FAQ Ministero dell'Istruzione Ritorno a scuola a.s. 2021/2022
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FAQ Ministero dell'Istruzione Ritorno a scuola a.s. 2021/2022
ID 14539 | 14.09.2021 / Documento completo FAQ in allegato
Anno scolastico 2021/2022 (aggiornamento 10 settembre 2021)
Le FAQ sono suddivise in quattro sezioni, così organizzate:
2. Gestione del green pass
3. Uso della mascherina a scuola
2. Gestione di casi sospetti e focolai
È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro?
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?
Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l'aerazione dei locali.
Come aerare una stanza in modo efficace?
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020.
È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti scolastici?
Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:
a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;
d) aerare aprendo le finestre completamente;
e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;
f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria;
g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;
i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado devono svolgersi in presenza o a distanza?
La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga della disposizione che consente al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.
Si possono fare viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche?
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
Le attività di PCTO possono essere svolte?
Le attività di PCTO continuano come da progettazione di ciascuna istituzione scolastica. Occorre verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni sanitarie generali e a quelle specifiche di settore.
Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche?
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
Come si utilizza la mensa?
La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati:
a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali;
b) l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
È possibile ridurre le ore di lezione?
La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità alla normativa vigente, è rimessa all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche che, in ragione delle specifiche situazioni di contesto (esigenze delle famiglie, mobilità degli studenti, gestione territoriale dei trasporti), possono ricorrere a forme di flessibilità. La flessibilità non può però comportare la riduzione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.
È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza?
Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata?
Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato?
No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.
Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola?
Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole.
Gli studenti possono avere un “compagno di banco”?
Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di:
- una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica);
- una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche.
Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti?
Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
È disponibile personale aggiuntivo a scuola?
L'articolo 58, comma 4-quater, del decreto-legge n.73/2021 ha stanziato circa 422 milioni di euro per incrementare le unità di personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, fino al 30 dicembre 2021. Di dette risorse, 400 milioni sono destinati a contrattualizzare personale aggiuntivo, docente e ATA. La restante parte di 22 milioni di euro è finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche che presentano classi numerose.
Per cosa può essere utilizzato il personale docente aggiuntivo?
Il decreto-legge n.73/2021 ha previsto che il personale docente è destinato al “recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia”.
Con il Piano scuola 2021-2022 sono stati forniti suggerimenti operativi per l'utilizzo del personale docente aggiuntivo: “Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: - riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.
Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.
Se ho dei dubbi a chi devo rivolgermi?
Riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, sezione #IoTornoaScuola (https://www.istruzione.it/iotornoascuola), sono disponibili informazioni utili per famiglie ed alunni. Il personale scolastico può chiedere assistenza specifica attraverso il portale Help Desk Amministrativo-Contabile, oppure contattando il numero verde 800 903 080.
Sezione 2 - Gestione del green pass
Come si ottiene la certificazione verde?
L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
È obbligatorio per il personale scolastico mostrare la certificazione verde COVID-19?
Si, vige l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute.
Come avviene il controllo della certificazione verde?
Su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
All'avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.
Quali sono le procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde? Dopo quanti giorni scatta la sospensione dal servizio?
In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde.
La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
Sono previste sanzioni in caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno?
È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.
Tutto il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola?
Sì. Il decreto-legge n.111/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti scolastici) delle scuole del sistema nazionale d’istruzione.
Il decreto-legge n.122/2021, ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Devono possedere la certificazione verde pure gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in analogia con gli studenti universitari.
Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola?
Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.
Sono previste eccezioni all'obbligo di possesso di certificazione verde?
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.
Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva sufficiente a consentire l’accesso anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.
Sono previsti tamponi gratuiti per il personale?
Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).
Un docente può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde?
No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico deve essere in regola con la certificazione verde?
Sì, come tutto il personale scolastico.
Cosa devo fare se mi sono contagiato dopo il primo vaccino?
La questione è chiarita dal Ministero della Salute nella circolare n.40711/2021.
In caso di infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della vaccinazione con una seconda dose da effettuare entro sei mesi dalla data del primo test molecolare con esito positivo.
In caso di infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose,
“la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. L’eventuale
somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata, anche per i
soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2”.
Sezione n.3 - Uso della mascherina a scuola
Chi deve indossare la mascherina a scuola?
Con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.
Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica?
Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione l'utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
Per gli studenti, è fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, peraltro obbligatorie laddove non è possibile mantenere il previsto distanziamento fisico.
Chi fornisce alla scuola mascherine e igienizzanti?
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti.
Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi sulla base della valutazione del rischio.
Sezione 4 - Gestione dei casi sospetti e focolai
Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare?
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Quanto dura la quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. "contatti stretti": "possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico",
b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, "possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo". In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,
b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento.
Quali sono i contatti “a basso rischio”?
Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.
Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio?
Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.
Cosa devo fare se nella classe si è verificato un caso COVID-19?
Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 2020-2021.
Sono previste azioni di screening per gli studenti?
L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e il Ministero dell'Istruzione, sta definendo un piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Le scuole interessate saranno progressivamente individuate in collaborazione fra autorità sanitarie e uffici scolastici.
Esiste un quadro sintetico riassuntivo delle regole da adottarsi?
Utile la tabella sintetica alle pagg. 37-40 del documento dell'ISS “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021.
Fonte: Ministero dell'Istruzione
Collegati
Indicazioni strategiche ad interim infezioni da SARS-CoV-2 ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
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