piano europeo di ripresa e i piani degli Stati membri, dovrebbe essere elaborato e attuato un piano globale di ristrutturazione e rimozione dell'amianto per la rete europea di distribuzione dell'acqua potabile;

Aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

27. ricorda che l'amianto rimane uno dei principali problemi per la salute sul luogo di lavoro e che 125 milioni di persone in tutto il mondo sono state esposte all'amianto sul posto di lavoro, nonostante i rischi, noti da decenni, che esso comporta per la salute;

28. sottolinea che nel mondo muoiono ogni anno circa 250 000 persone a causa dell'esposizione all'amianto; evidenzia che in anni recenti il tasso di mortalità correlato a malattie derivante dall'esposizione alle fibre di amianto ha persino conosciuto un'accelerazione;

29. invita la Commissione ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE tenendo conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti, compresa una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute, nonché ad avviare il processo di consultazione finalizzato ad aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e, in tale contesto, a valutare l'inclusione della riebeckite, della winchite, della richterite, della fluoro-edenite e dell'erionite nell'elenco che già include l'actinolite, l'antofillite, la tremolite e la grunerite,

30. sottolinea che la direttiva 2009/148/CE si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono esposti o possono essere esposti, durante il lavoro, alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto; chiede disposizioni più rigorose che garantiscano la protezione di tutti i lavoratori nei siti di rimozione dell'amianto, compresi i lavoratori che accedono ai siti dopo la rimozione; chiede che, nell'attuazione a livello nazionale di tale direttiva, si ponga maggiormente l'accento sulla necessità di includere tutte le professioni a rischio, compresi i lavoratori coinvolti in lavori di ristrutturazione e demolizione, gli addetti alla gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del fuoco;

31. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le più recenti ricerche e raccomandazioni medico-scientifiche, non esiste una soglia al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria è innocua(29); ritiene, a tale proposito, che nessuna deroga alle misure di protezione di cui alla direttiva 2009/148/CE possa essere giustificata facendo riferimento al valore limite di esposizione professionale; chiede che la direttiva 2009/148/CE rifletta pienamente il principio secondo cui dovrebbero essere sempre adottate adeguate misure di protezione individuale durante le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere di amianto o a materiali contenenti amianto nel corso del loro lavoro; ritiene che in sede di valutazione del rischio dovrebbe essere presa in considerazione la pericolosità dei materiali non friabili contenenti amianto; chiede una valutazione del rischio individuale correlata al processo di lavoro pianificato per determinare le misure di protezione necessarie;

32. insiste sul fatto che la rimozione e lo smaltimento sicuri di parti e materiali contenenti amianto costituisce una priorità, poiché la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura conducono solo al rinvio della rimozione dell'amianto, che perpetua a distanza di anni i rischi per gli abitanti e i lavoratori; chiede che vengano vietati l'incapsulamento e la sigillatura dei materiali contenenti amianto che tecnicamente possono essere rimossi; insiste sul fatto che tale divieto dovrebbe evitare di mettere le famiglie più modeste in una situazione in cui non potrebbero permettersi la necessaria ristrutturazione; sottolinea pertanto la necessità di adeguate misure di accompagnamento; insiste sull'importanza dell'identificazione, della registrazione e del monitoraggio regolare delle strutture contenenti amianto, come i muri in cemento negli edifici, che non possono essere rimosse nel breve periodo;

33. incoraggia la creazione di sinergie con la banca dati istituita dall'ECHA per raccogliere informazioni e per migliorare le conoscenze riguardanti le sostanze che destano preoccupazione nei prodotti e nei prodotti una volta divenuti rifiuti;

34. ricorda il principio giuridico fondamentale secondo cui, nell'ambito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno sempre applicate le tecnologie più moderne per conseguire il massimo livello di protezione possibile; chiede il rafforzamento delle prescrizioni tecniche minime per ridurre la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria al livello più basso tecnicamente possibile, anche attraverso l'abbattimento delle polveri e l'aspirazione delle polveri alla fonte, la sedimentazione continua e i mezzi di decontaminazione; chiede prescrizioni minime per la differenza di pressione tra le unità di confinamento dell'amianto e le zone circostanti, l'apporto di aria fresca e i filtri HEPA;

35. sottolinea la necessità che le prescrizioni tecniche minime aggiornate contengano disposizioni volte a mantenere il passo con gli sviluppi tecnologici; sottolinea che occorre esplorare ulteriormente il richiesto utilizzo di robot e di altre tecnologie avanzate, anche attraverso la ricerca e uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di sviluppare costantemente nuove norme di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; osserva che la microscopia ottica non è la tecnologia disponibile più recente per contare le fibre di amianto nell'aria respirabile e che la microscopia elettronica a trasmissione analitica (Analytical Transmission Electron Microscopy (ATEM)) è più sensibile e consente di distinguere e contare le fibre di amianto; chiede che per il conteggio delle fibre siano utilizzati, ove possibile, la tecnologia ATEM o metodi altrettanto avanzati;

36. ricorda che il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore, il che significa che i campioni devono essere prelevati in situazioni rappresentative e realistiche dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuando misurazioni ripetute a intervalli regolari durante le varie fasi operative; ritiene che, se il campionamento non può essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore, si dovrebbero applicare tutte le misure di protezione appropriate;

37. ritiene che le informazioni incluse nella notifica dovrebbero includere tutti gli elementi introdotti nell'allegato II, ad esempio le aree in cui sarà effettuato il lavoro, le attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori e un piano per lo smaltimento dei rifiuti; reputa che le autorità nazionali competenti dovrebbero conservare tali informazioni per almeno 40 anni;

38. insiste sulla necessità di garantire ai datori di lavoro, in particolare alle PMI e alle microimprese, un sostegno amministrativo adeguato e mirato per il recepimento delle misure di protezione e degli obblighi di notifica, in modo da evitare la non conformità; sottolinea che la predisposizione di processi standardizzati per le operazioni relative ai materiali contenenti amianto contribuirebbe a ridurre i livelli di polvere di fibre di amianto e i costi di tali operazioni e agevolerebbe il rispetto degli obblighi di notifica;

39. osserva che l'attuale norma minima dell'Unione per quanto concerne il valore limite di esposizione professionale relativo all'amianto è di 100 000 fibre per metro3 (0,1 fibre/cm3) e che la maggior parte degli Stati membri applica l'attuale norma minima; sottolinea che alcuni Stati membri applicano valori limite di esposizione professionale molto più bassi per proteggere la salute dei lavoratori, ad esempio i Paesi Bassi, dove tale valore è di 2 000 fibre/m3 (0,002);

40. sottolinea che eminenti ricercatori medici della Commissione internazionale per la salute occupazionale sono giunti alla conclusione che i limiti di esposizione non proteggono adeguatamente contro il cancro e hanno proposto un valore limite professionale di 1 000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3); accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare nel 2022 una proposta giuridica per ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto e invita la Commissione, in via prioritaria, ad aggiornare i limiti di esposizione, che dovrebbero essere fissati a 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibre/m3), tenendo conto delle raccomandazioni delle diverse parti interessate e previa consultazione del comitato consultivo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; sottolinea la necessità di prevedere un periodo di transizione adeguato per l'applicazione della nuova metodologia e dei nuovi valori limite di esposizione;

41. sottolinea che i datori di lavoro, ma anche i proprietari, gli appaltatori principali e le amministrazioni aggiudicatrici che commissionano lavori dovrebbero essere tenuti a effettuare una diagnosi dell'amianto prima dell'avvio di qualsiasi lavoro all'interno di edifici, navi, aeromobili o su attrezzature o prodotti; chiede che, prima di avviare lavori in locali costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un divieto equivalente dell'uso di amianto – a seconda di quale sia la data anteriore –, un operatore qualificato e certificato effettui una verifica completa della presenza di materiali contenenti amianto; ritiene che tali verifiche dovrebbero sempre includere una valutazione diagnostica adattata allo specifico luogo di lavoro e che una relazione dovrebbe attestare l'assenza o la presenza di amianto, e in caso affermativo il tipo di fibre, con una descrizione dettagliata della natura della contaminazione, della sua ubicazione precisa e delle quantità stimate; ritiene che, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE, l'allegato della medesima dovrebbe includere anche prescrizioni quanto alla durata minima della formazione, convalidata da un esame, riferita al tipo di lavoro in questione; sottolinea, in tale contesto, la necessità di una metodologia coerente per la valutazione del rischio, al fine di garantire la parità di condizioni a livello dell'Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico;

42. esprime preoccupazione per il fatto che i requisiti in materia di formazione e la certificazione della formazione seguita continuano a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza nel contesto della mobilità transfrontaliera dei lavoratori; chiede un nuovo allegato alla direttiva 2009/148/CE che preveda requisiti minimi obbligatori per la formazione relativa al lavoro con l'amianto, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto e per i lavoratori che potrebbero entrare in contatto con materiali contenenti amianto durante lo svolgimento del loro lavoro; ritiene che, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/148/CE, l'allegato di tale direttiva dovrebbe includere anche prescrizioni circa la durata minima della formazione in relazione al tipo di lavoro interessato, la documentazione adeguata di tale formazione e gli intervalli regolari entro i quali ciascun lavoratore deve seguire una formazione;

Riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all'amianto

43. invita la Commissione ad aggiornare la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali al fine di includere le più recenti conoscenze medico-scientifiche disponibili in materia di malattie professionali, in particolare per quanto riguarda le malattie correlate all'amianto;

44. invita gli Stati membri a rendere più agevoli le procedure di riconoscimento invertendo l'onere della prova, in particolare se i registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto sono stati istituiti solo di recente, e a stabilire un adeguato indennizzo per i lavoratori affetti da malattie correlate all'amianto;

45. sottolinea che le malattie correlate all'amianto costituiscono una sfida transfrontaliera a causa della libera circolazione e che il ruolo dei lavoratori mobili dovrebbe pertanto essere preso in considerazione, soprattutto a tale riguardo; ricorda che le malattie professionali e i rischi per la salute connessi al luogo di lavoro sono sempre legati a una professione, un'attività lavorativa, un luogo di lavoro e un tempo specifici; invita la Commissione a presentare, previa consultazione delle parti sociali, una proposta di direttiva sulla base dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE che stabilisca norme minime dell'Unione per il riconoscimento e l'indennizzo delle malattie professionali, comprese le malattie correlate all'amianto;

46. invita la Commissione a presentare una proposta finalizzata a far sì che gli Stati membri istituiscano un'istanza nazionale o un difensore civico che assistano le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento, in particolare nel caso delle malattie correlate all'amianto, che hanno un lungo periodo di latenza; invita gli Stati membri a sostenere la creazione di associazioni di pazienti e associazioni sindacali per le vittime di malattie correlate all'amianto e le loro famiglie e insiste sulla necessità di consultare tali associazioni per facilitare e semplificare le procedure di riconoscimento; chiede che si aumentino i finanziamenti per risarcire le vittime di malattie correlate all'amianto, al fine di garantire una copertura sufficiente dei costi diretti, indiretti e umani della malattia;

47. ricorda che l'effetto sinergico del fumo e dell'esposizione all'amianto aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni; invita gli Stati membri a proporre a tutti i lavoratori esposti all'amianto un programma che aiuti a smettere di fumare; ribadisce che il fumo non deve mai costituire un motivo per escludere un lavoratore dal riconoscimento di una malattia professionale correlata all'amianto o dal diritto all'indennizzo e alle cure mediche per la malattia;

48. chiede una migliore valutazione dei rischi legati all'esposizione secondaria e non professionale, in particolare per i familiari che vivono con lavoratori dell'amianto; invita gli Stati membri a rendere più agevole il riconoscimento e l'indennizzo delle vittime documentate di esposizione secondaria dovuta a un contatto con l'amianto non legato all'attività lavorativa, nonché ad ispirarsi alle migliori pratiche di Stati membri come la Danimarca; ribadisce l'importanza della prospettiva di genere nell'esposizione secondaria;

49. sottolinea l'esistenza di diversi tipi di esposizione non professionale all'amianto con ripercussioni potenzialmente significative sulla salute umana, che possono essere di origine para-professionale (fra cui l'esposizione alla polvere di amianto portata a casa inavvertitamente dai lavoratori), domestica (fra cui oggetti domestici contenenti amianto) o ambientale (tra cui i materiali presenti negli edifici e negli impianti o di origine industriale);

50. sottolinea che le donne esposte ai rischi correlati all'amianto sono particolarmente vulnerabili a taluni tipi di esposizione; sollecita un migliore riconoscimento della prospettiva di genere in tutti gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro nonché l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli strumenti legislativi e non legislativi degli Stati membri, per garantire che nessun pregiudizio di genere possa influire sul monitoraggio, l'identificazione, il trattamento o la considerazione di una malattia come correlata all'amianto, con conseguente impatto sul livello di indennizzo delle vittime; chiede che, nella diagnosi delle malattie, si tenga maggiormente conto delle attività di pulizia come fattori di rischio; chiede una migliore valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione all'amianto da parte degli addetti alle pulizie, in particolare delle lavoratrici del settore, nonché da parte di chi svolge faccende domestiche non retribuite come la pulizia di prodotti contaminati con l'amianto;

51. sottolinea che nell'attribuzione del costo della rimozione dell'amianto dovrebbe essere preso in considerazione, per quanto possibile, il principio "chi inquina paga";

Verifica della presenza di amianto prima di lavori di ristrutturazione energetica e della vendita o locazione di un immobile

52. ricorda che il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell'amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente;

53. invita la Commissione a presentare una proposta di modifica dell'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell'iniziativa della "ondata di ristrutturazioni", che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l'obbligo della registrazione e della rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima dell'avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

54. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d'impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un'entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all'istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell'anno dell'introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell'amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore;

55. invita gli Stati membri ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell'avvio di lavori di ristrutturazione energetica; sottolinea che i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari; invita gli Stati membri a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all'amianto;

L'Unione come leader mondiale nella lotta contro l'amianto

56. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2021 che sottolineano la necessità di rafforzare le capacità nazionali di vigilanza del mercato e il ruolo delle autorità doganali; invita gli Stati membri a rafforzare i controlli e la vigilanza del mercato e a cooperare con le autorità doganali e di frontiera degli altri Stati membri per impedire l'ingresso nel mercato unico di prodotti illegali contenenti amianto; sottolinea l'importanza di promuovere e sviluppare soluzioni sostenibili affinché la demolizione delle navi nell'Unione sia in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, onde evitare effetti nocivi sulla salute dei lavoratori dovuti all'esposizione all'amianto durante i lavori di demolizione; invita la Commissione a garantire norme rigorose per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto negli impianti di riciclaggio delle navi autorizzati dall'UE e situati in paesi terzi; invita la Commissione ad avviare uno studio che fornisca una mappatura delle dimensioni delle importazioni illegali nell'Unione di prodotti e materiali contenenti amianto e delinei potenziali misure volte a rafforzare la vigilanza del mercato, tra cui la possibilità di limitare l'accesso ai moli, alle infrastrutture portuali e ai depositi temporanei all'interno dell'Unione per le navi che trasportano prodotti o materiali contenenti amianto come merce in transito;

57. invita la Commissione ad attribuire la massima priorità all'inclusione dell'amianto crisotilo nell'allegato III della convenzione di Rotterdam e all'introduzione di un divieto mondiale dell'amianto; invita l'Unione a collaborare con le organizzazioni internazionali per creare strumenti che consentano di assegnare un marchio di tossicità al mercato dell'amianto; invita l'Unione a integrare nelle sue politiche esterne la battaglia contro l'amianto e le malattie correlate all'amianto; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il loro sostegno, anche finanziario, agli attori globali impegnati nella lotta contro l'amianto e le malattie correlate all'amianto, compresa l'OMS; condanna gli investimenti finanziari nelle industrie mondiali dell'amianto;

58. ricorda che un terzo della popolazione della regione europea dell'OMS vive in paesi che non hanno ancora vietato l'uso di tutte le forme di amianto; segnala che 16 paesi europei utilizzano ancora l'amianto, in particolare come materiale da costruzione, e continuano a produrlo e a esportarlo;

Aspetti finanziari

59. invita la Commissione a valutare le implicazioni finanziarie delle richieste del Parlamento conformemente ai paragrafi 17 e 18 della presente risoluzione e al punto 3 dell'allegato I;

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

Fonte: Parlamento Europeo

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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