Certifico Sicurezza Macchine 81
Ed. 6.0 2020
Con la nostra metodologia sulla Direttiva Macchine, abbiamo organizzato il meglio dei nostri documenti per la gestione degli obblighi sulla Sicurezza Macchine del Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008.
Un unico Prodotto con possibilità di elaborazioni del livello di CEM4, per gestire la Sicurezza di Macchine e Attrezzature di lavoro, in linea con l’All. V del Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008, in formato editabile docx:
- 189 Schede di Valutazione e Stima dei Rischi macchine
- Perizia asseverata
- Attestazioni e Dichiarazioni riguardanti macchine
- Segnaletica EN ISO 7010
- Guide
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Comunicazioni dirette previste al riguardo.
Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:
00. Sicurezza macchine 81 Dettagli Versione [pdf]
01. Scheda VR Stima del Rischio All. V. D.Lgs. 81 2008 [doc]
02. Allegato V D.Lgs 81_2008 - Norme tecniche - Rev. 3.0 2019 [pdf]
03. Elenco Pericoli Eventi pericolosi Situazioni pericolose EN ISO 12100 [pdf]
04. Procedura Art. 71 Rev. 3.0 2019 [doc]
05. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Macchine-Mod01_2019 [doc]
06. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2019 [doc]
07. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2019 [doc]
08. Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2019 [doc]
09. Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 00 2018 [doc]
10. Procedura LOTO - Rev. 2.0 2018 [doc]
11. Manutenzione - Terminologia UNI EN 13306 2018 [pdf]
12. Manutenzione definizioni UNI 11063 Rev. 3.0 2020 [pdf]
13. EN 15628 Qualifica del personale di manutenzione Rev. 00 2020 [pdf]
14. D.Lgs 81 2008 consolidato 2020 Ed. 19.0 Giugno 2020 [pdf]
15. TUS All.V [pdf]
16. Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato Ed. 17.0 2020 [pdf]
17. D.Lgs.17-2010 [pdf]
18. Guida direttiva macchine 2006 42CE - Ed. 2019 EN [pdf]
19. EN ISO 12100 Appendice B Pericoli [pdf]
20. Valutazione e stima dei rischi attrezzature [doc]
21. Modelli di perizia [doc]
22. Segnaletica [png]
23. CEM4 [cem]
Dettagli Ed. 6.0 2020
- Aggiornato 00. Sicurezza macchine 81 Dettagli Versione
- Aggiornato 01. Scheda VR Stima del Rischio All. V. D.Lgs. 81 2008
- Aggiornato 02. Allegato V D.Lgs 81_2008 - Norme tecniche - Rev. 3.0 2019
- Aggiornato 03. Elenco Pericoli Eventi pericolosi Situazioni pericolose EN ISO 12100
- Aggiornato 04. Procedura Art. 71 Rev. 3.0 2019
- Aggiornato 05. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Macchine-Mod01_2019
- Aggiornato 06. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2019
- Aggiornato 07. Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2019
- Aggiornato 08. Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2019
- Aggiornato 09. Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 00 2018
- Aggiunto 10. Procedura LOTO - Rev. 2.0 2018
- Aggiunto 11. Manutenzione - Terminologia UNI EN 13306 2018
- Aggiunto 12. Manutenzione definizioni UNI 11063 Rev. 3.0 2020
- Aggiunto 13. EN 15628 Qualifica del personale di manutenzione Rev. 00 2020
- Aggiornato 14. D.Lgs 81 2008 consolidato 2020 Ed. 19.0 Giugno 2020
- Aggiornato 15. TUS All.V
- Aggiornato 16. Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato Ed. 17.0 2020
- Aggiornato 18. Guida direttiva macchine 2006 42CE - Ed. 2019 EN
- Aggiornato 19. EN ISO 12100 Appendice B Pericoli
- Aggiornato 20. Valutazione e stima dei rischi attrezzature
- Aggiornato 21. Modelli di perizia
- Aggiornato 22. Segnaletica
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Certifico Sicurezza Macchine 81
Ed. 6.0 2020
D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13.Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della 1. disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
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