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Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei DL

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Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei DL

Nuova banca dati informatizzata delle verifiche e obblighi dei datori di lavoro

INAIL, 06.03.2020

E’ prevista l’istituzione di una banca dati per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche previste dal DPR n. 462/2001.

È stata prevista, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con Legge 28 febbraio 2020 n. 8, l’introduzione di una banca dati informatizzata per trasmettere i dati relativi alle verifiche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro, che hanno fatto eseguire verifiche in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inail, in via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche.

Lo sviluppo della banca dati avverrà successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nelle more dell’implementazione della banca dati delle verifiche, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità operative territoriali (Uot) di competenza, utilizzando l’apposito modello reperibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti>Moduli e modelli>Ricerca e Tecnologia.

In allegato Modello comunicazione nominativo organismo incaricato delle verifiche periodiche - art. 7-bis, comma 2, DPR n. 462/2001.

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FAQ su articolo 7 bis DPR n. 462/2001 introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8.

Da quando è stato introdotto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR n. 462/2001?

L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR n. 462/2001 è stato introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 162 del 2019, entrato in vigore il 31 dicembre 2019 e, pertanto, riguarda esclusivamente le verifiche periodiche eseguite dal 31 dicembre 2019.

Come è possibile assolvere all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 bis del DPR n. 462/2001?

La comunicazione, da parte dei datori di lavoro, del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra avverrà, a regime, tramite l’applicativo CIVA.

Nelle more dell’implementazione di appositi servizi all’interno di CIVA –l’applicativo messo a disposizione da Inail per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica e che costituisce anche archivio delle attrezzature e degli impianti-, i datori di lavoro che abbiano fatto eseguire la verifica dal 31 dicembre 2019 devono comunicare via PEC alle UOT territorialmente competenti il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messia-terra-mod-comunicazione.pdf?section=atti-e-documenti.  

Gli organismi di ispezione devono registrarsi al portale CIVA per essere individuati dai datori di lavoro che intendano affidare loro le verifiche?

No. A seguito dell’implementazione dei servizi nel portale CIVA i datori di lavoro troveranno un menù a tendina dal quale selezionare, tra gli organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello sviluppo economico, il nominativo del soggetto incaricato della verifica periodica.

La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra mai denunciato ha valenza ai fini della denuncia dell’impianto stesso?

La comunicazione del datore di lavoro di cui all’art. 7 bis, comma 2, del DPR n. 462/2001 non è sostitutiva della denuncia di impianto di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto e, pertanto, il datore di lavoro che non abbia mai inviato la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, deve preliminarmente provvedere a denunciare l’impianto ai  sensi del citato art. 2, comma 2, inviando la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore all’Inail ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

In che modo è possibile trasmettere il verbale della verifica periodica effettuata alla banca dati?

Lo sviluppo della banca dati non può che avvenire successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell’individuazione dei relativi requisiti essenziali, pertanto, allo stato, nessun adempimento è richiesto all’utenza.

Il tariffario ISPESL del 2005 ha subito delle modifiche per quanto concerne le tariffe per i servizi di verifica di cui al DPR n. 462/2001?

Le tariffe individuate dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.165 del 18/07/2005 - Suppl. Ordinario n. 125) non hanno subito modificazioni.

Quali sono le modalità per corrispondere all’Inail la quota pari al 5% della tariffa stabilita per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata?

Specifiche indicazioni al riguardo potranno essere fornite soltanto successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

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Fonte: INAIL

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio elettrico INAIL

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