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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

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Certifico Manutenzione Impianti elettrici

€ 160,00 + IVA    

+

Specifiche

978-88-98550-96-8
2.0
2023
docx
Modello
200
IT
CM47

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
Promo Certifico Fidelity

  • Certifico Manutenzione Impianti elettrici

    Ed. 2.0 2023

    Il Prodotto per la Manutenzione degli Impianti elettrici, consente, in particolare, la redazione del Piano di manutenzione e del Registro dei controlli, in accordo con la Guida CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici" (vedasi dettagli delle schede disponibili in accordo con l'appendice F), con il D.Lgs. 81/2008 e con le RTV di Prevenzione Incendi.

    Sono disponibili:

    - Piano di manutenzione, Modello di Registro dei controlli, Procedure, check list, normativa, altro.

    Il Testo Unico Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, al titolo III, riporta le disposizioni per l’uso uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare gli articoli dall’80 all’87per gli impianti e apparecchiature elettriche.

    Tra questi, l’articolo 86 pone in capo al datore di lavoro dell’obbligo di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico.

    Tra questi, l’articolo 86 obbliga il datore di lavoro di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico.

    (*)

    CEI 0-10 Abrogata (utile al documento)

    La norma CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici è abrogata dal 1° Aprile 2023

    D.Lgs. 81/2008


    Art. 86. Verifiche e controlli

    1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

    3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

    Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli Impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso.

    L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza.

    Il D.P.R. 462/2001 impone al datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportata in tabella 1.

    Tabella 1 DPR 462 2001

    Tabella 1 - Periodicità di verifica degli impianti soggetti al D.P.R. 462/2001

    Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE.

    Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

    L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7). 

    La CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici", riporta una tabella specifica per le tipologie di lavoro e relative professionalità dei tecnici:

    Manutenzione impianti elettrici 02

    Tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici che possono svolgerlo CEI 0-10

    Flusso lavori CEI 11 27

    Diagramma di flusso per i lavori previsti nella CEI 11-27

    Il file formato Adobe portfolio contiene (novità in rosso):

    Indice

    1. Indice
    2. Normativa
    - D.Lgs 81 2008 consolidato 2023 Ed. 30.0 Luglio 2023 [.pdf]
    - Decreto 37 2008 Impianti Consolidato 2022 [.pdf]
    - DPR 462 2001 - Testo consolidato 2020 Ed. 1.1 [.pdf]
    3. Procedura lavori impianti elettrici
    - Esercizio impianti elettrici - Procedure sicurezza EN 50110-1 Rev. 1.0 2023 [.pdf]
    - Lavori elettrici D.Lgs. 81 2008 e CEI 11-27 Rev. 1.0 2021 [.docx]
    - Procedura lavori impianti elettrici Rev. 2.0 2021 [.docx]
    4. Piano di manutenzione impianti elettrici
    - Manutenzione cabine elettriche MT-MT e MT-BT Rev. 2.0 2021 [.pdf]
    - Piano di manutenzione impianto elettrico Rev. 3.0 2023 [.docx]
    5. Schede manutenzione impianti elettrici
    - Cabina elettrica [.docx]
    - Linea BT TN Cavo [.docx]
    - Linea BT Aerea [.docx]
    - Apparecchi illuminazione [.docx]
    - Motore asincrono [.docx]
    - Quadro ad uso domestico con interruttori modulari [.docx]
    - Quadro con interruttori scatolati [.docx]
    - Quadro condensatori di rifasamento [.docx]
    - Quadro con contattori avviatori [.docx]
    - Quadro MT [.docx]
    - Trasformatore in aria [.docx]
    - Trasformatore in olio [.docx]
    - Trasformatore in resina [.docx]
    6. Registro dei controlli di manutenzione
    - Registro dei controlli di manutenzione (completo) [.docx]
    - Singole schede sezionali registro
    - Cabina elettrica [.docx]
    - Linea BT TN Cavo [.docx]
    - Linea BT Aerea [.docx]
    - Apparecchi illuminazione [.docx]
    - Motore asincrono [.docx]
    - Quadro ad uso domestico con interruttori modulari [.docx]
    - Quadro con interruttori scatolati [.docx]
    - Quadro condensatori di rifasamento [.docx]
    - Quadro con contattori avviatori [.docx]
    - Quadro MT [.docx]
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    - Trasformatore in olio [.docx]
    - Trasformatore in resina [.docx]

    Cod.: CM47
    ISBN: 978-88-98550-96-8 
    Edizione: 2.0
    Anno: 2023
    Formato: .docx/.pdf
    Struttura: Adobe Portfolio.pdf
    Tipo: Modello
    Livello tecnico: *****/*****
    Pagine: --- Dimensioni: 50 Mb

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    Se acquisti online, hai a disposizione gli aggiornamenti rilasciati per 1 anno dalla data di acquisto.
    I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
    Comunicazioni dirette previste al riguardo.

  • Certifico Manutenzione Impianti elettrici

    Impianti elettrici nei locali medici: verifiche - Inail

    "Il d.lgs. 81/08 ha introdotto, anche il “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro. Il termine “controllo” è utilizzato al fine di evitare confusione con le “verifiche” (il termine installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici di messa a terra) che devono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 462/2001

    I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ancora non è stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell’art. 86, che avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali. Per tale motivo e anche per coerenza con la terminologia tecnica, nel seguito del lavoro si parlerà di “verifiche” quando si farà riferimento ad aspetti applicabili a tutti i tipi di verifica, mentre si userà il termine “controlli” quando si tratteranno aspetti propri dei controlli ai sensi dell’art. 86del d.lgs. 81/08."

    Impianti elettrici nei locali medici: verifiche

    Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE.

    Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

    L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7). 

    Manutenzione ordinaria

    I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche. I controlli svolti ai sensi dell’art. 86del d.lgs. 81/08 devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

    Ad esempio: 

    - un professionista; 
    - il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008
    - personale tecnico interno del datore di lavoro; 
    - personale tecnico esterno

    Manutenzione straordinaria


    Invece gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati ai sensi del DM 37/2008. Il datore di lavoro può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno. 

    Il datore di lavoro deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio. L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

    I controlli ai sensi dell’art. 86del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del DPR 462/01. Gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08.

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