Palazzoli - Impianti elettrici Luoghi MARCI
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Palazzoli - Impianti elettrici Luoghi MA.R.C.I
Luoghi MA.R.C.I
MAggior Rischio in Caso di Incendio
Incendio negli impianti elettrici:
innesco e propagazione messa in sicurezza
Fonte:
Palazzoli S.p.A.
Ing. Mirko Martina
Avv. Francesco Menini
L’Installatore Qualificato
Palazzoli Academy
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Rischio in caso di incendio, classificazione dei luoghi:
La classificazione del rischio in caso d'incendio segue due diversi criteri normativi a seconda dello scopo della classificazione stessa. Se lo scopo è il progetto dell'impianto elettrico, le norme CEI distinguono fra
- Luoghi Ordinari
- Luoghi a Maggior Rischio in caso d'incendio ( detti in gergo anche luoghi "marci" , secondo l'acronimo [MA]ggior [R]ischio [C]aso [I]ncendio )
Se lo scopo è invece la valutazione del rischio per i lavoratori dipendenti secondo le procedure indicate nel D.M. 10/3/98, gli ambienti si possono classificare in:
1) Luoghi con livello di rischio elevato
2) Luoghi con livello di rischio medio
3) Luoghi con livello di rischio basso.
Che relazione debba esserci fra le due classificazioni è questione dibattuta , poiché la sezione 715 della norma CEI 64-8 (quella dove vengono riportate le prescrizioni sull'impianto elettrico nel caso di maggior rischio in caso d'incendio) non fornisce una procedura quantitativa per la classificazione del luogo (afferma anzi esplicitamente che la classificazione esula dallo scopo della norma stessa) e si limita a segnalare:
- aspetti qualitativi da tenere in considerazione nella valutazione del rischio in caso d'incendio (densità di affollamento, entità del danno, presenza di materiali combustibili e/o infiammabili)
- esempi di luoghi a maggior rischio in cado d'incendio.
Tuttavia la constatazione che tutti i luoghi esemplificati dal CEI sono classificabili come ad elevato rischio o a medio rischio ai sensi del D.M. 10/3/98, porta quasi tutti i progettisti a concludere che, qualora il datore di lavoro abbia valutato il luogo come a rischio medio o elevato in caso d'incendio, questa classificazione può essere adottata (salvo valutazione di errori da parte del datore di lavoro stesso ) come "dato di progetto" per la realizzazione dell'impianto elettrico secondo le prescrizioni della sez. 7.1.5 della norma CEI 64-8.
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