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ID 20849 | 26.11.2023 / In allegato PDF/XLS 345 Quiz risposta multipla - Fonte VVF
Il DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. (GU n.237 del 04.10.2021, prevede, per le attività di cui all’allegato IV, che gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, previo superamento di prova tecnica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.
L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze consiste in:
- una prova scritta
- una prova orale
- una prova pratica
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Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneità tecnica
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; (2FOR)
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m²; (2FOR)
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
...
segue in allegato
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