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Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 | OiRA Uffici

ID 6572 | | Visite: 4060 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6572

Circolare congiunta n  13 del 25 luglio 2018

Circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 | OiRA Uffici

Salute e sicurezza sul lavoro: adozione della circolare OiRA

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018 di adozione dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”

Emanata la circolare congiunta n. 13 del 25 luglio 2018 del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail relativa allo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore "Uffici".

Lo strumento ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Esso è reso disponibile gratuitamente, a decorrere dalla data di emanazione della circolare, accedendo tramite collegamento al sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool uffici", secondo le indicazioni fornite nel sito stesso.

Campo di applicazione

Lo strumento si applica per le attività di ufficio delle aziende dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste all’articolo 3.

Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono:

- utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati,
- attività di segreteria,
- rapporti con i clienti e fornitori,
- archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio).

Sono escluse dall'applicazione del presente strumento le mansioni di “archivista" e “magazziniere" e quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Lo strumento si applica ugualmente ad attività nelle quali è presente un rischio di incendio basso o medio, ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1998, articolo 2, comma 4, ma che non rientrano nel campo di applicazione del d.P.R. n. 151 del 2011 (si applica, ad esempio, ad uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW).

Nel caso in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del citato d.P.R. n. 151 del 2011, oltre alle misure espressamente previste dallo strumento, è necessario rispettare anche gli adempimenti previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica relativi alla presentazione dei Progetti ai Comandi dei Vigili del Fuoco, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, al rinnovo periodico di conformità antincendio, agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, non specificati nello strumento.

Inoltre, lo strumento non considera i rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali in quanto, da un punto di vista delle esposizioni, non sono significativi per le attività di ufficio.

Infine, lo strumento non tratta la valutazione e la gestione del rischio da scariche atmosferiche, espressamente prevista dalla normativa tecnica.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, lo strumento prende in considerazione, ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 22 dicembre 2011 in materia, il rischio medio e il rischio basso nella definizione dei contenuti e del monte ore dei percorsi formativi.

Tale scelta si giustifica se si considera che gli uffici e le pubbliche amministrazioni rientrano nelle tipologie di rischio innanzi richiamate, secondo l’individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002- 2007, di cui all’allegato II ai predetti Accordi. 

Struttura

Lo strumento è articolato in moduli e sottomoduli che ricalcano, per quanto possibile, la struttura del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono di seguito elencati:

1. Aspetti organizzativi che si compone dei seguenti sottomoduli:
1.1 Documentazione aziendale;
1.2 Figure della Prevenzione;
1.3 Formazione di RSPP, ASPP, RLS e addetti primo soccorso e prevenzione incendi;
1.4 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio basso);
1.5 Formazione e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e DL che svolge i compiti di RSPP (solo per il rischio medio);
1.6 Informazione dei lavoratori;
1.7 Sorveglianza sanitaria;
1.8 Gestione contratti di appalto, d’opera o di somministrazione
1.9 Gestione delle emergenze;
2. Luoghi di lavoro
3. Incendio
4. Attrezzatture di lavoro:
4.1. Dispositivi per connessioni elettriche temporanee
4.2. Apparecchiature informatiche e da ufficio
4.3. Scale portatili
5. Impianto elettrico
6. Sostanze pericolose: rischio chimico
7. Rischio biologico:
7.1 Condizioni igieniche ed ambientali dei locali
7.2 Impianti di condizionamento
8. Movimentazione manuale dei carichi
8.1 Attività di sollevamento e trasporto di carichi pari o superiori a 3kg
(compilare se l'attività è presente)
8.2 Attività di sollevamento e trasporto di carichi inferiori a 3kg (compilare se presente attività di movimentazione ad elevata frequenza)
8.3 Attività di traino o spinta (compilare se l'attività è presente)
9. Attrezzature munite di video terminali
10. Stress Lavoro correlato
11. Rumore
12. Rischi aggiuntivi

Fonte: MLPS

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Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

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