COVID 19 | Linee guida SSL negli studi professionali
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COVID 19 | Linee guida SSL negli studi professionali
Linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali
Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori.
Si ritiene pertanto utile fornire le linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi profili di rischio.
Per quanto riguarda le professioni sanitarie verranno predisposte, di intesa con le associazioni di riferimento, specifiche linee guida. Non sono state considerate nel testo le norme sulla sicurezza che i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica devono seguire per l’accesso nei cantieri in quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità si rinvia.
Ecco in sintesi il documento, punto per punto:
2. Modalità di ingresso in studio. Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
3. Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni. E’ utile a tal proposito ricevere sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto.
4. Pulizia e sanificazione dello studio. Nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Si invita ad utilizzare detergenti a base di alcool. Occorre garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici.
5. Precauzioni igieniche personali. Lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici dispenser.
6. Dispositivi di protezione individuali. Il Protocollo individua quale strumento di base per la prevenzione del contagio la mascherina chirurgica.
7. Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori, etc.). L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
8. Organizzazione del lavoro. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario.
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti. È necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile. È preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione.
11. Gestione di una persona sintomatica in studio. Una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.
12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS. La sorveglianza sanitaria periodica, stabilisce il protocollo, non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se presenti) i RLS/RLST.
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Fonte: Confprofessioni - 05.05.2020
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